A partire dall’entrata in vigore degli Accordi bilaterali nell’anno 2002 i cittadini dell’UE/AELS hanno un diritto inalienabile per l’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera. L’iter per il rilascio di permessi è estremamente semplice. I lavoratori dipendenti con cittadinanza UE/AELS possono iniziare la loro attività nei Grigioni senza dover attendere il permesso. Il lavoratore, o rispettivamente il suo datore di lavoro deve semplicemente premurarsi di inviare il formulario di richiesta presso l’autorità comunale competente prima dell’inizio del lavoro. Dopodiché il lavoratore potrà cominciare l’attività anche il giorno stesso. La stessa regola vale di base anche per i cittadini dell’UE/AELS che desiderano intraprendere un’attività lucrativa indipendente. In più, i lavoratori indipendenti dovranno dare prova della fondazione di una ditta e dell’esistenza di una sede aziendale.
Per gli stati dell’UE/AELS si distinguono tre categorie di soggiorno:
Permesso di soggiorno breve (fino a 365 giorni):
Questo permesso viene concesso in caso di contratto di lavoro a tempo determinato con una durata massima di soggiorno di 364 giorni.
Permesso di soggiorno (oltre 365 giorni):
Il permesso di soggiorno viene concesso in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato che dura per più anni, nonché ai lavoratori indipendenti. Esso ha di norma una durata di 5 anni.
Permesso di residenza C:
Dopo un periodo di 5 anni con permesso di soggiorno è possibile richiedere il permesso di residenza C.