Mandato d'esecuzione
Art. 75 CP
L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.
Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sull'assistenza offerta, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione
Luogo dell'esecuzione
Art. 76
Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che evada o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Configurazione dell'esecuzione di pene e misure
Per la configurazione dell'esecuzione di pene e misure nel penitenziario Sennhof fanno stato:
- il Codice penale (in particolare gli art. 74 – 92 CP),
- l'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni,
- le direttive concordatarie della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene
- il regolamento interno del penitenziario Sennhof,
- nonché le direttive e i regolamenti complementari.