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Scritto informativo n. 1 (dicembre 2014)

 

 

Scritto informativo n. 1 (dicembre 2014)

 

Con l'anno nuovo, alcune disposizioni relative all'imposta alla fonte subiranno dei cambiamenti, che si trovano nelle istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte 2015.

 

Domanda di classificazione secondo la tariffa B (istruzioni 4.2.4)

 

Se l'assoggettato all'imposta alla fonte o il datore di lavoro dimostra che il coniuge domiciliato all'estero non consegue un reddito (da attività lucrativa, rendita, ecc.), su domanda scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della classificazione della tariffa, la tassazione secondo la tariffa B.

 

Quale prova, insieme alla domanda di classificazione secondo la tariffa B (modulo 173), a scelta può essere inoltrato uno dei documenti elencati in modo esaustivo nella domanda. Le attestazioni estere devono essere redatte o tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (tedesco/ italiano/romancio) o in inglese ed essere firmate. La domanda deve essere presentata ogni anno.

 

Se il coniuge vive in Svizzera non è necessario presentare una domanda.

 

Determinazione dell'aliquota in caso di stipendio orario (istruzioni 5.1.3)

 

In caso di impiego con stipendio orario, per la determinazione dell'aliquota va di principio moltiplicato il numero effettivo di ore prestate con la rispettiva aliquota oraria.

 

Se in caso di un impiego a tempo pieno, nel mese di entrata o di uscita o nel mese con l'inizio o la fine di un congedo non pagato non viene raggiunto un numero di ore pari a 180 oppure se non viene raggiunto il numero di ore mensili stabilito per contratto, la tariffa oraria va moltiplicata per 180 o per il numero di ore mensili stabilito.

 

In caso di impiego a tempo parziale, le 180 ore vengono ridotte in proporzione al grado di occupazione.

 

Tariffe

 

Per il 2015, le tariffe dell'imposta alla fonte sono state ricalcolate, tra l'altro a seguito di un adeguamento della de-duzione per figli. Le nuove tariffe saranno pubblicate sulla nostra homepage.

Le tariffe necessarie per aggiornare i programmi di contabilità salariale si trovano sulla homepage dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch/bundessteuer/ dienstleistungen, rubrica "Tariffe imposta alla fonte", "Download Tariffe").

 

Attività accessoria (istruzioni 4.2.5)

 

La tariffa dell'attività accessoria (tariffa D) ammonta al 10% dei proventi lordi per l'assoggettamento a tutte le sovranità fiscali (compresa la Confederazione).

 

In caso di un'unica attività lucrativa, essa rappresenta l'attività lucrativa principale indipendentemente dall'ammontare del reddito e va considerata alla tariffa ordinaria.

 

In caso di più attività lucrative svolte da un contribuente, è considerata attività lucrativa principale quella con il reddito lordo più elevato. Essa va considerata con la tariffa ordinaria dell'imposta alla fonte. Tutte le altre attività rappresentano quindi attività lucrative accessorie e vanno assoggettate all'imposta secondo la tariffa D.

 

Se la persona assoggettata all'imposta alla fonte ha più attività accessorie, è libera di chiedere a posteriori all'Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni una verifica dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. (art. 42 DELIG)

 

SofTax Quest 2015 (istruzioni 9.1.2 / 9.1.3)

 

Sulla homepage dell'Amministrazione delle imposte, con il software di dichiarazione "SofTax QUEST" ai datori di lavoro viene messo a disposizione uno strumento di conteggio grazie al quale sarà possibile effettuare il conteggio dell'imposta alla fonte in modo semplice e pratico. A partire dal 1° gennaio 2015, i dati rilevati potranno essere inoltrati anche elettronicamente. In questo caso è imperativo conteggiare mensilmente. In caso di trasmissione elettronica dei dati, la provvigione di riscossione ammonta al 3%.

 

Speriamo che queste informazioni siano state utili e ringraziamo per la collaborazione nella riscossione dell'imposta alla fonte.