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Sessione: 25.04.2006
Sulla base di un incarico della Commissione per la sanità e la politica sociale, nell'ottobre del 2005 la legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati/finanziamento delle case di cura) è stata sottoposta ad una revisione parziale. È stato adeguato l'art. 21c cpv. 3 e 4, secondo cui i comuni nei quali il beneficiario di prestazioni complementari massime è stato domiciliato negli ultimi dieci anni prima dell'entrata nella casa di cura si fanno carico proporzionalmente della differenza tra la tariffa ed i suoi proventi computabili (cpv. 3). Inoltre il comune nel quale il beneficiario di prestazioni complementari massime era domiciliato immediatamente prima dell'entrata nella casa di cura è tenuto ad anticipare le prestazioni a carico del comune di domicilio precedente (cpv. 4).

Singoli comuni saranno in futuro fortemente colpiti da questi adeguamenti. Da un lato essi devono farsi carico dei disavanzi delle case di cura e dall'altro a partire dal 2006 devono anche assumersi le spese di cura non coperte. L'assunzione di queste spese supplementari grava i comuni, dato che la situazione finanziaria nella maggior parte di essi è già oggi difficile. La ripartizione delle spese tra i comuni di domicilio dei 10 anni precedenti, risp. il rimborso dei sussidi anticipati potrebbe rivelarsi molto oneroso e complicato. Non bisogna neanche sottovalutare il fatto che mancano le basi legali per richiedere ai comuni di domicilio extracantonali le spese non coperte. Non è neanche disciplinato chi risponde per le spese di case di cura non coperte dei pazienti che erano domiciliati all'estero negli ultimi dieci anni prima dell'entrata nella casa di cura.

Come si evince dal protocollo del Gran Consiglio dell'ottobre 2005, è stata allora sollevata la domanda se in caso di una revisione della legge sul conguaglio degli oneri potrebbero venire incluse queste spese di cura non coperte. Il Governo ha risposto affermativamente a questa domanda, tuttavia senza indicare quando la legge sul conguaglio degli oneri sarebbe stata sottoposta ad una revisione.

Poniamo al Governo le seguenti domande:

1. Il Governo è disposto a sottoporre ad una revisione la legge sul conguaglio degli oneri?

2. Il Governo vede una possibilità per assumere tramite il conguaglio degli oneri, già prima della revisione della legge, le spese di cura non coperte dei pazienti provenienti da comuni di domicilio extracantonali risp. dei pazienti che sono stati domiciliati all'estero?

Coira, 25 aprile 2006

Kleis-Kümin, Pfenninger, Caviezel (Pitasch), Augustin, Berther (Disentis), Berther (Sedrun), Biancotti, Bucher-Brini, Bundi, Capaul, Casanova (Vignogn), Castelberg-Fleischhauer, Cavegn, Caviezel-Sutter (Thusis), Christ, Dermont, Fallet, Farrér, Fasani, Hess, Jäger, Joos, Koch, Loepfe, Luzio, Meyer-Grass (Klosters), Mengotti, Noi, Peyer, Plozza, Portner, Quinter, Righetti, Rizzi, Sax, Schmid, Schütz, Stiffler, Tomaschett, Tremp, Trepp, Tuor, Zanetti, Zanolari, Zegg, Birrer, Campell, Darms

Risposta del Governo

Osservazioni generali

Nell'art. 2 cpv. 1 della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali (CSC 546.300) sono elencate in modo esaustivo le prestazioni sociali dei comuni che vengono cofinanziate dal Cantone. Non sono incluse le prestazioni dei comuni alle case di cura per il finanziamento delle spese non coperte dei beneficiari di una PC massima.

Conformemente all'art. 4 della legge sul conguaglio degli oneri, ogni comune deve assumersi una franchigia del 33 ⅓ percento delle proprie spese nette. Il Cantone versa alle rimanenti spese di tutti i comuni un contributo del 40 percento. Le spese rimanenti vengono in seguito ripartite sui comuni in proporzione al numero di abitanti. Oltre al suo contributo del 40 percento, il Cantone si assume per ogni comune quell'importo che supera il 5 % del loro gettito fiscale determinante per il calcolo dell'assegnazione alla classe di capacità finanziaria, quale contributo che supera il limite fissato.

Nel 1995, quindi nel primo anno dopo l'entrata in vigore della legge, il Cantone ha versato a 35 comuni sotto il titolo di „contributo che supera il limite fissato” un contributo complessivo pari a 271'176 franchi. Da allora, in seguito all'aumento dei costi nel settore sociale, sempre più comuni hanno beneficiato dei contributi del Cantone che superano il limite fissato. Nel 2005 il Cantone ha versato a 95 comuni in totale 2'555'298 franchi.

Risposta alle domande

1. La regolamentazione vigente del conguaglio degli oneri tra Cantone e comuni ha portato negli ultimi anni ad un considerevole maggiore aggravio per il Cantone. Nel primo anno di applicazione della legge sul conguaglio degli oneri il Cantone ha partecipato con ca. il 28,8 percento alle prestazioni sociali dei comuni soggette al conguaglio degli oneri. Nel 2005 questa percentuale ha superato il 35,5 percento. Si deve partire dal presupposto che questa percentuale continuerà ad aumentare nei prossimi anni.

In considerazione di questo sviluppo il Governo ritiene necessaria una revisione della legge sul conguaglio degli oneri con l'obiettivo di sgravare il Cantone tramite una nuova impostazione del meccanismo dei contributi che superano il limite fissato e di modificare il conguaglio degli oneri tra i comuni. Il Governo è quindi disposto a sottoporre ad una revisione la legge sul conguaglio degli oneri. Nel corso di un'ampia revisione si dovrà esaminare l'inclusione di altre prestazioni sociali dei comuni nel conguaglio degli oneri, come ad es. l'assunzione delle spese dell'assistenza giudiziaria gratuita e delle spese non coperte dei beneficiari di una PC massima nelle case di cura.

2. No. La legge sul conguaglio degli oneri mira ad una ripartizione degli oneri per determinate prestazioni sociali tra il Cantone e i comuni, come anche tra i comuni. Sono quindi soggette al conguaglio degli oneri soltanto le spese dei comuni. Conformemente alla legge sulla cura degli ammalati i comuni non sono tenuti ad assumersi le spese non coperte dei pazienti che erano domiciliati fuori Cantone prima dell'entrata nella casa di cura. Le spese con coperte delle case di cura per pazienti che erano domiciliati fuori Cantone prima dell'entrata nella casa di cura non possono di conseguenza essere soggette al conguaglio degli oneri.

11 luglio 2006