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I servizi ambulanza e le basi dell'ambulanza del Cantone dei Grigioni fatturano le loro prestazioni direttamente agli utenti secondo queste tariffe e prescrizioni. L'utente deve l'importo della fattura al fornitore delle prestazioni (servizio ambulanza o base dell'ambulanza).
 
L'assicuratore rimborsa all'utente le relative prestazioni del servizio di trasporto e ambulanza o della base dell'ambulanza secondo l'entità dell'assicurazione dell'utente e i relativi contratti tariffali. Le prestazioni del servizio di trasporto e ambulanza coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria sono limitate (art. 25 legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal). In virtù degli art. 26 e 27 dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), l'assicurazione malattie assume al massimo il 50 percento delle spese per trasporti e salvataggi in Svizzera. Il contributo massimo è di 500 franchi, risp. 5'000 franchi per anno civile. Gli utenti senza assicurazione complementare devono assumersi il 50% delle prestazioni dei servizi di trasporto e ambulanza o delle basi dell'ambulanza.
 
Con decreto del 6 maggio 2014 (protocollo n. 460), il Governo ha approvato il contratto tariffale tra la Federazione grigionese ospedali e case di cura (FGOC) ed Helsana Assicurazioni SA, Sanitas Assicurazione base SA, nonché CPT Cassa malati SA, valido da gennaio 2014, concernente le prestazioni per i trasporti necessari dal profilo medico e i salvataggi conformemente alla LAMal.

Con decreto del 10 giugno 2014 (protocollo n. 589), il Governo ha determinato le tariffe tra tarifsuisse e i servizi ambulanza per trasporti necessari dal profilo medico e salvataggi conformemente alla LAMal, rappresentati dalla Federazione grigionese ospedali e case di cura, valide a partire dal 1° gennaio 2014 e per la durata della procedura di determinazione d'autorità.