Ammissione provvisoria   

Se dall'audizione cantonale riguardo ai motivi dell'asilo risulta che alla persona richiedente non può essere concesso l'asilo, l'esecuzione, ossia la partenza, è però impossibile, inammissibile o irragionevole, viene presa una decisione in materia d'asilo e una decisione di allontanamento e al posto di fissare un termine per la partenza l'Ufficio federale della migrazione dispone l'ammissione individuale provvisoria. Se l'ammissione provvisoria viene annullata, alla persona respinta viene fissato un nuovo termine per la partenza, entro il quale deve lasciare la Svizzera. In caso di mancato rispetto del termine per la partenza, si procede all'espulsione. L'ammissione provvisoria si estingue anche se la persona ammessa provvisoriamente lascia volontariamente la Svizzera o in caso di rilascio di un permesso per casi di rigore.