per inidoneità alla guida
La revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione stradale da conducenti non idonei. Per chiarire l’idoneità alla guida la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo e può essere ordinato un esame medico e/oppure un esame psicologico del traffico presso un istituto specializzato.
Una revoca a scopo di sicurezza è ordinata, se l’idoneità della persona interessata deve essere negata soprattutto per i motivi seguenti (art 16d cpv. 1 LCStr):
- malattie o infermità fisiche o psichiche ;
- dipendenza da alcolici, stupefacenti o medicinali
- inidoneità per motivi caratteriali (a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo).
La revoca a scopo di sicurezza è ordinata a tempo indeterminato in connesso con un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa. Una riammissione alla guida può avvenire soltanto se la persona interessata fornisce la prova che l’idoneità alla guida è di nuovo data.
In caso di dipendenza da alcolici o da sostanze stupefacenti va normalmente osservato un periodo di astinenza provata per almeno un anno, prima che l’eventuale restituzione della licenza di condurre possa essere esaminata.
sulla base del sistema a cascata
La revoca a scopo di sicurezza sulla base del sistema a cascata ai sensi dell’art. 16b cpv. 2 lettera e e l’art. 16c cpv. 2 lettera d LCStr è ordinata, se la persona interessata ha commesso ripetutamente infrazioni gravi o medio gravi entro un periodo determinato. In caso di revoca a scopo di sicurezza sulla base del sistema a cascata l’idoneità alla guida non deve essere chiarita prima del rilascio della decisione, poiché la mancanza d’idoneità alla guida va considerata data causa le infrazioni commesse (supposizione legale).