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Sessione: 19.10.2016

Conformemente alla decisione dipartimentale del DECA del 15.06.2015, a partire dal 01.01.2016 i bambini ricoverati in ospedale non sono più considerati allievi di scuola speciale, bensì allievi di scuola regolare. Per l'istruzione scolastica di allievi di scuola regolare e quindi anche per i costi dell'istruzione scolastica in ospedale sono competenti i rispettivi enti scolastici dei comuni. Di conseguenza, al rispettivo comune devono essere fatturati integralmente i costi per l'istruzione scolastica in ospedale nonché presso Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni, vale a dire una tariffa di 125 franchi per giorno di scuola. Rispetto alla regolamentazione precedente, per gli enti scolastici dei comuni ciò significa costi supplementari di 104 franchi per giorno di scuola. In cifre assolute, per i comuni risultano costi supplementari pari a ca. 150 000 franchi (media dei giorni di scuola 2013 e 2014). In cambio, nel calcolo delle forfetarie per allievo che il Cantone paga ai comuni, i costi supplementari sono stati considerati in modo tale che ai comuni vengano in fin dei conti rimborsati i costi supplementari. A seconda dei giorni di degenza ospedaliera verificatisi nel proprio comune scolastico, possono perciò risultare sottocoperture o sovracoperture.

 

Secondo la regolamentazione precedente, la valutazione riguardo all'idoneità di un bambino ricoverato a seguire le lezioni era svolta da un medico. In caso di risposta affermativa, veniva avviata l'istruzione scolastica in ospedale. Agli enti scolastici nei comuni veniva fatturata una tariffa di 21 franchi per giorno di scuola, importo che veniva solitamente pagato senza contestazioni.

 

L'esperienza insegna che, con la nuova regolamentazione, circa il 50% dei giorni di scuola dei bambini ricoverati non viene più pagato, adducendo quale motivazione l'assenza di una base legale. Nella prassi, non è attuabile un meccanismo secondo cui l'ospedale chieda una decisione al corrispondente ente scolastico. Innanzitutto ciò provocherebbe un onere amministrativo eccessivamente elevato. Secondariamente la decisione relativa all'istruzione scolastica deve essere presa entro 24 o al massimo 48 ore, situazione del tutto estranea alla prassi degli enti scolastici.

 

Mentre un tempo praticamente in tutta la Svizzera le scuole degli ospedali venivano gestite quali scuole speciali, oggi in molti Cantoni ciò è cambiato, ad esempio nel Cantone di Zurigo e in altri Cantoni della Svizzera orientale. Nel Cantone di Zurigo, dal 2011 le scuole degli ospedali sono ancorate quali offerte di formazione a sé stanti nella relativa legge sulla scuola dell'obbligo. La corrispondente ordinanza prevede quanto segue:

 

• Viene fornita un'istruzione scolastica a bambini e adolescenti in età di scuola dell'obbligo, vale a dire anche ad adolescenti allievi di un liceo inferiore, se la loro degenza durerà presumibilmente almeno una settimana.

 

• La decisione relativa all'istruzione scolastica viene presa dalla scuola dell'ospedale, gli enti scolastici vengono informati al riguardo.

 

• In caso di allievi provenienti da altri Cantoni viene dapprima, e possibilmente in fretta, richiesta una garanzia di assunzione delle spese.

 

1. Le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a creare nella legge scolastica una base legale che disciplini la gestione di una scuola o di una scuola dell'infanzia in ospedale da parte dei fornitori di prestazioni sanitarie mediante un corrispondente mandato di prestazioni. La corrispondente modifica della legge deve avvenire in modo tale che:

 

a) La decisione relativa all'istruzione scolastica da parte della scuola dell'ospedale avvenga a partire dal 5° giorno e che l'ente scolastico debba essere informato.

 

b) Agli enti scolastici dei rispettivi comuni e al Cantone vengano fatturati i costi in ragione della metà ciascuno. La tariffa dei costi deve essere approvata periodicamente dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

 

2. Le firmatarie e i firmatari invitano inoltre il Governo a creare la base legale conformemente al precedente n. 1 anche per quanto riguarda gli allievi delle scuole medie e professionali analogamente a quanto fatto dal Cantone di Zurigo; i costi vanno fatturati agli uffici competenti per le scuole medie e la formazione professionale.

 

Coira, 19 ottobre 2016

 

Calouri, Bucher-Brini, Casty, Albertin, Atanes, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Caduff, Cahenzli-Philipp, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Clalüna, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Epp, Fasani, Florin-Caluori, Foffa, Gartmann-Albin, Geisseler, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jaag, Jeker, Kunfermann, Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Paterlini, Perl, Pult, Sax, Schneider, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, von Ballmoos, Waidacher, Widmer-Spreiter, Wieland, Zanetti, Berther (Segnas), Bonderer, Cantieni, Engler (Surava), Gugelmann, Horrer, Natter, Pfister, Ruckstuhl, Vassella

Risposta del Governo

In base all'art. 11 e all'art. 69 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), la competenza per l'istruzione di allievi malati o infortunati è in capo agli enti scolastici dei rispettivi comuni di domicilio. Trova qui applicazione l'art. 6 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), il quale presuppone un incarico da parte dell'ente scolastico competente anche in caso di istruzione scolastica temporanea presso la scuola di un ospedale. Conformemente all'art. 16 della legge scolastica, la scuola dell'ospedale necessita inoltre di un'autorizzazione del Governo, trattandosi di una scuola privata. Al contempo, conformemente all'art. 3 dell'ordinanza scolastica, i contratti tra enti scolastici privati (come la scuola di un ospedale) e pubblici devono essere approvati dal Dipartimento.

Nel 2014, i costi della scuola dell'Ospedale cantonale sono stati pari a circa 117 000 franchi. I costi supplementari a carico degli enti scolastici indicati nell'incarico con un importo pari a 150 000 franchi sono per il Governo altrettanto incomprensibili della tariffa di 125 franchi per giorno di scuola (con 1 061 giorni di scuola nel 2014 risultano costi pari a circa 110 franchi al giorno).

Da un riassunto dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport relativo alla scuola dell'Ospedale cantonale dei Grigioni negli anni 2013 – 2015 risulta che il 96 % dei 200 bambini ricoverati in media ogni anno ha frequentato la scuola dell'ospedale per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni di scuola (l'82 % tra 1 e 4 giorni di scuola). Solo il 4 % (in media otto bambini all'anno, di cui sei provenienti dal Cantone) hanno frequentato la scuola dell'ospedale per più di 15 giorni di scuola. Il bisogno di un'istruzione scolastica in ospedale si limita perciò in media a sei bambini all'anno. In caso di malattie quali l'influenza o in caso di piccoli infortuni, di norma nessun ente scolastico impartisce lezioni. Inversamente, nemmeno i titolari dell'autorità parentale manifestano in genere aspettative a questo proposito. Inoltre, conformemente all'art. 28 della legge scolastica, gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico. Di solito, in questo periodo non vi è un insegnamento organizzato e finanziato dall'ente scolastico. Perciò, anche nel caso di degenze ospedaliere per un periodo fino a 15 giorni non è di norma necessaria un'istruzione scolastica.

Siccome a seguito della loro offerta specializzata, le prestazioni degli ospedali e delle cliniche del Cantone di Zurigo vengono richieste da pazienti provenienti da ampie parti della Svizzera tedesca, è comprensibile che il Cantone di Zurigo abbia emanato un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale. Il bacino di utenza del Cantone dei Grigioni non è così ampio. In un Cantone paragonabile come quello di San Gallo esistono le medesime basi legali di quelle della legge scolastica grigionese attualmente in vigore (scuola di un ospedale quale scuola privata, finanziamento da parte dell'ente scolastico competente).

Le direttive per delle basi legali come quelle richieste nell'incarico (decisione relativa all'istruzione scolastica da parte dell'ospedale anziché da parte dell'ente scolastico, istruzione scolastica a partire dal 5° giorno e ripartizione dei costi in ragione della metà ciascuno tra comuni e Cantone) portano a grandi differenze riguardo alle competenze decisionali degli enti scolastici previste dalla legge scolastica (possibilità di principio di concedere un congedo fino a 15 giorni per ragioni sportive e altro, ma nessuna competenza decisionale in caso di degenza ospedaliera) e a una disparità di trattamento degli allievi (assenze da scuola possibili fino a 15 giorni, tranne in caso di degenza ospedaliera). Inoltre, gli enti scolastici e il Cantone dovrebbero farsi carico dei costi senza poter partecipare alla decisione. Nel rispetto della parità di trattamento, oltre all'Ospedale cantonale anche gli ospedali regionali avrebbero la possibilità di allestire una scuola in ospedale anche in caso di scarsa necessità, e sarebbero pure incentivati a farlo, in quanto il rischio finanziario sarebbe interamente a carico di comuni e Cantone (ripartizione dei costi in ragione della metà ciascuno).

Esistono già basi legali chiare e uniformi relative al finanziamento. Il Governo chiede perciò di respingere l'incarico.

14 dicembre 2016