Decisone negativa in materia d'asilo  

I richiedenti l'asilo possono presentare ricorso contro decisioni in materia d'asilo dell'Ufficio federale della migrazione presso il Tribunale amministrativo federale. Di regola i ricorsi hanno un effetto sospensivo per quanto concerne il termine per la partenza, a meno che questo effetto sospensivo non sia stato espressamente revocato nella decisione in materia di asilo.

Senza presentazione di un ricorso o in seguito a una decisione su ricorso negativa, la decisione dell'Ufficio federale della migrazione diviene esecutiva. La persona respinta deve lasciare la Svizzera entro il termine fissato nella decisione. La vigilanza e un'eventuale esecuzione della partenza competono ai Cantoni. Questo compito include l'ottenimento dei documenti di viaggio, dei biglietti ferroviari e aerei, l'organizzazione del viaggio e dei trasporti, ecc. Durante il termine per la partenza, le persone respinte sono libere di scegliere i mezzi di trasporto e il tragitto. La condizione è che la partenza risp. l'attraversamento di uno Stato confinante possa avvenire legalmente e se necessario con il rispettivo visto. Se non è possibile ottenere i documenti di viaggio o un visto, le persone respinte devono lasciare la Svizzera per via aerea in direzione del Paese d'origine.

Se il termine per la partenza è scaduto e la persona respinta non si è annunciata presso l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo ed esecuzione delle misure, la Polizia cantonale procede in ogni caso ad accertamenti sulla permanenza. Se risulta che la persona in questione si trova tuttora in Svizzera, viene ordinato il rimpatrio di polizia; dapprima si devono però procurare presso le rispettive ambasciate i documenti di viaggio necessari.