Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 22.10.2014
Il nuovo finanziamento delle cure è in vigore dal 2011. Con la determinazione provvisoria delle tariffe massime 2015 per le case di cura, per la prima volta dall'entrata in vigore del nuovo finanziamento delle cure il Cantone intende ora attuare 1:1 le direttive di legge relative alle tariffe massime. Così facendo, le tariffe massime vengono in fin dei conti ridotte un'altra volta.

Nei Grigioni, il panorama delle case di cura è così variegato come il Cantone stesso. Vi sono istituti più grandi e più piccoli, più nuovi e più vecchi. Le necessità d'investimento e di ammortamento, che possono pesare molto sulle finanze, sono perciò molto differenti tra un istituto e l'altro. Se 30 – 40 anni fa con circa 9 milioni di franchi si poteva costruire un istituto di medie dimensioni con 50 posti letto di cura, per questo oggi ci vogliono circa 20 milioni di franchi. Già soltanto per via di questo dato di fatto, con la durata di ammortamento di 33 anni prescritta dalla legge la necessità di ammortamento annua può variare tra 270 000 franchi (3,0 % di fr. 9 mio.) e 600 000 franchi (3,0 % di fr. 20 mio.). Con l'attuazione delle varie direttive da parte di Confederazione e Cantone (contabilità analitica [CANA], presentazione dei conti secondo Swiss GAAP FER, ecc.) e grazie alla buona collaborazione tra l'Ufficio dell'igiene pubblica e la Federazione grigionese ospedali e case di cura vi sono a disposizione dati certi che permettono ora dichiarazioni affidabili riguardo alla situazione finanziaria delle case per anziani e di cura. Sia qui osservato che le tariffe degli istituti grigionesi si trovano abbastanza esattamente nella media svizzera. In base ai risultati della CANA si può tuttavia constatare che circa il 60 % delle case di cura grigionesi chiude con un disavanzo e che lo scoperto ammonta a circa 4,3 milioni di franchi all'anno. Questo significa che il modello di finanziamento vigente non garantisce il finanziamento residuo dell'infrastruttura.

Per questo motivo, le firmatarie e i firmatari pongono al Governo le seguenti domande:

1. Il modello di finanziamento esistente (la base per le tariffe massime è costituita dagli istituti con la struttura dei costi più economica) comporta, per quanto riguarda le tariffe massime, una pericolosa spirale verso il basso, che impedisce agli istituti di conseguire utili sufficienti per rifinanziarsi in futuro con le proprie forze. Considerato il diverso stato di investimento degli istituti, come si giustifica il fatto che le tariffe massime vengono fissate in modo tale che circa il 60 % della case di cura grigionesi risulti deficitario a livello di contabilità analitica?

2. Chi subentra in caso di una tale carenza di finanziamento, quando i mezzi conseguiti autonomamente dall'istituto non permettono un risanamento completo o un rinnovo?

3. Poniamo il caso che l'ente responsabile di un istituto non disponga di capitale proprio sufficiente per un risanamento completo o un rinnovo e che i comuni debbano coprire la carenza di finanziamento, tali oneri (straordinari) dei comuni vengono compensati tramite la perequazione finanziaria?

Coira, 22 ottobre 2014

Hardegger, Casanova-Maron (Domat/Ems), Tomaschett-Berther (Trun), Albertin, Atanes, Bleiker, Blumenthal, Bucher-Brini, Cahenzli-Philipp, Casanova (llanz), Casty, Casutt-Derungs, Caviezel (Davos Clavadel), Danuser, Darms-Landolt, Della Vedova, Deplazes, Engler, Fasani, Florin-Caluori, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Joos, Kasper, Koch (Tamins), Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Steck-Rauch, Thöny, Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Widmer-Spreiter, Wieland, Gujan-Dönier, Sgier, Sonder

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 21b cpv. 1 della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (CSC 506.000; LCA), per le case per anziani e di cura e per le unità di cura che figurano nell'elenco delle case di cura, il Governo deve fissare le spese riconosciute e la partecipazione massima alle spese degli ospiti graduate secondo l'entità delle prestazioni per la retta per la pensione, le spese di riparazione e di rinnovo, le spese di assistenza e le spese di cura. Conformemente all'art. 21b cpv. 2 LCA, la base per la determinazione delle spese riconosciute e della partecipazione alle spese massima degli ospiti è costituita dalle spese medie secondo la contabilità analitica dell'anno precedente quello della decisione delle case per anziani e di cura e delle unità di cura economiche con un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni; nella determinazione va tenuto conto delle modifiche di spesa rispetto all'anno di base causate da fattori esogeni e dal rincaro.

Il Governo risponde come segue alle domande:

1. Il fatto che circa il 60 per cento delle case di cura grigionesi presenti un deficit a livello di contabilità analitica è la conseguenza della direttiva di legge relativa al calcolo delle tariffe massime contenuta nell'art. 21b cpv. 1 della legge sulla cura degli ammalati. A questo proposito va osservato che per valutare la situazione economica degli istituti la contabilità finanziaria è più significativa della contabilità analitica. Nella contabilità analitica possono essere fatti figurare come spese anche ammortamenti su impianti già completamente ammortizzati ma che continuano a essere utilizzati e interessi calcolatori standard superiori agli interessi effettivi. La maggior parte degli istituti ricorre concretamente a questa possibilità. Per contro, nella contabilità finanziaria possono essere registrati soltanto gli ammortamenti e gli interessi effettivi. Di conseguenza, molte meno case di cura presentano dei deficit nella contabilità finanziaria. Questi deficit sono riconducibili principalmente a un esercizio non economico.

L'affermazione secondo la quale il modello di finanziamento esistente impedirebbe agli istituti di conseguire utili sufficienti per rifinanziarsi con le proprie forze è errata per i seguenti motivi:

- La base per il calcolo dei costi riconosciuti e quindi per la determinazione delle tariffe massime è costituita dai dati relativi ai costi e alle prestazioni effettivi. Le tariffe massime seguono quindi l'evoluzione dei costi degli istituti economici.

- I costi di utilizzazione delle immobilizzazioni sono un elemento della contabilità analitica e vengono quindi considerati nella determinazione delle tariffe massime. Nelle tariffe massime per il 2015 sono contenuti costi di utilizzazione delle immobilizzazioni pari a 39 franchi al giorno.

2. Conformemente all'art. 20 della legge sulla cura degli ammalati, i comuni sono competenti per la messa a disposizione di un'offerta sufficiente per la cura e l'assistenza semistazionarie e stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane. Qualora i mezzi conseguiti autonomamente da un istituto non siano sufficienti per un risanamento finanziario, l'acquisizione di mezzi di terzi non sia possibile e l'istituto sia necessario per garantire un'assistenza sufficiente nella regione d'istituto, i comuni della regione dovranno mettere a disposizione i mezzi necessari al risanamento.

3. Sul versante delle spese, la nuova perequazione finanziaria in vigore dal 2016 si concentrerà sugli oneri geotopografici, sugli oneri per la scuola popolare e sugli oneri sociali dei comuni. Si tratta di quei settori che gravano maggiormente sul bilancio comunale e che al contempo, a seguito di elevate differenze di carico, contribuiscono in misura determinante alle grandi differenze che si riscontrano nei tassi fiscali. La nuova perequazione finanziaria non è perciò orientata al finanziamento delle case di cura. A determinate condizioni, è tuttavia possibile anche un contributo perequativo per un inevitabile onere straordinario nel settore delle infrastrutture per le case di cura. L'art. 9 della nuova legge sulla perequazione finanziaria prevede una compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali (CCR) dei comuni. Questo strumento entra di principio in considerazione per tutti i settori di compiti. Con il contributo CCR si vuole evitare un'alterazione duratura della gestione finanziaria. Esso presuppone che il carico netto del comune superi il cinque per cento del suo potenziale di risorse e che il comune prelevi un tasso fiscale di almeno il 100 per cento. Il contributo viene concesso dal Governo su domanda di un comune.

30 dicembre 2014