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  • Controllo delle finanze del Cantone Grigioni

Compiti del Controllo delle finanze del Cantone dei Grigioni 

La legge sulla vigilanza finanziaria è entrata in vigore il 1° marzo 2012

Dopo l'entrata in vigore della legge sulla vigilanza finanziaria (LVF; CSC 710.300), il Controllo delle finanze dispone per la prima volta di una legge che disciplina i suoi diritti e doveri. Il 19 ottobre 2011, il Gran Consiglio ha deciso l'emanazione della legge sulla vigilanza finanziaria (LVF) nel quadro dell'attuazione del MCA2. Dal punto di vista formale, la LVF è un nuovo atto normativo, dal punto di vista materiale le disposizioni relative alla vigilanza finanziaria sono state riprese dalla legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria (LGVF) e sono state trasferite con pochi adeguamenti in un atto normativo separato. In questo modo risulta chiaramente che la LVF vale solo per il Cantone, mentre la legge sulla gestione finanziaria (LGF) emanata nel quadro dell'attuazione del MCA2 vale per Cantone e comuni.

Dopo che nel quadro dell'emanazione della LGVF, entrata in vigore in parte il 1° gennaio e in parte a fine agosto 2008, si è tenuta una discussione di principio sull'organizzazione della vigilanza finanziaria e sulla posizione del Controllo delle finanze, nel 2011 non era indicato procedere a una nuova discussione né per motivi oggettivi, né per questioni di tempo. In base alle prime esperienze fatte e a indicazioni della Commissione della gestione del Gran Consiglio (CdG) sono state rielaborate per motivi di chiarezza o per motivi linguistici solo poche disposizioni. In particolare, sono state eliminate le incertezze relative alla competenza (organizzativa) del Controllo delle finanze e dell'organo paritetico: da un lato precisando il relativo articolo 3 LVF e dall'altro inserendo, nelle disposizioni finali della legge sul personale, la competenza del Controllo delle finanze.

La legge sulla vigilanza finanziaria disciplina l'attività del Controllo delle finanze in 21 articoli. I due articoli principali sono:


 

Art. 1 Compito e organizzazione

1 L'organo specialistico supremo in materia di vigilanza finanziaria del Cantone è il Controllo delle finanze. Esso sostiene:

a) il Gran Consiglio e la sua Commissione della gestione nell'esercizio del compito costituzionale di vigilanza finanziaria sull'Amministra-zione, sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo, nonché sugli istituti autonomi di diritto pubblico;
b) il Governo e i Dipartimenti nell'esercizio della vigilanza finanziaria sull'Amministrazione;
c) il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo negli aspetti finanziari della vigilanza sulla giustizia.

2 Il Controllo delle finanze è indipendente e autonomo nell'esercizio delle sue funzioni specifiche. Nella sua attività di verifica esso sottostà soltanto alla Costituzione e alla legge. Stabilisce annualmente il suo programma di verifica e lo porta a conoscenza della Commissione della gestione, del Go-verno e per estratti a conoscenza del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

3 Il Governo e la Commissione della gestione stipulano con il Controllo delle finanze un accordo sugli obiettivi e sulle prestazioni.

4 Dal punto di vista amministrativo il Controllo delle finanze è subordinato al Dipartimento delle finanze e dei comuni.

 

Art. 2 Settore di vigilanza

 

1 Fatte salve norme divergenti di leggi speciali, sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze:
a) la gestione contabile del Gran Consiglio;
b) l'Amministrazione cantonale;
c) l'amministrazione del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
d) gli istituti di diritto pubblico del Cantone;
e) le organizzazioni e le persone esterne all'Amministrazione cantonale cui il Cantone delega compiti pubblici;
f) le organizzazioni e le persone che percepiscono importanti sussidi cantonali.

 

2 Il Controllo delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche laddove per legge o statuto è stato istituito un organo di revisione o di controllo proprio. Esso coordina le proprie attività con altri organi che svolgono compiti di verifica.

 

3 L'attività di vigilanza ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e si limita di principio al rapporto di gestione, al conto annuale e alla relazione di revi-sione. Il Controllo delle finanze può procedere a ulteriori verifiche sol-tanto su incarico della Commissione della gestione o del Governo.

 

4 L'attività di vigilanza ai sensi del capoverso 1 lettera f viene coordinata con il Dipartimento competente per la sorveglianza.

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