Contributo speciale 

In generale

Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali. Sono considerate datori di lavoro tutte le persone alle quali possono trovare applicazione le disposizioni penali. Vi figurano in particolare consiglieri d'amministrazione, dirigenti, procuratori, contabili, mandatari commerciali e persone autorizzate a firmare. Queste persone rispondono solidalmente per l'esecuzione e il versamento corretti delle deduzioni dallo stipendio.
 
I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa devono rimborsare le spese (contributo speciale). Il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al pagamento del contributo speciale. Il contributo speciale non deve superare il 10 per cento del reddito dell'attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro lo deduce direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione. L'obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi dieci anni dopo l'inizio della prima attività lucrativa.

Competenze / procedura

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni sulla procedura di pagamento e di diffida. In particolare in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale. La Confederazione può affidare a terzi i compiti legati alla riscossione del contributo speciale.