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Sessione: 20.04.2010
Nel Cantone dei Grigioni esistono 3 contratti normali di lavoro (CNL): CNL per l'economia domestica, CNL per l'agricoltura e CNL per l'alpeggio e la pastorizia. La legislazione svizzera si adegua costantemente alle condizioni mutate. Ad esempio, a livello nazionale la copertura assicurativa per i lavoratori nel settore degli infortuni non professionali è stata ampliata a partire da un'occupazione media di almeno 8 ore a settimana. In questo ambito i CNL cantonali prevedono tuttora una copertura a partire da 12 ore (economia domestica) o addirittura non prevedono alcuna regolamentazione (agricoltura, nonché alpeggio e pastorizia). La copertura assicurativa dovrebbe tuttavia essere equivalente per tutti i lavoratori. Tra i 3 CNL vi sono differenze anche per quanto riguarda il versamento del salario in caso di impedimento al lavoro. Il CNL per l'alpeggio e la pastorizia prevede ad esempio un versamento del salario per 3 settimane (nella prima e nella seconda estate di alpeggio o di pastorizia) e solo in seguito un versamento per 4 settimane come nel caso degli altri due CNL. Anche gli orari di lavoro sono fissati in modo diverso (economia domestica: 44 ore; agricoltura 55 ore; alpeggio: 66 ore). Lo stesso dicasi per i giorni liberi a settimana (economia domestica: 1,5 giorni; agricoltura 1,5 giorni; alpeggio: 1 giorno). Mentre il CNL per l'economia domestica prevede una regolamentazione relativa al salario durante le vacanze, una simile disposizione manca nel caso degli altri due CNL. Inoltre, nel CNL per l'alpeggio e la pastorizia manca una disposizione relativa al diritto a vacanze. Queste diverse regolamentazioni non sono né comprensibili, né giustificate, ragione per cui si impone una regolamentazione unitaria e un coordinamento tra i 3 CNL.

Con l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il contratto normale di lavoro (CNL), acquisisce un'importanza supplementare che va oltre la garanzia minima di diritto del lavoro. È una delle misure di accompagnamento e dunque da un lato è previsto per l'introduzione di salari minimi nei settori o nelle professioni nelle quali i salari in uso nel luogo, nella professione o nel settore vengono ripetutamente fissati a un livello abusivamente basso; d'altro lato definisce così una base che pone un freno al reclutamento di personale nei Paesi confinanti con il solo obiettivo del dumping salariale. È dunque giustificato fissare un salario minimo di fr. 3'500.– nei 3 CNL. Da questo importo può essere dedotta un'eventuale retribuzione in natura sotto forma di vitto e alloggio.

Il Governo viene incaricato di:

1. rielaborare ai sensi delle precedenti spiegazioni i contratti normali di lavoro esistenti nel Cantone, di uniformarli e, dove necessario, di completarli.

2. fissare salari minimi partendo da una base di CHF 3'500.– lordi al mese.

Coira, 20 aprile 2010

Menge, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Locher Benguerel


Risposta del Governo

1. Uniformazione / completamento dei tre CNL
In virtù dell'art. 359 seg. CO, il Governo del Cantone dei Grigioni ha emanato tre contratti normali di lavoro (CNL), ovvero per l'agricoltura (stato 1998, revisione 2009), per l'alpeggio e la pastorizia (stato 1998) e per l'economia domestica (stato 1987). A causa della diversa configurazione dei rapporti di lavoro in questi rami professionali e delle differenti necessità che ne derivano, esistono motivi comprensibili per regolamentazioni diverse nei CNL. Questo concerne soprattutto orari di lavoro, giorni liberi e vacanze, ma anche la durata del versamento del salario. Una regolamentazione identica per tutti e tre i settori sarebbe inadeguata, poiché il personale degli alpi è impiegato solo a tempo determinato durante il periodo d'estivazione, mentre il personale agricolo, al contrario del personale impiegato nelle economie domestiche, a seconda della stagione è soggetto a forti oscillazioni dell'orario di lavoro. Va inoltre osservato che le regolamentazioni vincolanti e relativamente vincolanti del diritto federale (p.es. per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF; l'obbligo di versamento del salario, il salario durante le vacanze e il diritto a vacanze conformemente al CO) non sono influenzabili dalle disposizioni del CNL e hanno validità illimitata.
Per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni, solo il CNL per l'economia domestica contiene ancora relative disposizioni (art. 15). Questa norma non è tuttavia più applicabile a causa del diritto federale, che contiene regolamentazioni vincolanti ed è prioritario. A seguito delle regolamentazioni del diritto federale, gli altri CNL non contengono (a ragione) norme relative all'assicurazione contro gli infortuni. Non si impone quindi un adeguamento.
L'obbligo di versamento del salario è disciplinato in tutti e tre i CNL. I CNL per l'economia domestica e per l'agricoltura contengono le stesse regole, il CNL per l'alpeggio e la pastorizia prevede delle divergenze. Ciò è tuttavia motivato dal fatto che nei Grigioni il personale in questo ramo è impiegato solo per un terzo dell'anno (periodo d'estivazione). Di conseguenza, anche in questo settore non vi è necessità di agire.
Le differenze nei CNL per quanto riguarda orario di lavoro e giorni liberi sono motivate. Un'uniformazione non terrebbe conto delle diverse esigenze in questi settori. Inoltre, in questo settore il CNL per l'agricoltura è stato adeguato con effetto al 1.7.2009, tra le altre cose anche alla legge sul lavoro (limite d'età per i giovani: 18 anni). Un adeguamento degli altri CNL andrebbe a scapito dei giovani. Di conseguenza non si deve procedere a un adeguamento.
Per quanto riguarda il salario durante le vacanze va precisato che in questo ambito il Codice delle obbligazioni prevede disposizioni vincolanti e per questa ragione l'art. 13 del CNL per l'economia domestica non esplica alcun effetto. Gli altri CNL non prevedono alcuna regolamentazione in questo ambito, fa stato il CO. Il diritto a vacanze è disciplinato nel CNL per l'economia domestica e in quello per l'agricoltura, ma non nel CNL per l'alpeggio e la pastorizia. La conseguenza è che in questo settore il personale non riceve una quinta settimana di vacanze quando giunge ai 50 anni. Questa differenza è dovuta al ramo e non motiva un'uniformazione.
Anche l'Unione grigionese dei contadini, quale rappresentante dei tre rami, è dell'avviso che non sia necessario un adeguamento nei CNL.

2. Salari minimi
La determinazione di un salario minimo nel CNL non sarebbe né giustificata, né vincolante. Questo vale soprattutto per il personale degli alpi e agricolo. Da un lato le direttive salariali nell'agricoltura vengono infatti concordate tra partner sociali ovvero tra l'Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände der landwirtschaftlichen Angestellten (ABLA), l'Unione svizzera dei contadini (USC) e l'Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR). Queste direttive rappresentano anche la base per i controlli della Commissione tripartita in materia di salari inferiori ai salari minimi. Le direttive salariali vengono ridiscusse ogni anno. D'altro lato, di regola nel CNL non possono venire fissati salari minimi vincolanti. Giuridicamente sarebbe ammissibile fissare un salario minimo nel CNL, ma la libertà di commercio e di industria permette di prescindere da una simile disposizione. Il salario minimo in un CNL rappresenterebbe di conseguenza solo un diritto dispositivo.
Un'eccezione a questo proposito risulta tuttavia dall'art. 360a CO. Conformemente a questa disposizione, su richiesta della Commissione tripartita l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi allo scopo di combattere o impedire abusi. Questo tuttavia unicamente qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e qualora non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi. Gli art. 360a e 360b CO sono stati inseriti in relazione all'introduzione della libera circolazione delle persone. Nel quadro dell'esecuzione delle misure di accompagnamento, finora l'UCIAML non ha constatato che nei settori contemplati dai CNL grigionesi vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo. Si constatano di tanto in tanto salari troppo bassi, ma in casi simili finora l'UCIAML è sempre riuscito a ottenere i necessari adeguamenti nel quadro della procedura di conciliazione. A questo proposito va ricordato che in virtù dell'art. 360a CO, a livello federale vanno stabiliti salari minimi vincolanti per il rapporto di lavoro nell'economia domestica. Attualmente è in corso la procedura di consultazione. La Confederazione prevede l'introduzione di salari minimi differenziati per lavoratori non qualificati, qualificati, nonché con esperienza professionale. La determinazione di un salario minimo vincolante pari a CHF 3'500.– per il rapporto di lavoro nell'economia domestica a livello cantonale verrebbe così a cadere in ogni caso.

Alla luce di queste spiegazioni il Governo chiede di respingere l'incarico di frazione.

21 giugno 2010