Navigation

Inhaltsbereich

Autorizzazione per il trasporto a scopo professionale di malati e infortunati

Conformemente all'art. 17 della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria), il trasporto a scopo professionale di malati e infortunati è soggetto ad autorizzazione. I presupposti per l'autorizzazione sono definiti negli art. 19 e 24 della legge sanitaria nonché nell'art. 24 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan). La domanda completa deve essere inoltrata all'Ufficio dell'igiene pubblica almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività. Gli emolumenti si conformano all'ordinanza sulle tasse in campo sanitario. Il relativo modulo di domanda può essere richiesto all'Ufficio dell'igiene pubblica, Sezione servizio di salvataggio, Planaterrastrasse 16, 7001 Coira, tel. 081 257 26 48, e-mail: sabine.weiss@san.gr.ch

Osservazioni particolari

Conformemente all'art. 25 cpv. 2 OLSan, i servizi ambulanza in possesso di un'autorizzazione equivalente della Confederazione o di un altro Cantone non necessitano di un'autorizzazione cantonale.