Giurisdizione di diritto pubblico   

Giurisdizione costituzionale, amministrativa e delle assicurazioni sociali


Il Tribunale amministrativo è un organo del terzo potere statale e, in quanto autorità giudiziaria, la Costituzione e la legislazione gli affidano l'amministrazione della giustizia nel campo del diritto pubblico. In un'ottica gerarchica il Tribunale amministrativo è posto sullo stesso piano del Tribunale cantonale, che funge da autorità giudiziaria cantonale superiore in vertenze di diritto civile e penale. Per contro, quale organo della giurisprudenza amministrativa, il Tribunale amministrativo si occupa del diritto pubblico e amministrativo. Tratto caratteristico della giurisdizione del Tribunale amministrativo è il controllo giuridico, in seguito alla richiesta degli interessati, sull'attività degli organi statali. In questa maniera si mira a garantire il principio della legalità dell'amministrazione e a tutelare il cittadino da abusi e ingerenze non giustificate da parte dello Stato. Come qualsiasi altro tribunale, il Tribunale amministrativo decide autonomamente e non è in alcun modo sottoposto a direttive di altri organi statali.

I settori giuridici di competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni spaziano dal diritto comunale, al diritto cantonale originario e delegato fino al diritto federale. Quale autorità cantonale di ultima istanza il Tribunale giudica decisioni dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, di numerosi uffici e dipartimenti cantonali, degli organi dell'assicurazione sociale e in parte del Governo cantonale.

Al Tribunale spetta la giurisdizione costituzionale, amministrativa e in materia di assicurazioni sociali nel Cantone dei Grigioni . L'organizzazione, la struttura e la funzione del Tribunale amministrativo sono disciplinate nella Costituzione cantonale (CstC, CS 110.100), nella legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG, CS 173.000), nella legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100), nell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale amministrativo (OTA, CS 173.300) e nell’ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo (OTS, CS 370.110), esposte in dettaglio nelle pagine che seguono.

Il Gran Consiglio è l'autorità di nomina. Il periodo di carica è di quattro anni. In data 24 maggio 1968 il Gran Consiglio elesse per la prima volta gli undici Giudici del Tribunale amministrativo. Dal 1. gennaio 2009, il Tribunale si compone da cinque Giudici a tempo pieno. Il Tribunale nomina le proprie attuarie ed i propri attuari. Il 1. gennaio 1969 il Tribunale ha iniziato la propria attività. Con il passare degli anni, i settori di competenza si sono estesi e l'organizzazione si è adeguata alle nuove esigenze.

Da un punto di vista organizzativo, sottostanno al Tribunale amministrativo, giusta la legge d’applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali (LAPCA, CS 370.300), l’organo di conciliazione e il Tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali (DAS). Il Tribunale arbitrale DAS decide controversie - per le quali il diritto federale delle assicurazioni sociali prevede la relativa procedura - tra assicurazioni e fornitori di prestazioni. La procedura arbitrale va preceduta da un tentativo di conciliazione, per quanto non sia già stato adito un organo di conciliazione istituito contrattualmente. Indennità, tasse e spese in contanti dell’organo di conciliazione e del Tribunale arbitrale sono regolate nella relativa ordinanza (OITS, CS 370.310), emanata dal Tribunale amministrativo.