Quando e a quali intervalli va collaudato un veicolo?
La prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per
- veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2,
- autobus,
- rimorchi adibiti al trasporto di persone,
- autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h,
- trattori a sella con un peso totale superiore a 3.5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,
- rimorchi per il trasporto di cose con un peso totale superiore a 3.5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,
- veicoli per il trasporto di merci pericolose per i quali è richiesto un controllo successivo annuo secondo la SDR;
La prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo collaudo, in seguito ogni due anni, per
- motoveicoli,
- quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,
- automobili leggere e pesanti,
- furgoncini,
- autofurgoni e autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,
- trattori a sella con un peso totale non superiore a 3.5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,
- autoveicoli adibiti ad abitazione e veicoli il cui interno è adibito a locale;
La prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:
- trattori industriali,
- macchine semoventi,
- rimorchi di trasporto con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i rimorchi conformemente alla lettera a, numeri 3, 6 e 7 nonché lettera d numero 5;
La prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:
- carri con motore,
- carri di lavoro,
- veicoli agricoli,
- monoassi,
- rimorchi di tutti questi generi di veicoli,
- rimorchi di trasporto con un peso totale fino a 0,75 t, esclusi i rimorchi trainati da motoveicoli con una velocità massima ammessa non superiore a 45 km/h,
- rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile.