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Sessione: 26.08.2010
È ormai noto che il turismo è un fattore economico di importanza centrale per il Cantone dei Grigioni. Un importante pilastro è rappresentato dagli impianti di risalita. Degli oltre 1600 impianti in tutta la Svizzera, circa il 20% si trova nei Grigioni. Dei 12 gestori di impianti di risalita con le maggiori cifre d'affari, la metà si trova nei Grigioni.

In inverno, i soli impianti (senza esercizi accessori) danno lavoro a oltre 2'000 persone nei Grigioni. Nel 2009 gli impianti di risalita grigionesi hanno conseguito un ricavo totale di circa 420 milioni di franchi e un utile complessivo attorno agli 8 milioni di franchi.

Per poter gestire degli impianti di trasporto a fune è necessaria una concessione federale, in parte anche di una cantonale. Per poterle ottenere devono essere soddisfatti diversi presupposti. L'art. 9 cpv. 2 lett. c della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV) sancisce che l'impresa deve dimostrare che (citazione) "rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore."

In questo contesto le firmatarie e i firmatari pongono le seguenti domande al Governo:

1. Nel settore dei gestori degli impianti di trasporto a fune nel Cantone dei Grigioni, quali sono le condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali in particolare salari minimi, assegni, regolamentazioni dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo, versamento dello stipendio in caso di malattia, vacanze, ecc.?

2. Chi definisce nei Grigioni le condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore dei gestori degli impianti di trasporto a fune?

3. Chi sorveglia il rispetto delle prescrizioni di diritto del lavoro e delle condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore, considerato che si tratta di presupposti per il rilascio di una concessione?

Coira, 26 agosto 2010

Peyer, Müller


Risposta del Governo

1. Il settore degli impianti di trasporto a fune non è soggetto a un contratto collettivo di lavoro dichiarato vincolante. Nei Grigioni, a differenza ad esempio del Cantone del Vallese, manca anche un contratto normale di lavoro. Le condizioni salariali e di lavoro presso i gestori di impianti di trasporto a fune grigionesi risultano, per piccoli impianti non soggetti a concessione federale, per ciò che riguarda la sicurezza del lavoro e la protezione della salute, dalla legge sul lavoro (LL) e dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Gli impianti con concessione federale sono assoggettati alla legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici; (legge sulla durata del lavoro) e alla LAINF. Per quanto riguarda la tutela in materia di assicurazioni sociali fa stato la rispettiva legislazione. Le rimanenti condizioni di lavoro risultano dal codice delle obbligazioni e dai singoli contratti di lavoro.

A seconda dell'impresa, i salari minimi si situano tra ca. 2'900 franchi e ca. 3'800 franchi. Sono però solo poche imprese piccole, in situazioni economiche non molto buone, che versano meno di 3'000 franchi al mese. Il salario medio delle otto maggiori imprese, che occupano ca. l'80% del personale attivo nel settore degli impianti di risalita nel Cantone dei Grigioni, si situa, stando alle informazioni del segretariato di Impianti di risalita dei Grigioni, intorno a 3'480 franchi. L'orario di lavoro settimanale varia tra 42 e 44 ore. Il diritto alle vacanze corrisponde alle norme di legge, ovvero i lavoratori oltre i vent'anni hanno diritto a quattro settimane di vacanza, i lavoratori di meno di vent'anni hanno diritto a cinque settimane di vacanza. La maggior parte delle imprese ha stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia per garantire il versamento del salario in caso di malattia. Solo poche, piccole imprese si limitano a questo riguardo alle norme del Codice delle obbligazioni, secondo cui la durata del diritto allo stipendio in caso di malattia viene fatta dipendere dalla durata del rapporto d'impiego, conformemente alla scala zurighese.

2. Per quanto le condizioni di lavoro non vengano disciplinate dalle disposizioni di legge menzionate al numero 1, esse risultano dal mercato del lavoro. Questo vale in particolare per i salari.

3. Al momento di rilasciare le autorizzazioni d'esercizio cantonali e in occasione delle ispezioni periodiche, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG), Sezione funivie e sciovie verifica l'adempimento delle condizioni relative alle qualifiche del personale, in particolare dei responsabili tecnici, e controlla se il personale impiegato per eseguire i lavori di manutenzione e per l'esercizio è sufficiente.

Il rispetto delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute viene verificato dall'ufficio di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e impianti di risalita o dalla SUVA. Nel quadro dell'esecuzione delle misure di accompagnamento, l'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) osserva in particolare il rispetto delle condizioni di salario usuali nel luogo. Il settore delle imprese di trasporto a fune è stato completamente riesaminato in tutto il territorio circa due anni fa. Questo esame non ha dato adito a contestazioni. In particolare va osservato che nessuna impresa ha ripetutamente e/o abusivamente versato salari inferiori a quelli usuali nel luogo, nella professione o nel settore, cosicché non si è resa necessaria l'emanazione di un contratto normale di lavoro con salari minimi obbligatori.

15 ottobre 2010