In generale
La Svizzera può garantire protezione temporanea a persone bisognose di protezione, per la durata di una grave minaccia generale, segnatamente in caso di guerra o guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata. Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri viene garantita protezione temporanea a gruppi di persone bisognose di protezione. Le persone bisognose di protezione soggiornano nel Cantone al quale sono state assegnate.
Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora revocato la protezione temporanea, le persone bisognose di protezione ricevono da questo Cantone un permesso di dimora, valido fino alla revoca della protezione temporanea.
Presupposti
Nei primi tre mesi dall'entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non possono esercitare un'attività lucrativa. In seguito le autorità cantonali consentono alle persone bisognose di protezione di esercitare un'attività lucrativa, se la situazione del mercato del lavoro ed economica lo consentono.
L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro decide al momento opportuno riguardo ai precisi presupposti di ammissione.
Particolarità
La categoria delle persone bisognose di protezione è stata ancorata per la prima volta in una legge nella nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Questa legge è entrata in vigore il 1° ottobre 1999.