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Sessione: 18.06.2015
Negli ultimi anni, l'assistenza sanitaria di base per la popolazione è stata in varie occasioni tema di discussione. A causa dell'evoluzione demografica è prevedibile che il fabbisogno di assistenza sanitaria di base crescerà. La popolazione che invecchia richiederà prestazioni mediche supplementari a seguito del crescente numero di persone affette da malattie croniche e con polimorbidità.

Diversi adeguamenti delle basi giuridiche effettuati negli ultimi anni (controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Sì alla medicina di famiglia", modifica della legge sugli agenti terapeutici e della legge sulle professioni mediche) si pongono l'obiettivo di coinvolgere meglio le risorse di tutto il personale medico con formazione accademica nell'adempimento dei compiti dell'assistenza sanitaria di base. A seguito di queste riflessioni, le competenze dei farmacisti sono state maggiormente considerate con riguardo all'adempimento del mandato di assistenza di base.

Dando seguito a queste riflessioni, diversi Cantoni hanno modificato o stanno modificando le loro basi legislative. Ne risulta che le vaccinazioni possono senz'altro essere effettuate da farmacisti. Attualmente ciò è possibile unicamente se chi si presenta per la vaccinazione è in possesso di una prescrizione medica. Si tratta di un inutile doppione, poiché i farmacisti che hanno seguito un corrispondente perfezionamento professionale possono senz'altro fornire queste prestazioni. Per via del vigente obbligo della prescrizione non è inoltre possibile sgravare i medici di famiglia.

Le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo se sia disposto a creare i presupposti affinché sia possibile effettuare vaccinazioni in farmacia senza l'obbligo della prescrizione medica.

Arosa, 18 giugno 2015

Casanova-Maron (Domat/Ems), Caluori, Bucher-Brini, Bondolfi, Brandenburger, Cahenzli-Philipp, Casanova (Ilanz), Cavegn, Darms-Landolt, Della Vedova, Dosch, Engler, Foffa, Gartmann-Albin, Hug, Jenny, Kunfermann, Marti, Nay, Stiffler (Coira), Tenchio, Zanetti, Berther (Segnas), Bossi, Tuor

Risposta del Governo

L'art. 29 cpv. 1 della legge sull'igiene pubblica stabilisce che il trattamento secondo la medicina tradizionale di malattie, ferite, handicap o altri disturbi della salute a proprio rischio o, assumendosi la responsabilità specialistica, per conto di un'altra persona necessita di un'autorizzazione all'esercizio della professione. Conformemente al cpv. 2, anche i farmacisti sono soggetti a questo obbligo di autorizzazione. Conformemente all'art. 23 dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica, le persone che sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione devono limitarsi, nell'esercizio della loro professione, al campo di attività corrispondente alla formazione e al perfezionamento professionale specifici per la loro professione. L'esecuzione autonoma di vaccinazioni non rientra oggi nei contenuti della formazione di farmacista. Secondo il diritto vigente, l'esecuzione di vaccinazioni è perciò di principio riservata ai medici.

Al pari dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il Governo ritiene che un'offerta di vaccinazioni a bassa soglia nelle farmacie possa comportare un incremento del tasso di copertura vaccinale e dunque una migliore protezione della popolazione da determinate malattie. Nella Strategia nazionale di prevenzione dell'influenza stagionale 2015 – 2018, l'UFSP si pronuncia a favore della creazione di servizi di vaccinazione a bassa soglia, ad esempio presso le farmacie.

Il Governo è quindi disposto a creare, tramite una modifica dell'ordinanza relativa alla legge sull'igiene pubblica, la base legislativa affinché i farmacisti possano eseguire determinate vaccinazioni senza prescrizione medica. Un servizio di vaccinazione a bassa soglia non deve tuttavia esporre le persone che si sottopongono a vaccinazione a un rischio più elevato. Anche un servizio di vaccinazione a bassa soglia deve garantire un accurato esame di tutte le questioni rilevanti sotto il profilo medico riguardo all'indicazione, all'avvio di eventuali ulteriori accertamenti e a un'adeguata documentazione dei risultati.

Sulla base delle esperienze maturate nel Cantone di Zurigo, entrano in considerazione i vaccini inattivati utilizzati da anni, la cui applicazione non presenta di norma problemi e non produce pressoché alcun effetto collaterale. I vaccini vivi, ad esempio quello contro il morbillo, devono per contro continuare a essere inoculati da medici. Per decisione del Consiglio di Stato, a partire dal 1° settembre 2015 nel Cantone di Zurigo le seguenti vaccinazioni potranno essere effettuate da farmacisti anche senza prescrizione medica: contro l'influenza e la meningoencefalite primaverile-estiva (TBE) nonché il richiamo del vaccino contro l'epatite A, l'epatite B e del vaccino combinato contro l'epatite A e B, se la prima vaccinazione è stata effettuata da un medico.

Per poter essere vaccinati, i soggetti devono essere sani e avere almeno 16 anni. Al fine di poter valutare lo stato di salute, questo tema deve essere stato trattato durante la formazione e il perfezionamento professionale dei farmacisti. I farmacisti che intendono ottenere l'autorizzazione per effettuare vaccinazioni devono disporre di formazione e perfezionamento professionali sufficienti, comprendenti tra l'altro la valutazione dello stato di salute riguardo a idoneità alla vaccinazione e gestione delle complicazioni. Devono essere inoltre posti determinati requisiti riguardanti l'infrastruttura (locale chiuso), l'attrezzatura per la somministrazione di vaccini, l'attrezzatura per le emergenze, ma anche riguardanti l'informazione e il consenso dei pazienti nonché la registrazione amministrativa.

12 agosto 2015