Gli organi di stima sono gli stiamatori dei danni causati dalla selvaggina nominati dal dipartimento. Ogni distretto di caccia costituisce di regola un circolo di stima, vedi 740.040 (ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura.
I proprietari fondiari, gli affittuari e i coltivatori diretti devono inoltrare al competente stimatore dei danni causati dalla selvaggina la notifica dei danni immediatamente dopo il verificarsi del danno rivendicato.
I organi di stima incaricati della stima sono indicati nell'elenco.
Stimader da donns da selvaschina
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