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Conformemente agli art. 39 e 40 della legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; CSC 217.300), tutti i comuni devono tenere un catasto delle condotte che riporti indicazioni relative alla posizione geografica delle linee e delle condotte permanenti per l'approvvigionamento e lo smaltimento con i rispettivi impianti edilizi in superficie e nel sottosuolo, al supporto trasportato e al proprietario. Con l'ordinanza ora presentata e con le relative istruzioni si intendono creare le condizioni quadro necessarie per l'attuazione. In particolare vengono disciplinate le questioni organizzative relative alla gestione del catasto delle condotte comunale e definito il contenuto del catasto delle condotte. In ampie parti, l'ordinanza e le istruzioni rimandano alla norma SIA 405 e ai relativi promemoria.
Apertura: 22.05.2014
Termine: 22.08.2014