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Sessione: 14.06.2019

Il 23 agosto 2017 e i giorni seguenti saranno ricordati nella storia della Val Bregaglia e del Cantone dei Grigioni per le devastanti conseguenze causate dalla frana del Pizzo Cengalo e dalle colate detritiche che hanno devastato la Valle Bondasca nonché una parte dei villaggi di Bondo, Spino e Sottoponte. Oltre ad aver cancellato otto vite umane, ricoperto e modificato il paesaggio della Val Bondasca e della Val Bregaglia nei pressi di Bondo la frana ha pure causato la distruzione e la perdita di numerosi fabbricati i cui danni sono stati valutati e puntualmente risarciti dall’Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

Sulla base di un’analisi approfondita del funzionamento del sistema assicurativo nel caso di Bondo, emerge comunque la necessità di adeguare la prassi adottata dall’Assicurazione fabbricati dei Grigioni tenendo pure conto degli importanti e incisivi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a livello di pianificazione territoriale.

L’introduzione della Legge sulle abitazioni secondarie nonché le importanti modifiche apportate a livello di Legge sulla pianificazione del territorio impongono nuovi vincoli all’applicazione della Legge concernente l’Assicurazione dei fabbricati limitandone di fatto le possibilità di intervento.

La legge prevede attualmente che un assicurato abbia il diritto di ottenere il risarcimento del valore attuale, nel caso il proprio edificio abbia subito un danno totale. Egli ha inoltre la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere il risarcimento del valore a nuovo se, entro un termine prestabilito, ricostruisce nei Grigioni un nuovo edificio più o meno delle stesse dimensioni e per lo stesso scopo. All’acquisto di un fabbricato esistente riceve finora, quale indennizzo, unicamente il valore attuale, indipendentemente se investe di più nel fabbricato acquistato. Quest’esclusione, agli occhi del nuovo orientamento della pianificazione del territorio, che mira a una riduzione o a una ridistribuzione delle zone edificabili, a uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno e a una densificazione degli insediamenti esistenti, ma anche tenendo conto di una desiderata rivitalizzazione dei nuclei dei villaggi, risulta illogica e incoerente. La nuova legislazione sulle abitazioni secondarie, per comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20%, pone inoltre limiti aggiuntivi come l’obbligo di sottoporre il nuovo edificio al vincolo di abitazione primaria oppure, per il proprietario di un’abitazione secondaria, addirittura l’impossibilità di ricostruire il proprio edificio in quanto la costruzione di nuove abitazioni secondarie non è concessa.

Tenendo conto delle considerazioni sopra elencate i firmatari chiedono al Governo di adeguare la prassi per il risarcimento del valore a nuovo di un edificio, se necessario attraverso una modifica della legge, affinché tutti i proprietari di edifici danneggiati possano farne uso e i nuovi vincoli introdotti (Legge sulla pianificazione del territorio, Legge sulle abitazioni secondarie) non li penalizzino ulteriormente, risp. che un comportamento desiderato da un punto di vista di ordine politico territoriale da parte di proprietari di edifici non venga punito (p.es. l’acquisto e la ristrutturazione di un edificio esistente all’interno del nucleo di un villaggio). In particolare si chiede:

1.     Che l’indennizzo del valore a nuovo di un fabbricato possa essere concesso anche per l’acquisto e la ristrutturazione o trasformazione di un edificio esistente, nel pieno rispetto dei principi previsti dalla legge.

2.     Che venga creata una clausola d’eccezione per i danneggiati i quali, a causa di un danno totale nella zona di pericolo 1 (rosso), non possono più ricostruire l’edificio nello stesso luogo. Essi dovrebbero, nel caso ideale, poter ricostruire un fabbricato senza essere soggetti a vincoli o acquistare fabbricati esistenti potendo impiegare la differenza tra il valore attuale e il valore a nuovo per gli investimenti che ne incrementano il valore.

3.     Che il diritto di indennizzo e le richieste sopraesposte possano essere applicati anche per edifici non danneggiati fisicamente dall’evento distruttivo, qualora essi, per motivi di sicurezza, risultino inaccessibili e inutilizzabili a lungo termine.

Pontresina, 14 giugno 2019

Michael (Castasegna), Crameri, Alig, Atanes, Berther, Berweger, Bondolfi, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Davos Clavadel), Censi, Clalüna, Claus, Della Cà, Derungs, Ellemunter, Engler, Fasani, Felix, Flütsch, Gasser, Giacomelli, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jenny, Jochum, Kasper, Kienz, Koch, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Mittner, Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pfäffli, Rüegg, Salis, Sax, Schmid, Schwärzel, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Waidacher, Weidmann, Wellig, Wieland, Zanetti (Sent)

Risposta del Governo

A seguito della frana staccatasi dal Piz Cengalo il 23 agosto 2017 e delle successive colate detritiche circa 100 fabbricati hanno subito dei danni. In 90 casi i danni riportati dai fabbricati sono stati qualificati come danni parziali, mentre in dieci casi sono stati qualificati come danni totali. L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) ha versato gli indennizzi per i danni parziali immediatamente dopo le riparazioni al valore a nuovo, ossia agli importi attuali fatturati dagli artigiani. Ai proprietari dei dieci immobili che hanno subito un danno totale entro cinque mesi è stato versato il valore attuale. Quale base per definire il valore attuale versato è stata utilizzata la valutazione ufficiale dei fabbricati prima che si sia verificato il danno. Se i danneggiati decidono di ricostruire il fabbricato nel medesimo luogo oppure in un altro luogo nel Cantone con dimensioni simili (pari almeno al 75 per cento della cubatura del fabbricato precedente) e con la medesima destinazione, viene versato un indennizzo pari alla differenza tra valore attuale e valore a nuovo (valore di assicurazione).

La prassi di indennizzo seguita in Bregaglia si fonda sull'art. 36 in unione con l'art. 37 della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab; CSC 830.100). Di conseguenza, in caso di ripristino di un fabbricato nel medesimo luogo o in un altro luogo nel Cantone, finora l'AFG ha versato come indennizzo il valore attuale oppure al massimo il valore a nuovo. In caso di acquisto di un immobile esistente oppure di mancata ricostruzione, in base a queste disposizioni quale indennizzo viene versato al massimo il valore attuale del fabbricato che ha subito un danno totale.

L'intervento chiede che l'indennizzo al valore a nuovo di un fabbricato venga concesso tenendo conto integralmente dei principi previsti dalla legge anche in caso di acquisto e di ristrutturazione o di trasformazione di un fabbricato esistente. A tale scopo dovrebbe essere creata una clausola d'eccezione che permetta ai danneggiati che, a causa di un danno totale nella zona di pericolo 1 (rossa), non possono più ricostruire il fabbricato nello stesso luogo, di ricostruire un fabbricato senza essere soggetti a vincoli o di acquistare fabbricati esistenti potendo impiegare la differenza tra il valore attuale e il valore a nuovo per gli investimenti che ne incrementano il valore. Inoltre il diritto di indennizzo nonché le richieste di cui sopra dovrebbero valere anche per fabbricati non danneggiati materialmente dall'evento distruttivo, che però per motivi di sicurezza risultano inaccessibili e inutilizzabili a lungo termine.

Il caso descritto nell'intervento in cui sussiste un danno totale a un fabbricato, il fabbricato distrutto è situato nella zona di pericolo rossa e quindi non può più essere ricostruito nel medesimo luogo e allo stesso tempo il danneggiato intende acquistare un fabbricato o un appartamento esistente paragonabile, ma non intende ricostruirne uno ex novo, è raro. Inoltre la legge sull'Assicurazione fabbricati stabilisce un divieto di arricchimento dei danneggiati (art. 35 cpv. 1 LAFab). Ciò significa che nel caso singolo l'Assicurazione fabbricati è tenuta a verificare a quanto ammonta la differenza pro quota tra valore di assicurazione e valore attuale. Per la compensazione equivalente è possibile far valere investimenti incrementanti il valore e la differenza con il valore attuale. Tenendo conto di queste premesse, l'onere finanziario a carico dell'Assicurazione fabbricati, il quale si limita esclusivamente alla differenza pro quota tra il valore di assicurazione dell'edificio distrutto nella zona di pericolo rossa e il valore attuale del fabbricato sostitutivo più eventuali investimenti incrementanti il valore, è esiguo. L'indennizzo massimo non può superare il valore di assicurazione dell'edificio distrutto e quindi ammonta al massimo al valore di un fabbricato nuovo. Di conseguenza sotto il profilo del diritto assicurativo nulla si oppone all'accoglimento della richiesta contenuta nell'intervento. Lo stesso vale anche sotto il profilo della pianificazione territoriale. Tuttavia il Cantone è tenuto a rispettare le prescrizioni di diritto federale per quanto riguarda la costruzione di abitazioni secondarie. Inoltre una rinuncia a condizioni, in particolare quando sono interessate zone di pericolo corrispondenti, non va a beneficio né dei danneggiati, né dell'assicurazione.

Per fabbricati che non hanno subito danni materiali e che rimangono non abitabili per molti anni a causa di pericoli di danni della natura, l'Assicurazione fabbricati versa un indennizzo dopo la loro demolizione già secondo il diritto vigente.

In base a quanto esposto il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico per quanto riguarda il punto 1, di respingerlo per quanto riguarda il punto 3 e di modificarlo come segue per quanto riguarda il punto 2: va creata una clausola d'eccezione per i danneggiati che a seguito di un danno totale nella zona di pericolo 1 (rossa) non possono ricostruire il fabbricato nel medesimo luogo. Nel caso ideale, questi dovrebbero poter ricostruire un fabbricato oppure acquistare fabbricati esistenti. Il valore attuale dell'immobile sostitutivo più eventuali investimenti incrementanti il valore non possono superare la somma assicurata del fabbricato distrutto.

21 agosto 2019