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Sessione: 20.04.2016

Nel nostro Cantone due gruppi di adolescenti renitenti o con difficoltà di comportamento vengono trattati in modo completamente diverso.

 

Il primo gruppo è costituito da adolescenti che vengono condannati in procedura penale minorile. In questi casi si applica la legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG). L'art. 7 disciplina l'assunzione delle spese. Esso concede un margine di manovra minimo per una partecipazione degli interessati. Nell'art. 8 è disciplinata in dettaglio la partecipazione alle spese da parte dell'adolescente condannato. Riassumendo esso recita: "partecipare in misura adeguata" o "per quanto esigibile". Non accade però mai che venga rimesso in libertà un adolescente che si trova confrontato a un importante debito finanziario a seguito dell'espiazione della pena.

 

Il secondo gruppo è rappresentato da adolescenti che vengono collocati in una struttura sulla base di misure disposte dall'APMA. In questi casi si tratta anche di adolescenti ancora in età scolastica. La nuova legge scolastica, accolta dal Gran Consiglio nel mese di marzo 2012, recita all'art. 78 cpv. 1: "Il Cantone si assume i costi per l'offerta di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia." La prassi attuale mostra che gli adolescenti nel settore ad alta soglia per i quali non sono disponibili terapie nelle strutture previste a tale scopo dal DECA nel Cantone dei Grigioni, vengono riaffidati al loro comune. Qui, in caso di possibile pericolo, interviene l'APMA, la quale può ordinare il collocamento in una struttura idonea (anche fuori Cantone). Ne conseguono delle spese che, con aliquote superiori a 600 franchi al giorno, generano in fretta una grossa somma. La fattura va al comune, il quale può rivalersi sulla famiglia. In questo modo, alla famiglia risulta un debito enorme nei confronti del comune nel caso in cui un soggiorno di questo tipo in una struttura si prolunghi fino a un anno. In singoli casi estremi fino a diversi anni. Tuttavia, anche per un comune interessato tali spese per un ammontare di oltre 200 000 franchi/anno per un singolo allievo non sono uno scherzo.

 

In altri Cantoni (Lucerna, Berna) vigono regolamentazioni secondo le quali le spese per tali provvedimenti vengono suddivise tra famiglia, comune e Cantone. La famiglia deve senz'altro partecipare alle spese con un'indennità giornaliera di ca. 30 franchi/giorno. Nel caso di un adolescente in età scolastica, anche il comune può partecipare nel quadro delle spese scolastiche. La parte del leone spetta al Cantone, quale conseguenza dei provvedimenti ordinati dall'APMA e dell'assistenza.

 

Le firmatarie e i firmatari pregano il Governo di rispondere alle seguenti domande:

 

1. Negli scorsi anni, quanti bambini e adolescenti grigionesi in età scolastica sono stati collocati dall'APMA in un centro giovanile come quello di Knutwil o in strutture simili?

 

2. Il Governo condivide l'opinione secondo cui le spese di provvedimenti educativi per bambini in età scolastica, conformemente all'art. 78 cpv. 1 della legge scolastica del Cantone dei Grigioni, debbano essere sostenute dal Cantone?

 

3. Quali possibilità vede il Governo per quanto riguarda il sostegno alle persone interessate da provvedimenti educativi in seguito all'uscita da un istituto, fino alla conclusione di un apprendistato professionale?

 

4. Come si prepara il Cantone all'aumento del numero di adolescenti con difficoltà di comportamento con decisione di scuola speciale, che non possono essere collocati in classiche strutture per l'istruzione scolastica speciale?

 

5. Cosa ne è degli adolescenti che, a causa del loro comportamento, vengono esclusi da una struttura per l'istruzione scolastica speciale e per i quali non è possibile trovare un collocamento adeguato?

 

Coira, 20 aprile 2016

 

Niggli-Mathis (Grüsch), Geisseler, Bucher-Brini, Albertin, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther, Bleiker, Buchli-Mannhart, Caduff, Cahenzli-Philipp, Casanova (Ilanz), Casty, Casutt-Derungs, Clavadetscher, Danuser, Darms-Landolt, Deplazes, Dosch, Florin-Caluori, Gartmann-Albin, Gunzinger, Hardegger, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Koch (Tamins), Kollegger, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Niederer, Noi-Togni, Papa, Pedrini, Perl, Peyer, Pfenninger, Sax, Stiffler (Davos Platz), Thöny, Troncana-Sauer, Vetsch (Klosters Dorf), Widmer-Spreiter, Wieland, Degiacomi, Tuor

Risposta del Governo

Ai fini di una precisazione, va osservato che i motivi per i quali possono rendersi necessari provvedimenti dell'autorità nei confronti di giovani possono essere diversi:

a) quando delinquono e quindi devono essere chiamati a rispondere ai sensi del diritto penale minorile, oppure
b) quando nella scuola regolare mostrano un comportamento a tal punto anomalo da richiedere l'emanazione di una decisione d'istruzione scolastica speciale, oppure
c) quando mettono in pericolo sé stessi o gli altri e i titolari dell'autorità parentale non sono in grado di influire in modo adeguato dal punto di vista educativo, così che risulta necessario disporre una misura di protezione dei minori.

Per questo sono competenti diverse autorità e sono interessate diverse unità finali d'imputazione.

Risposta alle domande:

1. Nel 2015 le cinque AMPA grigionesi hanno collocato d'autorità 13 bambini / adolescenti in età scolastica; di questi, dieci in un istituto e tre in una famiglia affiliante. Alla fine del 2015 erano in totale 62 i bambini/adolescenti collocati d'autorità, di cui 37 in età scolastica. Di questi 37, 21 si trovavano in famiglie affilianti e 16 in istituti.

2. Nel diritto penale minorile, le spese di esecuzione delle pene detentive sono interamente a carico del Cantone. Lo stesso vale per le spese di esecuzione di misure (ad es. collocamento in un istituto educativo), se i condannati e/o i genitori non possono partecipare alle spese in modo adeguato (art. 45 PPMin [RS 312.1]). Per quanto riguarda l'istruzione scolastica speciale i costi vanno a carico del Cantone (art. 78 cpv. 1 legge scolastica [CSC 421.000]), anche se gli enti scolastici e i genitori/titolari dell'autorità parentale devono partecipare ai costi (art. 68 ordinanza scolastica [CSC 421.010]). Il finanziamento delle misure di protezione dei minori compete principalmente ai genitori, poiché, conformemente al diritto federale, devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le misure di protezione dei minori (art. 276 cpv. 1 CC [RS 210]); in via sussidiaria, il finanziamento spetta agli enti pubblici competenti per l'assistenza di diritto pubblico (art. 293 CC e art. 63a LICC [CSC 210.100]).

Le competenze e il finanziamento sono chiaramente disciplinati per tutti i settori. Il Governo è tuttavia disposto a valutare in che modo possano essere evitati eventuali casi di rigore finanziario per i genitori, che possono risultare dalle misure di protezione dei minori ordinate dall'APMA.

3. Se i giovani hanno scontato una pena detentiva o hanno concluso una misura, a partire dal 1° luglio 2016 la Procura dei minorenni avrà la possibilità di disporre, fino al compimento del 25esimo anno d'età, una misura più lieve (ad es. assistenza personale) al fine di sostenere i giovani nel reinserimento fuori dall'istituto. Se al termine di tutte le misure di protezione il giovane dovesse necessitare di ulteriore sostegno che non può più essere fornito nel quadro del diritto penale minorile (limite d'età o inefficacia), si procede a un avviso di minaccia all'APMA. Se sussiste una minaccia per il benessere del minore, l'APMA si occupa di effettuare gli accertamenti relativi al giovane e se necessario viene disposta una misura ai fini della sua protezione. Nell'assistenza e nella supervisione dei giovani, le APMA collaborano con numerose autorità (ad es. uffici dei curatori professionali, servizi sociali, Psichiatria infantile e giovanile, offerenti di formazioni transitorie). Nel settore dell'istruzione scolastica speciale, il successo di tale istruzione scolastica speciale viene regolarmente valutato dagli specialisti coinvolti. I giovani in età scolastica inseriti in una struttura per l'istruzione scolastica speciale vengono reintegrati nella scuola regolare solo quando sono in grado di seguirne le lezioni. L'Ufficio della formazione professionale dà il suo sostegno in questioni concernenti la formazione professionale di base, l'orientamento professionale, la vigilanza sull'apprendistato, il coaching e il case management. In considerazione di questa offerta, il Governo non vede nessuna ulteriore possibilità di sostegno a persone interessate da un provvedimento educativo dopo la dimissione da un istituto.

4. La legislazione scolastica non distingue tra strutture per l'istruzione scolastica speciale "classiche" e "non classiche". Vi sono tuttavia istituti educativi o di cura che si occupano di giovani che hanno commesso reati o con difficoltà di comportamento e che si differenziano dalle strutture per l'istruzione scolastica speciale per il loro orientamento. Finora, per tutti i giovani, anche per coloro con difficoltà di comportamento per i quali è stata constatata una necessità di istruzione scolastica speciale ai sensi della legislazione scolastica, è stato possibile trovare una soluzione fondata sulla legislazione scolastica anche per quanto riguarda il finanziamento e la responsabilità.

5. La competenza per i giovani con una decisione di istruzione scolastica speciale rimane della struttura. Se necessario, verrà adattato il setting dell'istruzione scolastica speciale o verrà disposto un cambiamento di struttura. Da questi vanno differenziati i giovani che commettono reati nel quadro di un'istruzione scolastica speciale o per i quali l'APMA ha accertato una minaccia al benessere del minore, ossia i casi in cui si rendono necessari provvedimenti della Procura dei minorenni o dell'APMA.

30 giugno 2016