Per inoltrare degli atti in comunicazione per via elettronica (art. 130 CPC, art. 110 CPP, art. 33a LEF; Ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento;
RS 272.1) il Tribunale cantonale dispone una casella di posta elettronica sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta scelta dal Tribunale cantonale. L'indirizzo figura nel registro della piattaforma di trasmissione oppure anche nella lista della Cancelleria federale degli indirizzi delle autorità (Portale svizzero:
http://www.ch.ch/behoerden/02243/02306/index.html?lang=it).