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Sessione: 06.12.2017

Le informazioni raccolte in sede di rielaborazione del periodo delle "misure coercitive" portano alla luce esperienze sconvolgenti e incisive che i bambini e gli adolescenti vittime di tali misure hanno dovuto vivere all'epoca. Numerose persone che hanno subito misure coercitive si trovano ancora oggi nel cosiddetto processo di elaborazione. Un obiettivo importante è quindi quello di evitare il ripetersi di simili "misure coercitive" (come in quel periodo) e di fare in modo che le rispettive autorità e istituzioni reagiscano tempestivamente e prendano le decisioni nel bene del minore. Perché oggi come allora, i motivi per un sostegno familiare, che può portare fino al collocamento in un istituto, non sono sostanzialmente mutati. Anche oggi esistono situazioni che per motivi di protezione dell'infanzia e per il bene del minore rendono necessarie misure coercitive.

In questo contesto le cofirmatarie e i cofirmatari pongono le seguenti domande al Governo:

1. In che modo viene garantito che i bambini e gli adolescenti nonché le loro famiglie possano beneficiare delle giuste misure al momento opportuno?

2. Qualora dovesse rendersi necessaria una misura è garantito un accertamento differenziato a tale scopo e sono a disposizione risorse sufficienti?

3. Vi sono risorse sufficienti anche per seguire l'attuazione di queste misure?

4. In che modo viene garantita la qualità delle offerte a bassa e ad alta soglia (ambulatoriali e stazionarie) nell'aiuto all'infanzia e alla gioventù?

5. Qual è la posizione del Governo riguardo a una legge sull'aiuto all'infanzia e alla gioventù (esempio del Cantone di Zurigo) che stabilisca le condizioni quadro per tutti gli "aiuti complementari all'educazione"?

Coira, 6 dicembre 2017

Bucher-Brini, Locher Benguerel, Casty, Atanes, Baselgia-Brunner, Brandenburger, Cahenzli-Philipp, Caviezel (Coira), Clalüna, Deplazes, Dermont, Felix (Scuol), Geisseler, Gunzinger, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Joos, Märchy-Caduff, Marti, Monigatti, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Stiffler (Coira), Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), von Ballmoos, Widmer-Spreiter, Antognini, Engler (Surava), Pfister, Wellig

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1: se il bene del bambino è in pericolo e i genitori non riescono a rimediarvi in misura sufficiente, ogni persona può rivolgersi all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Il carattere interdisciplinare dell'APMA garantisce che la situazione di pericolo venga analizzata e valutata da diversi punti di vista. A tale scopo le APMA intrattengono uno scambio regolare con altre autorità specializzate. Le APMA attribuiscono molta importanza a un'attività di informazione e di spiegazione dettagliate dei provvedimenti da loro decisi (ad es. comunicazione a voce di decisioni), siccome il successo di un provvedimento dipende in misura sostanziale dalla disponibilità a cooperare dei genitori e dei bambini nonché degli adolescenti.

In merito alla domanda 2: grazie al carattere interdisciplinare dell'APMA istituita all'inizio del 2013 e agli stretti contatti intrattenuti con gli uffici d'accertamento viene garantito un accertamento sempre differenziato. In tale contesto, le APMA sono tenute a rispettare il principio inquisitorio. Quanto più complessa è la situazione di pericolo, tanto più elevato è di norma l'onere di accertamento. Anche l'indisponibilità completa a cooperare dei genitori e del bambino o dell'adolescente interessati rende più difficoltoso il lavoro dell'APMA.
In linea di principio, l'APMA dispone di risorse di personale sufficienti per procedere ai propri accertamenti. Accertamenti onerosi relativi alla protezione del minore possono far aumentare improvvisamente le risorse di personale necessarie per un determinato periodo, cosa che può portare a temporanee carenze di personale.

In merito alla domanda 3: nei casi in cui la procedura di accertamento è conclusa ed è stato deciso un provvedimento, il controllo periodico ed eventualmente un esame relativo alla necessità di un adeguamento del provvedimento possono essere garantiti con le risorse disponibili dell'APMA. Nella fase di esecuzione del provvedimento, sono sovente i curatori a dover intervenire. Diversi mandati complessi nell'ambito della protezione del minore comportano un aumento delle risorse necessarie. In tale contesto, gli enti responsabili regionali sono invitati e tenuti a mettere a disposizione le relative risorse necessarie.

In merito alla domanda 4: affinché sia garantita la qualità, per gli istituti per bambini e per adolescenti, le famiglie affilianti, le organizzazioni di collocamento in una famiglia e le offerte per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia esiste un obbligo di autorizzazione. Inoltre, in queste istituzioni viene effettuata una visita di controllo con una frequenza di almeno una volta ogni due anni.
In caso di provvedimenti inerenti la protezione del minore secondo il diritto civile, i servizi coinvolti (ad es. curatori, istituzioni) sono tenuti a presentare rapporto all'APMA periodicamente e, in caso di condizioni mutate, immediatamente. In situazioni ad alta soglia spesso sono coinvolti anche vari specialisti che curano uno scambio reciproco. Grazie a queste diverse possibilità di controllo, l'APMA può farsi un'idea chiara sull'andamento dei provvedimenti e sulla qualità delle rispettive offerte e in caso di necessità è in grado di intervenire tempestivamente.

In merito alla domanda 5: il Governo non ritiene necessaria una legge sull'aiuto all'infanzia e alla gioventù, dato che le leggi pertinenti del Cantone dei Grigioni (in particolare la legge d'introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100], la legge sull'affiliazione [CSC 219.050] e la legge scolastica [CSC 421.000]) contengono le regolamentazioni previste dal Cantone di Zurigo menzionate nell'interpellanza. In relazione all'attuazione del compito attribuito al Cantone dall'art. 317 CC, secondo cui il Cantone deve assicurare con appropriate prescrizioni l'acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù, il 15 agosto 2006 il Governo ha emanato l'ordinanza sulla cooperazione e sul coordinamento dell'aiuto alla gioventù (CSC 219.210). Conformemente a quest'ordinanza, il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina una commissione specialistica, la quale offre consulenza al Governo in merito alle esigenze attuali e alle offerte nonché ai miglioramenti necessari nell'ambito della protezione dell'infanzia. La commissione promuove inoltre la collaborazione interdisciplinare tra le istituzioni riunite nella "Rete per la protezione dell'infanzia dei Grigioni".

7 marzo 2018