Validazione degli apprendimenti acquisiti   

La legge federale sulla formazione professionale ha introdotto la possibilità di conseguire attestati professionali federali tramite una procedura di qualificazione diversa (art. 34 LFPr; art. 32 OFPr). Chi dispone delle necessarie competenze professionali, può acquisire un titolo anche senza aver frequentato un determinato ciclo di formazione. Per questo è necessaria una procedura che permetta di dimostrare, verificare e certificare queste competenze. La Confederazione ha elaborato insieme ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro (OmL) una guida nazionale per la validazione degli apprendimenti acquisiti nella formazione professionale di base.


Portale d'accesso

Il portale d'accesso verrà allestito entro fine 2009.