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24.01.2017 - Modifiche in LIG e LIFD con effetto al 1.1.2017

Con effetto al 1° gennaio 2017 le disposizioni in materia di prescrizione nel diritto penale fiscale sono soggette alle seguenti modifiche:

  • violazione di obblighi procedurali (LIG 181 I lett. a, LIFD 184 I lett. a): tre anni (finora: quattro anni1) dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali.

  • tentativo di sottrazione d'imposta (LIG 181 I lett. a, LIFD 184 I lett. a): sei anni (finora: otto anni2) dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale è stato commesso il tentativo di sottrazione.

  • sottrazione consumata d'imposta (LIG 181 I lett. b, LIFD 184 I lett. b): dieci anni (finora: 15 anni3) dalla fine
    • del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge;
    • dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta.

Nelle fattispecie di cui sopra, la prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (LIG 181 II, LIFD 184 II).

L'azione penale per delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione dell'imposta alla fonte) si prescrive (come finora) in 15 anni dall'ultima attività delittuosa (LIG 183b I, LIFD 189 I). L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado (LIG 183b II, LIFD 189 II).


1  Due anni (= LIG/LIFD) moltiplicati per due ai sensi dell'art. 333 cpv. 6 del Codice penale (CP).
2  Quattro anni (= LIG/LIFD) moltiplicati per due ai sensi dell'art. 333 cpv. 6 CP.
3  Dieci anni (= LIG/LIFD) moltiplicati per due ai sensi dell'art. 333 cpv. 6 CP;
   tuttavia limitati a 15 anni dal TF, perché il termine di prescrizione per infrazioni (sottrazione
   d'imposta) non può superare quello previsto per delitti (frode fiscale/appropriazione
   dell'imposta alla fonte).

 


 

19.01.2017 - Onere fiscale inferiore per le persone giuridiche dal periodo fiscale 2017

Il Gran Consiglio nella sessione di dicembre 2016 ha abbassato i tassi fiscali per le imposte delle persone giuridiche. Di conseguenza avviene una riduzione dell’onere fiscale sull’utile (prima delle imposte) dal 16.68 % al 16.12 %.


Alla tabella “Onere fiscale sull’utile prima e dopo le imposte

 


 

17.01.2017 - Dichiarazione fiscale 2016 per l’imposta sul reddito e sulla sostanza cambiamenti inerenti l’inoltro e proroghe dei termini

Le dichiarazioni fiscali per l’imposta sul reddito e sulla sostanza dal periodo fiscale 2016 sono da inoltrare presso l’Amministrazione fiscale cantonale a Coira. Ciò vale anche per le richieste di proroga per l’inoltro delle dichiarazioni fiscali dal periodo fiscale 2016. Le rispettive richieste di proroga devono essere presentate per iscritto. Ciò può avvenire con una richiesta-online, con un’e-mail (fristgesuche@stv.gr.ch) oppure tramite posta (Amministrazione cantonale delle imposte GR, Domande di proroga/commissariato, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira).

Dichiarazioni fiscali inerenti periodi precedenti sono da inoltrare come finora al Comune competente (Eccezione: per contribuenti fiscali della città di Coira la regola per l’inoltro presso l’Amministrazione cantonale fiscale vale già dal periodo fiscale 2015.)

 


 

18.02.2016 - Entrata in vigore della revisione parziale della legge sulle imposte e delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte il 1.1.2016

Il Governo ha posto in vigore le disposizioni della revisione parziale della legge sulle imposte del 20 ottobre 2015 e riveduto le disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte.


Comunicata del Governo

Legge

Disposizioni

 


 

22.10.2015 - Revisione parziale LIG - approvazione dal Gran Consiglio

Il Gran Consiglio ha accetato la revisione parziale il 20 ottobre 2015.

Riassunto revisione parziale

 


 

02.09.2015 - Revisione parziale LIG – discussione nel Gran Consiglio

Il Gran Consiglio ha spostato la discussione per motivi di tempo dalla sessione di agosto nella sessione di ottobre (19.10.–21.10.2015).

Guarda communicazione del 10.08.2015

 


 

10.08.2015 - Revisione parziale LIG

La commissione per l’economia e le tasse del Gran Consiglio ha discusso la revisione parziale della LIG. La commissione condivide unanimamente l’opinione del Governo di lasciare il valore locativo proprio imponibile al 70 percento. La discussione nel Gran Con-siglio avrà luogo nella sessione di agosto (26.–29.8.). È previsto che il Governo ponga in vigore la revisione parziale fatte salve poche disposizioni il 1° gennaio 2016.

Messaggio

 


 

02.03.2015 - Nuova prassi:

Accantonamenti ammessi causa la sospensione del corso
minimo dell’euro


articolo lemma
LIG Art. 32, 81 Accantonamenti corso minimo dell'Euro