Periodicità dei collaudi (esami tecnici) 

Quando e a quali intervalli va collaudato un veicolo?

La prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per

  1. veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2,
  2. autobus,
  3. rimorchi adibiti al trasporto di persone,
  4. autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h,
  5. trattori a sella con un peso totale superiore a 3.5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,
  6. rimorchi per il trasporto di cose con un peso totale superiore a 3.5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,
  7. veicoli per il trasporto di merci pericolose per i quali è richiesto un controllo successivo annuo secondo la SDR;

 

La prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo collaudo, in seguito ogni due anni, per

  1. motoveicoli,
  2. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,
  3. automobili leggere e pesanti,
  4. furgoncini,
  5. autofurgoni e autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,
  6. trattori a sella con un peso totale non superiore a  3.5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,
  7. autoveicoli adibiti ad abitazione e veicoli il cui interno è adibito a locale;

 

La prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

  1. trattori industriali,
  2. macchine semoventi,
  3. rimorchi di trasporto con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i rimorchi conformemente alla lettera a, numeri 3, 6 e 7 nonché lettera d numero 5;

 

La prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

  1. carri con motore,
  2. carri di lavoro,
  3. veicoli agricoli,
  4. monoassi,
  5. rimorchi di tutti questi generi di veicoli,
  6. rimorchi di trasporto con un peso totale fino a 0,75 t, esclusi i rimorchi trainati da motoveicoli con una velocità massima ammessa non superiore a 45 km/h,
  7. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile.