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Con effetto all'1.1.2010 sono entrate in vigore la cosiddetta amnistia degli eredi e la possibilità di un'autodenuncia esente da pena (art. 153a e 175 cpv. 3 segg. LIFD, nonché art. 147a e 174 cpv. 3 segg. LIG).

Se gli eredi constatano che la successione include valori patrimoniali non dichiarati, ovvero sottratti, possono comunicare la sottrazione alle autorità fiscali. Beneficiano così di un ricupero d'imposta ridotto, riscosso solo per gli ultimi tre anni. Nemmeno il diritto previgente non prevedeva un'imposta penale. Questa regolamentazione vale per i casi in cui il testatore è deceduto dopo il 31.12.2009.

Ogni contribuente nel corso della sua vita ha la possibilità di denunciare una volta una sottrazione d'imposta alle autorità fiscali. In questi casi è dovuto unicamente il ricupero d'imposta con interessi di mora; si rinuncia alla riscossione di un'imposta penale. Anche le persone giuridiche hanno la possibilità di procedere a un'autodenuncia. Questa regolamentazione vale per tutti i casi pendenti all'1.1.2010.

Entrambe le procedure sono vincolate alla condizione che la sottrazione non sia ancora nota alle autorità fiscali, che gli interessati non abbiano contribuito alla sottrazione, che collaborino senza riserve alla determinazione dei valori sottratti e che si impegnino a pagare l'imposta dovuta. L'autodenuncia deve essere completa e comprendere tutti i valori patrimoniali sottratti. Se la sottrazione d'imposta è stata commessa da più persone quali correi o partecipanti (istigatore, complice, ecc.) dovrebbe avvenire una denuncia comune o contemporanea. L'autodenuncia avviene di preferenza tramite lettera raccomandata all'Amministrazione cantonale delle imposte, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.