Imposte cantonali
Ogni Cantone definisce liberamente, entro i limiti previsti dalla Costituzione federale svizzera, il proprio ordinamento tributario e le proprie tariffe fiscali. Ai Cantoni è data facoltà di riscuotere qualsiasi imposta sulla quale la Confederazione non avanza pretese di esclusività. Di conseguenza, le leggi tributarie e gli oneri fiscali variano considerevolmente da Cantone a Cantone.