Richiedenti l'asilo: è considerato richiedente l'asilo ogni straniero che ha presentato una richiesta d'asilo in Svizzera, la cui procedura è ancora pendente.
Rifugiati: i rifugiati sono persone che, nel loro Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, oppure hanno il fondato timore di venire esposte a tali pregiudizi. I rifugiati sono stati riconosciuti come tali dall'autorità competente, ossia la loro richiesta d'asilo è stata accolta.
Persone ammesse provvisoriamente: l'esecuzione dell'allontanamento è inammissibile, irragionevole o impossibile. In questo caso l'Ufficio federale della migrazione (UFM) disciplina le condizioni di residenza secondo le disposizioni legali sull'ammissione provvisoria conformemente alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
Un'ammissione provvisoria può inoltre essere decretata in casi di rigore personale grave, se quattro anni dopo l'inoltro della domanda di asilo non è ancora stata emanata una decisione in materia d'asilo giuridicamente valida.