Provvedimenti coronavirus Cantone dei Grigioni
Commercio al dettaglio, mercati
Da lunedì 18 gennaio i negozi e i mercati rimangono chiusi.
È ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata.
La chiusura non si applica a
- negozi di generi alimentari e altri negozi, nella misura in cui vendono generi alimentari o altri beni di prima necessità e di uso corrente
- farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici)
- punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione
- negozi di riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, nella misura in cui offrono un servizio di riparazione
- negozi di hobbistica e di giardinaggio, nonché i negozi di ferramenta
- negozi di fiori
La regola che prevedeva la chiusura alle 19 e la domenica di negozi, negozietti delle stazioni di servizio e chioschi è invece revocata con effetto al 18 gennaio.
Obbligo del telelavoro
I datori di lavoro devono disporre il telelavoro nei casi in cui, per la natura dell'attività, ciò è possibile e attuabile senza un onere sproporzionato.
Obbligo di mascherina
- nei locali chiusi accessibili al pubblico (p. es. negozi, centri commerciali, banche, uffici postali, musei ecc.)
- su tutti i mezzi pubblici (p. es. treni, tram, autobus, funicolari, funivie, battelli) e sugli aerei.
- sui marciapiedi delle stazioni ferroviarie, alle fermate di tram e autobus o nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o in altre aree di accesso ai trasporti pubblici, anche se si trovano all’aperto.
- nelle arre della pubblica amministrazione accessibili al pubblico
- nelle aree esterne di strutture come per esempio negozi, luoghi per manifestazioni, ristoranti e bar o mercati settimanali e natalizi
- nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria.
- Sul posto di lavoro, se sono presenti più persone. Ciò vale anche all'interno di veicoli.
- nelle scuole a partire dal livello secondario I + II (inclusi i settori abitativi delle strutture per l'istruzione scolastica speciale)
Sono esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina i minori di 12 anni nonché le persone che non possono indossarla per ragioni mediche; per provare che vi si ha diritto per motivi di natura medica è necessario l'attestato di uno specialista che dispone dell'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale in conformità alla legge sulle professioni mediche o alla legge sulle professioni psicologiche.
Uso corretto della mascherina (UFSP)
Manifestazioni/incontri pubblici e privati
Le manifestazioni pubbliche sono vietate fino al 28 febbraio 2021.
Deroghe:
- assemblee di enti politici, manifestazioni politiche, raccolta di firme;
- manifestazioni per la formazione dell’opinione politica con fino a 50 persone;
- udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie;
- manifestazioni religiose con fino a 50 persone;
- funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti;
- scuole dell’obbligo e scuole del livello secondario II;
Manifestazioni, riunioni e attività in luoghi privati a cui partecipano più di 5 persone (bambini inclusi) sono vietat. Questo vale anche per assembramenti spontanei nei parchi, nelle piazze, sui sentieri eccetera.
Si raccomanda vivamente di limitare gli incontri a due economie domestiche.
Settore gastronomico / alberghiero
I ristoranti (anche nei comprensori sciistici) i bar, i club, le discoteche e simili sono chiusi.
Deroghe:
- servizi di fornitura pasti e strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) dalle ore 6.00 alle 23.00
- mense di istituzioni sociali, ospedali, istituti, scuole e mense aziendali dalle ore 6.00 alle 23.00; massimo quattro persone per tavolo con distanza minima di 1.5 metri tra i gruppi di ospiti o con barriere efficaci
L'esercizio alberghiero è consentito.
I ristoranti o i bar per ospiti di alberghi possono fornire vitto ai loro ospiti dalle ore 06.00 alle 23.00. La dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli (1 famiglia per tavolo).
Aperti: centri benessere negli alberghi riservati agli ospiti
Sport / comprensori sciistici
Sono vietati:
- discipline sportive con contatto fisico (calcio, pallacanestro, hockey, arti marziali ecc.)
- competizioni (deroghe vedi a seguire)
Sono consentiti:
- attività sportive e culturali di bambini e giovani di meno di 16 anni (salvo competizioni)
- per le persone a partire dai 16 anni sono consentite solo le attività sportive e culturali che sono svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone
- per le persone a partire dai 16 anni sono consentite solo le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto indossando la mascherina e mantenendo la distanza obbligatoria;
- allenamenti e competizioni nell’ambito dello sport di prestazione (quadri nazionali secondo le prescrizioni di Swiss Olympic) fino a un massimo di 15 persone o come squadre agonistiche permanenti; allenamenti e competizioni di squadre appartenenti a una lega con campionati prevalentemente professionistici.
I comprensori sciistici rimangono aperti fino a nuovo avviso.
Cultura e tempo libero
Sono chiusi:
- cinema, teatri, musei, gallerie, sale di lettura di biblioteche e archivi;
- centri sportivi e palestre, palestre di arrampicata, piste di ghiaccio, stadi d’atletica e simili;
- centri benessere, piscine e bagni pubblici;
- sale da bowling, club, sale da concerto e simili.
Sono esclusi dal divieto:
- palestre sportive scolastiche;
- centri benessere negli alberghi riservati agli ospiti;
- impianti sportivi all’aperto (campi da ghiaccio, pumptracks e simili), a condizione che si possano osservare le misure di protezione necessarie.
Scuole
Obbligo della mascherina sull'intera area scolastica per tutti;
eccezioni:
- per gli allievi della scuola dell'infanzia e del grado elementare;
- per persone che sono comprovatamente esonerate dall'obbligo della mascherina
Strutture che offrono servizi
Le strutture che offrono servizi devono restare chiuse tra le ore 19.00 e le ore 06.00 nonché la domenica.
Tra queste rientrano:
- uffici postali
- banche
- agenzie di viaggio
- parrucchieri
Eccezioni:
- strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici nonché studi e strutture di professionisti della salute
- strutture sociali (centri di consulenza)
- uffici della pubblica amministrazione e della polizia
- autonoleggi
- sportelli automatici per la fruizione di un servizio, (prelievo di denaro, distributori di biglietti)
Inoltre vale quanto segue:
Continuate ad attenervi alle regole di igiene e di comportamento. Infatti il miglior modo per proteggersi da un contagio è lavarsi regolarmente le mani col sapone e tenersi a distanza.
Tutti gli esercizi e fornitori di servizi sono tenuti a osservare in maniera rigorosa le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento sociale