Navigation

Inhaltsbereich

La vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze comprende la verifica della regolarità, della legittimità, dell'economicità, dell'opportunità, della parsimonia e dell'efficacia della gestione finanziaria. Questi criteri di verifica rappresentano difficoltà diverse per il Controllo delle finanze. Il fatto che il Controllo delle finanze sia attivo nel settore della regolarità e del diritto della gestione finanziaria viene generalmente accettato. Appena però le verifiche interessano i settori dell'economicità e della parsimonia, si pone la domanda più o meno esplicita relativa all'appartenenza o meno di questi campi all'ambito di verifica del Controllo delle finanze. La situazione è ancora più evidente per le verifiche nei settori dell'opportunità e dell'efficacia. A seguito delle disposizioni standard vaghe, tali verifiche sono tuttavia promettenti solo se le persone interessate dalla verifica riconoscono una stima per il proprio lavoro da parte del Controllo delle finanze. In caso contrario, questi suggerimenti vengono intesi come "saccenteria" e non quale input esterno critico ma costruttivo.

La legge sulla vigilanza finanziaria disciplina l'attività del Controllo delle finanze in 21 articoli. I due articoli principali sono:

Art. 1 Compito e organizzazione

1 L'organo specialistico supremo in materia di vigilanza finanziaria del Cantone è il Controllo delle finanze. Esso sostiene:
a) il Gran Consiglio e la sua Commissione della gestione nell'esercizio del compito costituzionale di vigilanza finanziaria sull'Amministrazione, sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo, nonché sugli istituti autonomi di diritto pubblico;
b) il Governo e i Dipartimenti nell'esercizio della vigilanza finanziaria sull'Amministrazione;
c) il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo negli aspetti finanziari della vigilanza sulla giustizia.

2
Il Controllo delle finanze è indipendente e autonomo nell'esercizio delle sue funzioni specifiche. Nella sua attività di verifica esso sottostà soltanto alla Costituzione e alla legge. Stabilisce annualmente il suo programma di verifica e lo porta a conoscenza della Commissione della gestione, del Governo e per estratti a conoscenza del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

3
Il Governo e la Commissione della gestione stipulano con il Controllo delle finanze un accordo sugli obiettivi e sulle prestazioni.

4
Dal punto di vista amministrativo il Controllo delle finanze è subordinato al Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 2 Settore di vigilanza

1 Fatte salve norme divergenti di leggi speciali, sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze:
a) la gestione contabile del Gran Consiglio;
b) l'Amministrazione cantonale;
c) l'amministrazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione;
d) gli istituti di diritto pubblico del Cantone;
e) le organizzazioni e le persone esterne all'Amministrazione cantonale cui il Cantone delega compiti pubblici;
f) le organizzazioni e le persone che percepiscono importanti sussidi cantonali.

2 Il Controllo delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche laddove per legge o statuto è stato istituito un organo di revisione o di controllo proprio. Esso coordina le proprie attività con altri organi che svolgono compiti di verifica.

3
L'attività di vigilanza ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e si limita di principio al rapporto di gestione, al conto annuale e alla relazione di revisione. Il Controllo delle finanze può procedere a ulteriori verifiche soltanto su incarico della Commissione della gestione o del Governo.

4
L'attività di vigilanza ai sensi del capoverso 1 lettera f viene coordinata con il Dipartimento competente per la sorveglianza.