Il Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure
La Costituzione federale prevede nell'art. 48 che i Cantoni possono stipulare tra loro dei trattati (cosiddetti concordati) per questioni che rientrano nella loro competenza.
Poiché l'esecuzione delle pene rientra totalmente nella competenza dei Cantoni, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia e Zurigo si sono uniti per disciplinare in comune la regolamentazione e l'esecuzione dell'esecuzione delle pene nel Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.
L'organo supremo del Concordato è la Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene, composta da un rappresentante ciascuno dei Governi dei Cantoni partecipanti.
La Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene ha la competenza di emanare direttive relative a singole questioni di esecuzione, ad esempio sulla concessione di congedi nell'esecuzione oppure sulla concessione di particolari forme di esecuzione. La Commissione per l'esecuzione delle pene fissa inoltre le rette giornaliere dei penitenziari.
Gli altri due Concordati sull'esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera
Concordato della Svizzera nord-occidentale e centrale:
Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Lucerna, Obwaldo, Nidwaldo, Soletta, Svitto, Uri, Zugo
Concordato della Svizzera romanda e italiana:
Friborgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud, Ticino