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Sessione: 16.02.2010
La legge stradale in vigore (LStra; CSC 807.100) prevede il diritto di ogni comune politico a un collegamento con una strada cantonale (art. 7 cpv. 1 LStra). Lo stesso diritto vale anche per una frazione di un comune se essa conta almeno 30 abitanti (art.7 cpv. 2 LStra). Se per tre anni consecutivi una frazione conta meno di 30 abitanti, è dato un motivo per il disconoscimento come strada cantonale di collegamento. Nell'ambito di fusioni comunali, il Governo può disciplinare contrattualmente il collegamento cantonale (art. 9 cpv. 5).

La questione del disconoscimento di strade di collegamento nell'ambito di aggregazioni di comuni è un problema in molti progetti di aggregazione. In applicazione dell'art. 9 cpv. 5, il Governo ha garantito al Comune aggregato di Andeer di rinunciare per dodici anni dall'entrata in vigore dell'aggregazione al disconoscimento della strada per Clugin quale collegamento cantonale, anche se a Clugin il numero di abitanti minimo non dovesse essere raggiunto. La stessa regolamentazione è stata proposta anche per il progetto di aggregazione dei Comuni dello Schamserberg e di Zillis-Reischen .

Non è chiaro il motivo per cui una strada di collegamento finora cantonale debba essere trasformata in proprietà del nuovo comune, unicamente a seguito dell'aggregazione di comuni. Nemmeno una regolamentazione transitoria cambierebbe questa procedura incomprensibile.

Al momento, numerosi altri comuni stanno trattando concretamente il tema di un'aggregazione. Nel progetto llanz plus, nel quale dodici comuni stanno valutando un'aggregazione, la questione della strada cantonale di collegamento, ad esempio per Pigniu, potrebbe rappresentare un ostacolo. Non è tuttavia normale che delle regolamentazioni create per delle condizioni quadro determinanti in passato, oggi in condizioni mutate impediscano progetti volti al futuro.

Chiediamo perciò che nel caso di aggregazioni di comuni i collegamenti con strade cantonali non peggiorino. Per questa ragione l'art. 9 cpv. 5 della legge stradale va modificato in modo che quando un comune diventa frazione a seguito di un'aggregazione di comuni rimanga valido lo stesso diritto al collegamento, conformemente all'art. 7 cpv. 1.

Coira, 16 febbraio 2010

Caviezel (Pitasch), Montalta, Darms-Landolt, Augustin, Barandun, Bezzola (Zernez), Blumenthal, Brandenburger, Buchli, Bühler-Flury, Caduff, Campell, Casparis-Nigg, Castelberg-Fleischhauer, Caviezel-Sutter (Thusis), Christoffel-Casty, Clavadetscher, Dermont, Feltscher, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Hasler, Jaag, Jenny, Kessler, Kleis-Kümin, Krättli-Lori, Kunz (Coira), Michel, Nigg, Peer, Pfister, Portner, Quinter, Ratti, Rizzi, Sax, Stiffler, Stoffel (Hinterrhein), Thomann, Tuor, Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz), Cattaneo, Furrer-Cabalzar, Hartmann (Küblis), Kunz (Fläsch), Loi

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 7 cpv. 1 della legge stradale (LStra), i comuni politici hanno diritto a un collegamento stradale cantonale, indipendentemente dal loro numero di abitanti. Le frazioni di comuni hanno diritto a un collegamento con una strada cantonale solo se il numero di abitanti non rimane costantemente inferiore alle 30 unità (art. 7 cpv. 2 in unione con l'art. 9 cpv. 7 LStra). Per prevenire casi di rigore, l'art. 9 cpv. 4 LStra permette la rinuncia al disconoscimento quale strada cantonale se ciò comporterebbe un aggravio sproporzionato per il comune. Inoltre, il Governo in virtù dell'art. 9 cpv. 5 LStra nell'ambito di fusioni di comuni ha la possibilità di stabilire regolamentazioni contrattuali speciali. Nell'ambito di diverse fusioni compiute nel frattempo, il Governo ha rimandato il disconoscimento ai sensi di un'attenuazione. In questi casi una strada di collegamento mantiene per il momento lo statuto di strada cantonale, indipendentemente dal raggiungimento o meno del quorum di abitanti della frazione. Ovviamente, anche considerando la deroga di cui all'art. 9 cpv. 5 LStra, il quorum per le frazioni di comuni di cui all'art. 7 LStra può rappresentare un ostacolo quando per una frazione nata da un'aggregazione non valgono le stesse regole in materia di diritti a collegamenti stradali come per il comune politico (non aggregato).

Come noto, il rapporto sulla riforma territoriale dei comuni dovrà essere discusso dal Gran Consiglio durante la sessione di dicembre 2010. Tra le altre cose, questo rapporto dovrà anche trattare degli ostacoli alla riforma delle strutture. Inoltre, per i comuni che si aggregano non dovrebbero risultare svantaggi da decisioni di politica settoriale. Queste decisioni devono piuttosto essere prese in modo che le aggregazioni diventino vantaggiose dal punto di vista finanziario. Nel quadro della presentazione di questi cosiddetti ostacoli alle aggregazioni, il Governo è disposto a esaminare anche i presupposti per il riconoscimento di una strada cantonale, e precisa-mente nel senso che l'allacciamento cantonale attuale di un comune politico non venga modificato a seguito di un'aggregazione. Una regolamentazione di questo tipo non dovrebbe tuttavia portare a privilegi duraturi accordati a singoli comuni. Una nuova versione della nuova impostazione della perequazione finanziaria dovrebbe considerare sufficientemente anche l'ostacolo alle aggregazioni consistente nel disconoscimento di strade.

Per i motivi esposti il Governo è disposto ad accogliere l'incarico e, in seguito alla trattazione del rapporto sulla riforma territoriale, se del caso pure ad avviare un adeguamento della legge stradale.

12 maggio 2010