Richiedenti l'asilo (libretto N / art. 43 LAsi)  

In generale

Di principio i libretti per stranieri di richiedenti l'asilo vengono rilasciati per al massimo sei mesi, tuttavia al massimo fino al termine fissato per la partenza.

Presupposti

Nei primi tre mesi dall'inoltro della domanda di asilo, ai richiedenti l'asilo è vietato l'esercizio di un'attività lucrativa. Sui libretti per stranieri viene quindi apposta l'annotazione "Attività lucrativa vietata". Se entro questi tre mesi viene presa una decisione in materia d'asilo negativa, il libretto per stranieri viene prolungato fino al termine stabilito per la partenza risp. al massimo di altri tre mesi. Il divieto di lavorare rimane valido fino alla rispettiva data. Al termine di questi sei mesi (complessivi) il richiedente l'asilo deve essere ammesso all'esercizio di un'attività lucrativa. Riceve allora un libretto per stranieri con l'annotazione "senza attività lucrativa". Questo significa che il richiedente l'asilo può di principio esercitare un'attività lucrativa, ma che al momento non ha un impiego.

Se entro i primi tre mesi non viene presa nessuna decisione in materia d'asilo, il richiedente viene ammesso all'esercizio di un'attività lucrativa. Allo scadere dei primi tre mesi il libretto per stranieri viene prolungato di altri sei mesi con l'annotazione "senza attività lucrativa".

 

Competenze / procedura

Se il richiedente l'asilo soddisfa i citati presupposti di base per l'esercizio di un'attività lucrativa (libretto per stranieri con l'annotazione "senza attività lucrativa"), il datore di lavoro deve inoltrare la rispettiva domanda, tramite il controllo abitanti del comune di domicilio*, all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo ed esecuzione delle misure. Da qui la domanda viene inoltrata all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro. Questo ufficio verifica se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione (art. 7 OLS).

Se l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro giunge alla conclusione che a questo datore di lavoro può essere attribuito un lavoratore indigeno, emana una decisione negativa a destinazione del datore di lavoro. In caso contrario la domanda viene visitata e rimandata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni, Sezione asilo ed esecuzione delle misure, dove infine viene rilasciato il libretto per stranieri. Da qui il libretto per stranieri giunge, tramite il controllo abitanti competente, al richiedente l'asilo. Questa persona può assumere l'impiego soltanto quando è in possesso del libretto per stranieri.

*In caso la persona richiedente l'asilo cambiasse il luogo di domicilio, la domanda é da inoltrare al comune del futuro luogo di domicilio.