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Sessione: 31.08.2012
In base all'ordinanza concernente le sostanze nocive nel suolo (O suolo), il Cantone deve provvedere a sorvegliare e valutare il deterioramento del suolo e ad adottare le necessarie misure sul suo territorio. Il fatto che questo comporti effetti importanti proprio nei dintorni di piloni metallici quali linee per il trasporto della corrente elettrica, impianti di risalita o antenne, nonché in aree artigianali, industriali o insediate, inquieta molto tutti i gestori degli impianti in questione. Allarma ulteriormente un comunicato stampa della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati, Commissione che ha accolto un progetto volto a garantire la copertura dei costi per il risanamento di siti inquinati.

Si può purtroppo solo immaginare quali effetti comporterà una tale ordinanza per il Cantone dei Grigioni. Nel nostro Cantone dobbiamo però considerare che proprio l'economia legata all'elettricità, con gli innumerevoli piloni di elettrodotti, il settore degli impianti di risalita e altri settori turistici con i loro impianti d'esercizio, le compagnie di telecomunicazione con i loro impianti di trasmissione o la FR con i suoi binari e la sua linea elettrica, tanto per citare i principali, si vedono ora confrontati con la questione degli effetti e delle richieste cui dovranno far fronte nel prossimo futuro.

Nella descrizione del progetto di perimetro di verifica delle zone con spostamenti di terreno dell'Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente, si legge inoltre che a seguito di numerosi esami vi è da attendersi un accumulo di sostanze nocive nei seguenti luoghi: strade molto trafficate, poligoni di tiro, superfici viticole, orti familiari e dintorni di piloni metallici.

Inquietati dai punti menzionati, le firmatarie e i firmatari dell'interpellanza chiedono una risposta alle seguenti domande:

• Quando e in che misura il Governo ha commissionato all'Ufficio per la natura e l'ambiente o agli uffici competenti il progetto "perimetro di verifica delle zone con spostamenti di terreno"?

• Come procede il Cantone dei Grigioni nell'attuazione del "perimetro di verifica delle zone con spostamenti di terreno" e in che misura vengono considerate le esperienze fatte in Cantoni che hanno già introdotto il perimetro?

• In quali tempi viene attuata l'ordinanza?

• Il Governo farà uso della possibilità di chiedere una garanzia per la copertura dei costi per l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati?

• Quali conseguenze finanziarie e materiali dovranno attendersi i gestori di linee per il trasporto della corrente elettrica, impianti di risalita, antenne, tracciati ferroviari e simili?

• Le società interessate possono contare su un sostegno positivo da parte degli uffici cantonali?

Coira, 31 agosto 2012

Engler, Jeker, Tomaschett (Breil), Barandun, Berther (Camischolas), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caduff, Campell, Casanova-Maron, Casutt, Casutt-Derungs, Claus, Clavadetscher, Conrad, Dosch, Fontana, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hartmann (Chur), Heiz, Hitz-Rusch, Joos, Kasper, Kleis-Kümin, Kollegger (Malix), Komminoth-Elmer, Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Meyer-Grass, Michael (Donat), Montalta, Nick, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Parolini, Parpan, Pedrini (Roveredo), Pfäffli, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Chur), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Tscholl, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Wieland, Zweifel-Disch, Degonda, Fausch, Pfister

Risposta del Governo

Il Cantone dispone da oltre 20 anni di una strategia per la protezione qualitativa del suolo (decreto governativo del 16 ottobre 1989, protocollo n. 2621). Gli elementi principali della strategia sono in particolare il rilevamento e l'osservazione a lungo termine dell'inquinamento del suolo e la definizione di misure con le quali si dovrebbero evitare ulteriori immissioni di sostanze nocive nel suolo. Come in generale nel diritto in materia di protezione dell'ambiente, nel settore della protezione del suolo vale il principio di causalità. Al contrario del diritto in materia di siti contaminati, che si occupa di discariche e di altri siti inquinati da rifiuti, il diritto federale in materia di protezione del suolo non contiene prescrizioni relative alla garanzia del finanziamento di misure. Simili prescrizioni non sono nemmeno previste.

1. I compiti e le competenze sono indicati nella menzionata strategia esecutiva relativa alla protezione qualitativa del suolo, decisa già nel 1989. Questa strategia ha successivamente trovato spazio sia nel Piano direttore cantonale, sia nella legislazione cantonale sulla protezione dell'ambiente. L'elaborazione di piani di misure in caso di superamento dei valori indicativi o di messa in pericolo della fertilità del suolo è uno dei compiti definiti nella strategia (p. 12 segg.). Il perimetro di verifica corrisponde a un simile piano di misure.

2. In caso di progetti di costruzione che prevedono lavori di sterro, sia il committente, sia le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione devono esaminare se ci si debba aspettare del terreno inquinato. Il perimetro di verifica per spostamenti di terreno comprende le superfici sulle quali sono da attendersi carichi inquinanti e serve principalmente quale base di pianificazione e progettazione. Concretamente, il perimetro di verifica dovrà essere considerato nel bilancio del materiale e permette ai progettisti di fissare nel progetto l'utilizzazione conforme alla legge del terreno asportato. Se il progetto provoca rifiuti edili, una dichiarazione di smaltimento è per legge parte integrante di ogni domanda di costruzione. Come altre basi nel settore ambientale, il perimetro di verifica per spostamenti di terreno deve essere reso accessibile agli interessati tramite il centro di geodati dei Grigioni.

Grazie agli scambi informali con i rispettivi servizi competenti in materia di protezione del suolo, le esperienze fatte negli altri Cantoni che hanno già introdotto il perimetro di verifica confluiscono nell'attuazione nei Grigioni. Queste esperienze mostrano che i progettisti, i consulenti in materia di costruzione rispettosa dell'ambiente e le imprese edili tengono adeguatamente conto del perimetro di verifica sia nella progettazione, sia nella realizzazione di progetti di costruzione.

3. L'ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O suolo; RS 814.12) e prima ancora l'ordinanza concernente le sostanze nocive nel suolo del 9 giugno 1986 (RU 1986 1147) vengono costantemente applicate dalla loro entrata in vigore. Si prevede di mettere a disposizione il perimetro di verifica per spostamenti di terreno sulla piattaforma del centro di geodati nel corso del 2013. È previsto un aggiornamento periodico.

4. Le disposizioni cui si accenna nell'interpellanza trattano della responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati (09.477 iniziativa parlamentare Fournier). Il contenuto dell'iniziativa parlamentare Fournier, così come l'avamprogetto per un nuovo art. 32dbis della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) non hanno alcuna relazione con il perimetro di verifica.

5. Per il committente il perimetro di verifica non comporta nuovi costi, bensì uno sgravio nella progettazione e nella pianificazione della gestione del materiale. Se in un'ubicazione di costruzione vi è da attendersi materiale di scavo solo debolmente inquinato, il terreno può essere impiegato senza ulteriori esami all'interno del perimetro di verifica sul luogo dell'estrazione oppure, in presenza di una base di dati sufficiente, in un altro luogo con inquinamento iniziale paragonabile. Se vi è da attendersi materiale di scavo fortemente inquinato (valori di guardia secondo l'allegato 2 O suolo superati), il terreno estratto non può per contro più essere utilizzato come terreno, bensì deve essere smaltito conformemente alla disposizioni dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR; RS 814.600). Come avviene già oggi, i relativi costi sono a carico del committente.

6. L'Ufficio per la natura e l'ambiente è tenuto per legge a consigliare autorità e privati e a raccomandare misure per evitare l'inquinamento ambientale.

22 ottobre 2012