Normativa transitoria fino all’entrata in vigore della legge federale sull’imposizione della proprietà abitativa
L’imminente abolizione del valore locativo proprio prevista comporta un cambiamento di sistema nell’imposizione della proprietà abitativa. Il Consiglio federale non ha ancora deciso la data di entrata in vigore. Presumibilmente l’abolizione sarà attuata a partire dal 1° gennaio 2029. Fino all’entrata in vigore continueranno ad applicarsi le disposizioni legali vigenti.
I versamenti nei fondi di rinnovamento di comunioni di comproprietari per piani sono considerati, secondo il diritto attualmente in vigore, costi di manutenzione deducibili, purché siano soddisfatti i presupposti legali. Fino all’entrata in vigore del cambiamento di sistema restano deducibili:
- i contributi effettivamente versati
- in un fondo di rinnovamento previsto dal regolamento della comunione di comproprietari per piani,
- destinati esclusivamente alla copertura dei costi di rinnovo e manutenzione delle parti comuni (cfr. cifra 2.2.3, Praxisfestlegung).
Aumenti dei versamenti ai fondi
In vista dell’imminente cambiamento di sistema, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di deliberare o effettuare versamenti maggiori o straordinari rispetto agli anni precedenti. In linea con la prassi fiscali delle autorità fiscali dei Cantoni AI, AR, SG e TG, segnaliamo che i versamenti sono riconosciuti fiscalmente solo se:
- rientrano nel quadro abituale finora applicato, oppure
- viene comprovato un progetto di risanamento o manutenzione imminente, concreto e già pianificato in modo verificabile (preventivi concreti, documentazione progettuale esistente, ecc.).
Aumenti dei versamenti privi di una motivazione oggettiva e comprovata non sono, di principio, ammessi quale deduzione fiscale.
Dopo l’entrata in vigore del cambiamento di sistema
Dopo l’entrata in vigore della nuova imposizione della proprietà abitativa, i versamenti nei fondi di rinnovamento per abitazioni occupate dal proprietario non saranno più deducibili fiscalmente.