Il Tribunale cantonale – che corrisponde in altri cantoni al Tribunale d'appello – è un organo del terzo potere statale. Essendo un'autorità giudiziaria, la Costituzione e la legislazione gli affidano l'amministrazione della giustizia. È l'autorità giudiziaria cantonale suprema nei settori del diritto civile, penale, quello dell'esecuzione e del fallimento e in parte pure quello amministrativo e amministrativo penale. In questi settori giuridici decide d'autorità ciò che è lecito nel singolo contenzioso. Esso svolge prevalentemente la sua attività quale autorità di ricorso, vale a dire si occupa di esaminare decisioni di istanze inferiori ed in questa funzione deve provvedere alla corretta ed uniforme applicazione del diritto federale e cantonale. Vigila inoltre sulla gestione delle pratiche e sull'amministrazione della giustizia di autorità giudiziarie inferiori e membri di tribunali inferiori (autorità di conciliazione, tribunali distrettuali, giudice dei provvedimenti coercitivi, uffici di esecuzione e fallimento e autorità tutorie). Il Tribunale cantonale decide sempre in modo autonomo e indipendente e basandosi solo sulla legge e sul diritto. In questioni di amministrazione della giustizia – su riserva di decisioni di rinvio in una procedura d'impugnazione concreta – non gli possono essere impartiti ordini di qualsiasi tipo o direttive né da parte delle autorità giudiziarie superiori, né dal parlamento, né dal governo o da autorità amministrative.
I giudici devono disporre della necessaria idoneità personale e delle necessarie competenze professionali, nonché di regola di una patente d'avvocato. Dopo la messa in concorso pubblico e dopo l'esame da parte della sua Commissione di giustizia e sicurezza, il
Gran Consiglio elegge il presidente, il vicepresidente e gli altri giudici cantonali in scrutini separati e per un periodo di carica di quattro anni. Tutti i membri sono rieleggibili. In base alle esperienze fatte fin'ora, il Gran Consiglio tiene conto nella nomina delle condizioni politiche, linguistiche e culturali del Cantone. In Tribunale cantonale siede attualmente una donna.
Come ogni tribunale anche il Tribunale cantonale è un organo di autogoverno. Per quanto riguarda la gestione delle pratiche e l'amministrazione generale esso è tuttavia sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio e ogni anno deve riferire in parlamento sulla sua attività di gestione e su quella delle istanze inferiori.
Nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale ed il
Tribunale amministrativo sono tribunali supremi completamente indipendenti uno dall'altro dal punto di vista dell'organizzazione, del personale e dal punto di vista funzionale per gli ambiti di giurisprudenza loro attribuiti (per il Tribunale amministrativo cfr. la Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA;
CSC 370.100]). Conflitti di competenza tra organi giudiziari, per la cui soluzione la legge non prevede altre norme, vengono decisi dall'autorità di conflitto composta dal direttore del Dipartimento competente in materia di giustizia (attualmente la direttrice del
DGSS Barbara Janom Steiner) quale presidente e dai presidenti del Tribunale cantonale e amministrativo quali assessori.