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Sessione: 05.12.2017

Iniziativa parlamentare volta alla modifica della legge sul Gran Consiglio (LGC) come segue:

Al titolo "6. Rapporti tra Governo e Gran Consiglio", dopo l'art. 68 viene introdotto il nuovo capoverso seguente:

6.4. Ordinanze del Governo
Art. 68a Veto contro le ordinanze
a) Le ordinanze contenenti norme di diritto e le modifiche di ordinanza del Governo devono essere trasmesse al Gran Consiglio prima della loro entrata in vigore.
b) Se entro 30 giorni almeno un terzo dei membri del Gran Consiglio presenta una domanda di veto contro un'ordinanza o una modifica di ordinanza, il Gran Consiglio la tratta di norma nella sessione ordinaria successiva alla data in cui è stata presentata.
c) Un'ordinanza o una modifica di ordinanza del Governo può essere posta in vigore solo se il termine secondo il capoverso 2 è trascorso inutilizzato o se il Gran Consiglio ha respinto la domanda di veto.

Situazione di partenza:
Secondo la Costituzione cantonale, fatti salvi i diritti popolari, la legislazione spetta al Gran Consiglio (art. 31 Cost. cant.). Tutte le disposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge (art. 31 cpv. 1 Cost. cant.). L'art. 31 cpv. 2 Cost. cant. precisa in maniera non esaustiva cosa sia da intendere con disposizioni importanti. Nei limiti di questa definizione, secondo l'art. 45 Cost. cant. al Governo spetta la legiferazione concernente disposizioni di minore importanza, le quali devono essere emanate sotto forma di ordinanza.

Motivazione:
Di norma il Governo interpreta il concetto di "disposizioni di minore importanza" conformemente all'art. 45 Cost. cant. in maniera molto ampia. Spesso ciò comporta che, a causa dell'ordinanza, la volontà del legislatore non venga rappresentata fedelmente, talvolta addirittura annacquata. Con il veto contro le ordinanze la ripartizione dei compiti nel settore della legislazione viene organizzata in maniera maggiormente differenziata, permettendo al Parlamento di intervenire, in caso di necessità, tuttavia senza potere di configurazione, nell'attività di legiferazione dell'Esecutivo. In questo modo si può garantire che la legislazione rimanga tra le competenze centrali del Legislativo e che l'Esecutivo non estenda troppo le proprie competenze legislative. Con la presente iniziativa non viene quindi messo in discussione il potere esecutivo del Governo, bensì viene precisato e rafforzato il principio della separazione dei poteri. In questo modo può essere arrestato lo spostamento che si sta facendo sempre più notare della separazione dei poteri via dal centro verso l'Amministrazione.
Il presente testo dell'iniziativa parlamentare si basa sul corrispondente testo del Parlamento federale; un affare pendente che mira a una migliore rappresentazione di senso e scopo delle leggi emanate dal Parlamento a livello delle ordinanze del Consiglio federale. Nel Cantone di Soletta il diritto di veto contro le ordinanze è in vigore già dal 1988. Le esperienze dimostrano che il veto contro le ordinanze in primo luogo ha un effetto preventivo e viene impiegato molto raramente.

Coira, 5 dicembre 2017

Vetsch (Pragg-Jenaz), Niggli-Mathis (Grüsch), Casutt-Derungs, Albertin, Alig, Berther (Disentis/Mustér), Blumenthal, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caluori, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casty, Clalüna, Claus, Clavadetscher, Dermont, Dosch, Dudli, Engler (Davos Dorf), Epp, Felix (Scuol), Florin-Caluori, Giacomelli, Grass, Hardegger, Heinz, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jeker, Jenny, Joos, Kappeler, Koch (Tamins), Koch (Igis), Komminoth-Elmer, Kunz (Fläsch), Kuoni, Lamprecht, Lorez-Meuli, Mathis, Michael (Castasegna), Müller, Nay, Noi-Togni, Papa, Paterlini, Pfäffli, Salis, Schutz, Steck-Rauch, Steiger, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Toutsch, Troncana-Sauer, Vetsch (Klosters Dorf), von Ballmoos, Waidacher, Weber, Weidmann, Widmer-Spreiter, Wieland, Berther (Segnas), Engler (Surava), Grünenfelder Hunger, Pfister, Wellig