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Sessione: 09.12.2015

L'art. 38 della legge per le scuole popolari (legge scolastica) sancisce che enti scolastici possono promuovere gli allievi dotati di particolari talenti nel grado secondario I e che gli enti scolastici che non gestiscono classi per allievi dotati di particolari talenti sono tenuti a consentire la frequenza di una tale classe presso un altro ente scolastico. Il medesimo articolo stabilisce che l'ente scolastico di provenienza versa una tassa scolastica che va concordata con l'ente scolastico. Se i due enti scolastici non riescono ad accordarsi sulla tassa scolastica, quest'ultima viene stabilita dal Dipartimento.

 

Nella decisione dipartimentale del 6.10.2014 (tassa scolastica per la scuola per talenti della Surselva anno scolastico 2014/15), il DECA si è occupato delle tasse scolastiche che i comuni di provenienza sono tenuti a versare. In tale caso il DECA ha spiegato che in sede di determinazione della tassa scolastica devono essere tenuti in considerazione solo quei costi aggiuntivi che risultano da offerte obbligatorie. Non è considerata obbligatoria la messa a disposizione delle infrastrutture tecniche più moderne o l'offerta di settimane di progetto. Inoltre, il DECA spiega che la dimensione di classi per allievi dotati di particolari talenti rientra nel settore di rischio dell'ente scolastico che gestisce una scuola per talenti. Il DECA giunge alla conclusione che le tasse scolastiche da versare non possono essere determinate seguendo un metodo puramente matematico, bensì che deve essere presa una decisione discrezionale. Tale posizione è stata comunicata anche alla Città di Coira con scritto del 17.04.2015.

 

La posizione assunta dal DECA ha quale conseguenza che enti scolastici innovativi con classi per talenti devono sovvenzionare talenti esterni e pertanto vengono puniti sotto il profilo finanziario per il loro impegno a favore di giovani dotati di talento.

 

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di fare in modo che per il prossimo anno scolastico per classi per allievi dotati di particolari talenti nel grado secondario I debbano essere versate tasse scolastiche a copertura dei costi basate su un calcolo dei costi complessivi.

 

Coira, 9 dicembre 2015

 

Kappeler, Casanova (Ilanz), Caviezel (Davos Clavadel), Alig, Blumenthal, Bucher-Brini, Caduff, Caluori, Casty, Cavegn, Caviezel (Coira), Claus, Darms-Landolt, Deplazes, Dosch, Engler, Epp, Felix (Scuol), Gartmann-Albin, Gunzinger, Hartmann, Jenny, Joos, Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Nay, Niederer, Perl, Schneider, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Thomann-Frank, Valär, von Ballmoos, Weber, Widmer-Spreiter, Andri, Berther (Segnas), Degiacomi, Tuor

Risposta del Governo

Dai calcoli più recenti eseguiti dal Cantone risulta che i costi integrali sostenuti dagli enti scolastici per ciascun allievo del grado superiore della scuola popolare (scuola di avviamento pratico e scuola secondaria) ammontano mediamente a 15 930 franchi. Tale calcolo tiene conto delle spese che risultano dalla nuova legge scolastica, ma non delle spese supplementari per la scolarizzazione in una classe per allievi dotati di particolari talenti. Per tali spese gli enti scolastici beneficiano di contributi cantonali secondo quanto previsto dall'art. 72 segg. della legge scolastica. La scolarizzazione di allievi in classi per talenti comporta spese aggiuntive. Per questa ragione, secondo quanto previsto dall'art. 75 della legge scolastica, il Cantone versa una forfetaria supplementare su base annua pari a 4000 franchi per ciascun allievo. Inoltre, anche la promozione specifica dei talenti, ad esempio l'insegnamento strumentale, l'equipaggiamento sportivo o le tasse sociali, è in parte molto onerosa. Tuttavia, le spese legate alla promozione specifica dei talenti non devono essere sostenute dall'ente scolastico e per questo non sono comprese tra i costi integrali.

Le offerte che le scuole per talenti devono proporre obbligatoriamente sono indicate nelle istruzioni relative a scuole e classi per allievi dotati di particolari talenti emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente del 22 dicembre 2012. Si tratta sia di settori che comportano spese supplementari esigue, sia di settori che comportano un incremento sostanziale delle spese riguardo alle classi per allievi dotati di particolari talenti. Tra questi ultimi rientra l'obbligo di garantire il collegamento tra scuola e promozioni individuali extrascolastiche nel settore dedicato agli allievi dotati di particolari talenti. Tra l'altro, a tal fine deve essere impiegata una persona con funzioni di coordinamento con un volume d'impiego dell'uno per cento per ogni allievo dotato di particolare talento. Inoltre, l'ente scolastico è tenuto a proporre cinque lezioni di formazione di base nei settori sport e musica. Tuttavia, i costi integrali dipendono in misura sostanziale anche da prestazioni supplementari non obbligatorie, quali ad esempio settimane di progetti, nonché dalle dimensioni delle classi.

Secondo quanto previsto dall'art. 38 cpv. 3 della legge scolastica, gli enti scolastici che non gestiscono classi per allievi dotati di particolari talenti sono tenuti a consentire la frequenza di una tale classe presso un altro ente scolastico. Gli enti scolastici di provenienza non possono influire né sulle dimensioni delle classi, né sull'offerta di una scuola per allievi dotati di particolari talenti. Una scuola per allievi dotati di particolari talenti invece può promuovere in maniera più o meno intensa un'offerta più o meno attrattiva e quindi regolare, seppure in misura ridotta, le dimensioni delle classi. Pertanto, la dimensione di classi per allievi dotati di particolari talenti e le relative spese devono rientrare nel settore di rischio dell'ente scolastico che gestisce una scuola per talenti. Ai fini della determinazione della tassa scolastica che gli enti scolastici di provenienza sono tenuti a versare, è necessario tenere conto solo di quelle spese supplementari che risultano da offerte obbligatorie. Allo stesso modo, in caso di classi di dimensioni ridotte, le spese più elevate per allievo non possono essere trasferite in egual misura all'ente scolastico di provenienza.

Un ulteriore motivo per cui il rischio deve essere sostenuto dall'ente scolastico di provenienza consiste nell'intento di evitare falsi incentivi. In particolare, si intende evitare che enti scolastici di piccole dimensioni istituiscano classi per allievi dotati di particolari talenti composte (quasi) esclusivamente da allievi esterni e quindi possano addebitare tutte le spese agli enti scolastici di provenienza. Se ad esempio le classi sono molto piccole e l'offerta supplementare, ad esempio nel settore degli ausili tecnici, è molto ampia, i costi integrali potrebbero senz'altro superare i 30 000 franchi per l'anno scolastico e ciascun allievo dotato di particolare talento. Secondo il Governo, non sarebbe possibile pretendere che gli enti scolastici di provenienza si assumano tali spese, dato che non possono influire sul numero delle scuole per talenti, sulle relative offerte e sulle dimensioni delle classi.

Per i motivi esposti il Governo chiede di respingere l'incarico.

3 marzo 2016