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Sessione: 06.12.2017

I trasporti di animali sono di fondamentale importanza per l'agricoltura del Cantone dei Grigioni. Gli animali vengono trasferiti sul e dall'alpe, portati sui monti, trasportati a fiere e mercati e molto altro ancora. I trasporti di animali vengono effettuati dagli stessi proprietari, dal vicino che si offre di prestare aiuto, da altri agricoltori o da un'azienda di trasporto di animali a titolo professionale. La gamma dei mezzi con i quali vengono trasportati gli animali spazia dai trattori con carro per bestiame, ai rimorchi per auto fino agli autocarri. Sovente i trasporti di animali sono costituiti da trasporti collettivi di animali propri e di terzi. Questi trasporti collettivi come pure la scelta del mezzo di trasporto sono motivati principalmente dalla variegata struttura del nostro Cantone di montagna, con valli, villaggi, monti e alpi discosti.

Conformemente agli art. 2 e 150 dell'ordinanza del Consiglio federale sulla protezione degli animali (OPAn), agli agricoltori privi di formazione e aggiornamento supplementari è vietato trasportare animali di terzi. L'art. 150, qui determinante, è in vigore da settembre 2013 e viene attuato dopo un termine transitorio. I dettagli in merito si trovano nell'opuscolo «Prescrizioni generali sul trasporto di animali per ungulati, animali ad unghia fessa, nonché pollame» dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali. La raccolta di basi legali con spiegazioni è utile quale informazione per le persone che si occupano in qualche modo di trasporto di animali e quale aiuto per l'esecuzione per gli organi di polizia e del servizio veterinario. Le misure previste sono determinanti sotto il profilo economico per l'agricoltura grigionese!

Una legittimazione di trasporti di animali sulla base della protezione degli animali distinguendo tra "di proprietà" e "non di proprietà" non è comprensibile. Tale legittimazione dipende dalla capacità e non dalla proprietà. Grazie alle proprie competenze fondamentali e alla propria esperienza l'agricoltore attivo è in grado di trasportare animali propri e di terzi.

Consapevoli del fatto che le prescrizioni relative al trasporto di animali sono sostanzialmente disciplinate nel diritto federale, incarichiamo il Governo:

1. Di adeguare i contenuti della formazione presso il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof in modo tale che siano sufficienti per il trasporto di animali a titolo professionale. I diplomati con formazione agricola di base saranno quindi autorizzati a trasportare animali propri e di terzi senza dover seguire altri corsi di formazione, perfezionamento e ripetizione.

2. In base alle competenze e all'esperienza, agli agricoltori attivi deve essere conferito il diritto di trasportare animali propri e di terzi all'interno del nostro Cantone senza dover seguire altri corsi di formazione, perfezionamento e ripetizione.

3. Di attuare l'incarico di propria competenza sfruttando il margine di manovra giuridico esistente.

Coira, 6 dicembre 2017

Michael (Donat), Niggli (Samedan), Darms-Landolt, Albertin, Alig, Berther (Disentis/Mustér), Bleiker, Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Caduff, Caluori, Casty, Casutt-Derungs, Clalüna, Danuser, Della Vedova, Deplazes, Dosch, Epp, Fasani, Felix (Scuol), Geisseler, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hardegger, Heinz, Hitz-Rusch, Jeker, Koch (Tamins), Komminoth-Elmer, Kunfermann, Lamprecht, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Mathis, Müller, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Salis, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Toutsch, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Widmer-Spreiter, Berther (Segnas), Engler (Surava), Pfister

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 15 cpv. 2 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) e all'art. 150 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), chiunque trasporta animali a titolo professionale e agisce quindi come un'impresa di trasporto deve disporre di una formazione specifica. La condizione determinante riguardo all'obbligo di seguire una formazione è quindi costituita dall'esercizio a titolo professionale, qualora non vengano trasportati soltanto animali propri. Secondo l'art. 2 OPAn, un esercizio a titolo professionale è dato se per un trasporto viene corrisposta o è prevista una controprestazione in denaro o in natura (ad es. per coprire i costi) e se i trasporti avvengono con una certa regolarità.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 della legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10), chiunque intenda esercitare la professione di trasportatore su strada necessita di un'autorizzazione (licenza). Non soggiacciono all'obbligo della licenza i trasporti con combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione ammonta al massimo a 3,5 tonnellate. Chi desidera una licenza deve essere affidabile, disporre di capacità finanziaria e di capacità professionale (attestato di capacità; art. 4 segg. LPTS). Secondo l'accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l'UE (ATT), l'obbligo della licenza non è dato per trasporti con trattori con velocità massima ammessa pari a 40 km/h (secondo la licenza di circolazione, trattore contrassegnato in modo corrispondente) e per trasporti per conto proprio. Un trasporto per conto proprio è però dato soltanto se vengono trasportati i propri animali. In caso di controllo, il trasportatore deve essere in grado di dimostrare mediante documenti di accompagnamento che si tratta di un trasporto per conto proprio.
- Se vengono quindi utilizzati veicoli con un peso totale ammesso superiore a 3,5 tonnellate oppure trattori con una velocità massima superiore a 40 km/h, conformemente alla definizione di "per conto proprio" possono essere trasportati soltanto animali propri, in caso contrario è necessaria una licenza conformemente alla LPTS.
- Se vengono utilizzati veicoli con un peso massimo ammesso pari a 3,5 tonnellate o trattori con una velocità massima limitata a 40 km/h, necessita di una formazione soltanto chi trasporta animali di terzi a titolo professionale, vale a dire dietro indennizzo e con una certa regolarità. Quindi il trasporto senza formazione di animali propri nonché il trasporto occasionale di animali di terzi (ad es. quale piacere fatto a un vicino) non rappresenta un problema ed è consentito.

Nel quadro della formazione di base di agricoltore, il Cantone non ha la possibilità di proporre tutti i contenuti che soddisfano i requisiti relativi sia alla licenza conformemente alla LPTS, sia alla formazione conformemente alla LPAn. Da un lato il Plantahof non ha carta bianca per quanto riguarda i contenuti della formazione. La determinazione di questi ultimi compete all'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm (che riunisce dieci organizzazioni del settore dell'agricoltura e dell'allevamento di cavalli) in collaborazione con Confederazione e Cantoni. I contenuti della formazione di base agricola sono stabiliti in maniera esaustiva in un piano di formazione e sono organizzati in modo strutturato per anno di formazione all'interno di un piano di studio vincolante a livello nazionale. Il settore dedicato alla materia opzionale è definito unicamente riguardo all'entità, non riguardo al contenuto. Sarebbe tuttavia l'organizzazione del mondo del lavoro a dover decidere che i contenuti per un'autorizzazione speciale vengano trattatati nel quadro della materia opzionale. D'altro lato le esigenze degli agricoltori relative ai trasporti sono molto diverse a seconda della regione nonché della categoria di veicolo o del tipo di trasporto. La grande maggioranza dei trasporti di animali svolti da un agricoltore all'interno della propria azienda non richiede capacità specifiche. Gli agricoltori che intendono svolgere trasporti in misura più ampia, per i quali sussistono requisiti specifici conformemente alla LPTS o alla LPAn, devono seguire un corrispondente perfezionamento professionale al di fuori della formazione di base. In questo modo si garantisce anche una parità di trattamento di agricoltori e altri trasportatori a scopo professionale.

Il Cantone deve attenersi al diritto federale superiore e deve muoversi all'interno delle disposizioni illustrate in precedenza. Esso non può stabilire o attuare autonomamente regolamentazioni divergenti e non può conferire corrispondenti "diritti".

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

1° marzo 2018