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Sessione: 08.12.2011
Nel 2009, una cittadina straniera ha provocato intenzionalmente un incendio nella sua abitazione in un comune della Valle grigione del Reno. Questa persona non era annunciata nel comune in questione. La pena detentiva pronunciata nei suoi confronti è stata sospesa a favore di una misura stazionaria. In seguito, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria ha attuato la misura stazionaria con spese mensili pari a circa 20'000 franchi. L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria ha attribuito le spese al comune.

Con ogni probabilità la condannata dovrà lasciare la Svizzera. Nonostante una cosiddetta situazione di trattamento "con una fase di stallo dovuta a fattori esterni", ciò che altro non vuol dire che la misura stazionaria non ha successo, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria si limita semplicemente a proseguire la misura stazionaria anche dopo due anni. Sembra che si stia semplicemente attendendo una decisione del tribunale concernente il permesso di soggiorno o l'espulsione.

Gli interventi del comune relativi a questa situazione insostenibile sono rimasti infruttuosi. Nel frattempo sono risultati costi pari a circa 500'000 franchi. Per i comuni questa situazione è estremamente insoddisfacente. È inammissibile che misure stazionarie senza prospettive di successo e dalle simili spese vengano eseguite a carico di un bilancio comunale e che un comune debba assistere impotente un simile agire.

Si impongono le seguenti domande al Governo:

1. Corrisponde alla prassi dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria proseguire a spese di comuni misure stazionarie senza prospettive di successo del trattamento, ad esempio per attendere decisioni su opposizione?

2. Di quali possibilità dispone un comune per intervenire contro misure stazionarie ingiustificate o contro il loro proseguimento se mancano prospettive di successo?

3. Chi si assume le spese di una misura stazionaria se il condannato non è né annunciato in un comune, né dispone di un permesso di soggiorno di polizia degli stranieri?

4. I comuni sono obbligati ad assumersi le spese di misure stazionarie senza prospettive di successo?

Coira, 8 dicembre 2011

Cavegn, Aebli, Furrer-Cabalzar, Albertin, Burkhardt, Dosch, Grass, Kasper, Kleis-Kümin, Kollegger (Malix), Märchy-Caduff, Michael (Donat), Stiffler (Coira), Tomaschett (Breil), Zanetti

Risposta del Governo

Con sentenza del 13 ottobre 2009, in seguito al grave disturbo psichico della piromane, il Tribunale distrettuale Imboden ha sospeso a favore di una misura stazionaria secondo gli art. 59 segg. del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) la pena detentiva pronunciata. Al contempo ha accollato le spese dell'esecuzione delle misure al comune nel quale la condannata aveva l'ultima dimora (art. 7 cpv. 2 della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni; LEG; CSC 350.500).

L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni è competente per l'esecuzione di questa misura stazionaria, che deve avvenire in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 2 CP). Almeno una volta all'anno si esamina se il collocamento penale debba essere proseguito, se l'autrice debba essere liberata condizionalmente dall'esecuzione della misura o se la misura debba essere soppressa (art. 62d CP). L'autorità esecutiva deve prima sentire la persona collocata e chiedere una perizia di psichiatria forense. La decisione viene emanata sotto forma di decisione d'ufficio impugnabile. Nel caso concreto, il 3 gennaio 2012 l'Ufficio ha deciso la liberazione condizionale dalla misura stazionaria, in particolare in seguito al successo della terapia, ma anche in base alla situazione nel Paese d'origine, nel quale nel frattempo ha fatto ritorno e dove vivono anche i figli nati da precedenti matrimoni, nonché i genitori.

1. Non corrisponde alla prassi dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria proseguire misure stazionarie senza prospettive di successo. Il proseguimento della misura, la liberazione condizionale o la soppressione di una misura senza prospettive di successo vengono disposti secondo le corrispondenti prescrizioni di legge e le direttive del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.

2. La durata della misura stazionaria dipende dal decorso del trattamento, che viene costantemente verificato. Una partecipazione da parte di altre autorità non è né prescritta dalla legge, né sarebbe praticabile. Il comune non dispone dunque di possibilità di intervento.

3. Conformemente all'art. 7 cpv. 2 LEG, le spese della misura stazionaria sono a carico del comune nel quale dimora la persona che ha commesso il reato. Per giustificare l'obbligo di assunzione delle spese del comune non è dunque necessario un domicilio civile, né tantomeno un permesso di dimora di polizia degli stranieri. Le spese d'esecuzione delle misure penali stazionarie rientrano nell'obbligo di assistenza e il comune può conteggiarle tramite la compensazione degli oneri.

4. Se un tribunale dispone una misura stazionaria, secondo la legge sull'esecuzione giudiziaria i comuni devono assumersene le spese in via sussidiaria. Se una misura stazionaria viene soppressa poiché senza prospettive di successo, per i comuni non risultano più spese.

26 gennaio 2012