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Sessione: 06.12.2017

Un figlio audioleso rappresenta una sfida particolare per ogni famiglia. Un handicap uditivo costituisce un handicap di comunicazione che influisce in misura determinante sulla vita, sullo sviluppo della personalità, sull'apprendimento e sul comportamento del bambino. Tra le conseguenze negative rientra lo sviluppo ritardato e sovente limitato del linguaggio, ciò che complica la vita al bambino. Anche gli adulti e gli insegnanti sono confrontati a grandi sfide.

Nel 2013, su iniziativa privata, a Coira è stato creato il servizio specializzato «Bilinguale Bildung für Gehörlose/Hörbehinderte Graubünden, FsB» quale servizio di riferimento e consulenza. Esso ha lo scopo di illustrare a genitori di bambini sordi/audiolesi, a familiari nonché a professionisti l'importanza dell'educazione bilingue (lingua dei segni e lingua orale). L'acquisizione precoce ed equivalente della lingua dei segni accanto alla lingua parlata rappresenta sovente la base ottimale per lo sviluppo cognitivo, linguistico, psicosociale ed emotivo di un bambino sordo/audioleso nel suo percorso verso una vita autodeterminata.

L'educazione bilingue deve iniziare il prima possibile ed essere garantita durante l'intera carriera scolastica. Il servizio specializzato ha permesso di introdurre le seguenti novità nel Cantone dei Grigioni:
• La lingua dei segni e i suoi benefici sono presenti nell'offerta di pedagogia curativa del Cantone dei Grigioni.
• All'occorrenza, l'insegnamento nella lingua dei segni è garantito grazie al SOP per l'audiopedagogia nel Cantone dei Grigioni.
• La consulenza in questioni relative alla formazione bilingue può essere finanziata tramite il Cantone. Il servizio specializzato FsB offre tale prestazione.
• Le offerte per il tempo libero, per l'educazione e di contatto (peer groups) sono di grande importanza per i bambini, gli adolescenti e i genitori interessati; esse non vengono però finanziate dal Cantone.

Non è ancora stato ottenuto il finanziamento dei corsi di lingua dei segni destinati a professionisti. Questi corsi sono però molto importanti per un insegnamento inclusivo.

Sono state create le seguenti basi legali:
- La legge sui disabili (entrata in vigore nel 2004) richiede l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nella scuola regolare, nel limite del possibile e per il bene del fanciullo (art. 20 LDis).
- Nel Cantone dei Grigioni la nuova legge scolastica e l'ordinanza scolastica del 2012 rappresentano la base legale per i provvedimenti di pedagogia specializzata (art. 42), che includono tra l'altro la lingua dei segni nonché un interprete di lingua dei segni quale supporto.
- In questo ambito si applica anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla Svizzera nel 2014 e divenuta in tal modo legge esecutiva.

L'articolo 24 – Educazione recita: "Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'educazione. […] devono […] assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei fanciulli ciechi, sordi o sordociechi, sia impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale."

La base giuridica esprime chiaramente che anche i professionisti quali insegnanti di scuola dell'infanzia, insegnanti, pedagogisti curativi scolastici, ecc. devono essere formati in lingua dei segni, se lavorano con un bambino audioleso che utilizza/necessita questa forma di comunicazione.

Il servizio specializzato FsB si è dichiarato disposto, quale soluzione transitoria, a finanziare di nuovo con donazioni private questi corsi di lingua dei segni nell'anno scolastico 2017/2018.

La lingua dei segni quale "condizione quadro" rappresenta un presupposto per un'educazione inclusiva di bambini audiolesi. Affinché l'integrazione/inclusione abbia successo, deve essere creato un ambiente che offra i migliori presupposti al riguardo.

Le firmatarie e i firmatari chiedono che il finanziamento di corsi per professionisti (lingua dei segni) venga garantito da Cantone/comuni/enti scolastici fondandosi quale base giuridica sulla legge scolastica e sull'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Coira, 6 dicembre 2017

Casty, Hitz-Rusch, Florin-Caluori, Albertin, Atanes, Baselgia-Brunner, Bondolfi, Brandenburger, Bucher-Brini, Burkhardt, Caduff, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casutt-Derungs, Cavegn, Clalüna, Darms-Landolt, Della Vedova, Dosch, Dudli, Engler (Davos Dorf), Fasani, Foffa, Geisseler, Giacomelli, Gunzinger, Heiz, Holzinger-Loretz, Hug, Jaag, Jeker, Jenny, Joos, Koch (Tamins), Koch (Igis), Komminoth-Elmer, Lamprecht, Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Monigatti, Müller, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Perl, Pfäffli, Salis, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Tenchio, Thomann-Frank, Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Waidacher, Weber, Widmer-Spreiter, Antognini, Grünenfelder Hunger

Risposta del Governo

La scuola popolare sostiene i bambini e gli adolescenti audiolesi con diversi provvedimenti di pedagogia speciale. Attualmente i bambini e gli adolescenti (dall'età prescolare fino ai 20 anni) che hanno diritto a misure di audiopedagogia sono 35, di cui tre necessitano di un sostegno in lingua dei segni. Inoltre hanno diritto all'istruzione scolastica speciale integrativa undici allievi audiolesi, tre dei quali necessitano di un sostegno in lingua dei segni. Altri due allievi audiolesi hanno diritto a un'istruzione scolastica speciale separativa presso una struttura di scuola speciale cantonale rispettivamente presso una struttura specializzata fuori Cantone. Nell'istruzione scolastica speciale separativa la lingua dei segni viene impiegata al bisogno. Complessivamente si può osservare che gli allievi che hanno bisogno di sostegno in lingua dei segni o nella formazione bilingue ricevono un sostegno adeguato.

Conformemente all'art. 59 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), il perfezionamento professionale degli insegnanti e degli specialisti di cui all'art. 56 della legge scolastica rientra nel mandato professionale e tra i compiti principali degli insegnanti. La regolamentazione del perfezionamento professionale compete ai rispettivi enti scolastici della scuola regolare nonché delle strutture per l'istruzione scolastica speciale nel quadro del rapporto di impiego. Conformemente all'art. 63 della legge scolastica, questi definiscono l'entità minima del perfezionamento professionale da seguire ogni anno, che per gli insegnanti assunti a tempo pieno non può essere inferiore a dieci mezze giornate di corso. Gli enti scolastici disciplinano l'assunzione dei costi dei corsi e delle spese. Sussidi cantonali a favore di corsi di perfezionamento professionale possono essere erogati soltanto per spese associate a corsi dichiarati obbligatori.

In conformità alla prassi vigente, per il perfezionamento professionale di insegnanti e specialisti in lingua dei segni si ricorre a corsi adeguati alla situazione o a formazioni proposte da vari offerenti. In considerazione del piccolo numero di allievi interessati nonché del bisogno di perfezionamento di conseguenza ridotto e differente a seconda della situazione, il Governo ritiene corretto che gli enti scolastici decidano in base alla situazione, vale a dire fondandosi sul bisogno di sostegno dei singoli allievi, in merito alla necessità, al tipo e all'entità di un perfezionamento professionale degli insegnanti e degli specialisti. Dal punto di vista del Governo non è perciò opportuno dichiarare obbligatori i corsi di lingua dei segni.

Il Governo condivide l'opinione delle firmatarie e dei firmatari secondo cui un perfezionamento professionale mirato degli insegnanti e degli specialisti in lingua dei segni è importante per offrire un insegnamento adeguato agli allievi che hanno bisogni educativi speciali in quanto audiolesi. Sulla base delle disposizioni legislative relative al perfezionamento professionale, il finanziamento del perfezionamento professionale in lingua dei segni destinato a insegnanti e specialisti può e deve essere garantito dagli enti scolastici della scuola regolare e della scuola speciale. Non si impone quindi una nuova regolamentazione del finanziamento. Gli enti scolastici vengono tuttavia sensibilizzati riguardo all'importanza della lingua dei segni nella scuola popolare e resi attenti ai loro doveri concernenti il perfezionamento professionale mediante una circolare dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Sulla base di queste spiegazioni, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere l'incarico.

7 febbraio 2018