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Sessione: 12.02.2020

L'art. 26 cpv. 2 della legge scolastica del Cantone dei Grigioni disciplina come segue gli orari fissi: "Nel grado elementare l'orario fisso ammonta ad almeno quattro lezioni consecutive." L'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica specifica: "Nel grado elementare sono ammesse di regola al massimo quattro lezioni per mezza giornata." Nella stessa ordinanza, l'art. 24 cpv. 1 sancisce: "Durante l'orario fisso si tengono di principio delle lezioni. Inoltre, nell'orario fisso possono essere inserite anche altre offerte con collegamento diretto con l'insegnamento quali aiuto nei compiti, formazione musicale di base o lezioni supplementari di educazione fisica."

Molti comuni scolastici del Cantone dei Grigioni si trovano in aree periferiche e comprendono diverse sedi scolastiche. Laddove possibile l'attività scolastica viene adeguata all'orario ufficiale di Autopostale, al fine di evitare un aumento dei costi per i comuni dovuti a trasporti scolastici privati.

Prendiamo il seguente esempio fittizio. Alcuni bambini hanno bisogno di un mezzo di trasporto (autopostale di linea) per recarsi a scuola dal loro luogo di domicilio. Altri bambini non hanno invece bisogno di alcun mezzo di trasporto, perché la scuola si trova nel loro luogo di domicilio.

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Per questa sede scolastica vi sarebbe la possibilità di svolgere fino a una lezione di insegnamento in più al mattino.

L'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica non consente di norma di garantire più di quattro lezioni di insegnamento per mezza giornata nel grado elementare. Queste lezioni non tenute al mattino devono essere compensate nel pomeriggio. In particolare per i bambini che hanno bisogno di un trasporto scolastico (TP) le giornate di scuola diventano molto lunghe. Oggi prima o dopo le quattro ore di insegnamento vere e proprie del mattino è soltanto possibile predisporre delle ore marginali o un'ora per svolgere i compiti. Tuttavia queste ore non sono considerate come ore di insegnamento. In questo modo le giornate di scuola vengono allungate in modo artificiale e vi si aggiunge il trasporto. I bambini che in aggiunta hanno bisogno di un trasporto non ne traggono alcun beneficio in termini di tempo.

Regole armonizzate riguardo al contenuto delle conoscenze da trasmettere durante le lezioni (PS 21) e alla durata delle lezioni sono sensate a livello cantonale e nazionale, affinché tutti i bambini possano raggiungere possibilmente lo stesso livello.

Regole uniformi riguardo agli orari in cui debbano tenersi le lezioni non tengono tuttavia conto della situazione geografica e delle possibilità per le aree periferiche. Oggi le regioni periferiche con diverse sedi scolastiche, che devono adeguare nel miglior modo possibile gli orari delle lezioni a quelli dei trasporti pubblici (autopostale di linea) subiscono importanti svantaggi. Il valore aggiunto risultante per i bambini (meno scuola al pomeriggio e giornate più corte) e per il comune (nessun incremento dei costi dovuto a trasporti scolastici privati e a lezioni di assistenza [orari marginali]) in caso venisse istituita la possibilità di organizzare in modo più flessibile gli orari delle lezioni è indiscutibile.

Le firmatarie e i firmatari richiedono:

Si deve tenere conto dei presupposti strutturali e geografici e delle possibilità delle scuole nelle regioni di montagna. La regolamentazione relativa al numero di lezioni ammissibile per mezza giornata nel grado elementare deve essere resa più flessibile e, in considerazione della situazione nelle aree periferiche, ai comuni deve essere attribuita la sovranità sull'organizzazione dell'orario delle lezioni.

Coira, 12 febbraio 2020

Widmer (Felsberg), Flütsch (Splügen), Lamprecht, Berther, Berweger, Brunold, Buchli-Mannhart, Caluori, Cantieni, Casty, Cavegn, Clalüna, Crameri, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Ellemunter, Epp, Favre Accola, Felix, Gartmann-Albin, Giacomelli, Grass, Gugelmann, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Hohl, Jenny, Jochum, Kienz, Kohler, Kuoni, Loepfe, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Müller (Susch), Müller (Felsberg), Natter, Niggli-Mathis (Grüsch), Paterlini, Preisig, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Sax, Schmid, Schneider, Schutz, Thomann-Frank, von Ballmoos, Wellig, Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Sent), Costa, Stieger, Ulber Daniel

Risposta del Governo

L'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010) stabilisce che nel grado elementare sono ammesse di regola al massimo quattro lezioni per mezza giornata. Questa direttiva ha lo scopo di adeguare l'insegnamento in modo ottimale alle esigenze e alla produttività degli allievi del grado elementare e di dare un buon ritmo alla giornata e alla settimana scolastica. Le cinque lezioni per mezza giornata richieste nell'incarico si pongono in contraddizione con questi aspetti pedagogici e didattici. Negli scorsi anni sono inoltre stati pubblicati degli studi che, per via della ricettività e della produttività scarse, si esprimono in modo critico riguardo alla possibilità di far iniziare molto presto la scuola al mattino (ad es. Prof. Dr. Lemola, Università di Basilea). Anche per gli insegnanti ne risulterebbe un carico lavorativo sbilanciato, dato che sovente avrebbero il pomeriggio libero.

Nel grado elementare, quattro lezioni per mezza giornata richiedono un tempo complessivo pari a circa 210 minuti (pause comprese) e corrispondono quindi alla durata di una mezza giornata di scuola dell'infanzia, pari a circa 210 minuti tra insegnamento e orario marginale. Un'estensione dell'orario di insegnamento a cinque lezioni per mezza giornata annullerebbe questo parallelismo tra tempo di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare, ciò che causerebbe nuove difficoltà organizzative per tutte le sedi di scuola elementare con annessa scuola dell'infanzia.

Un orario scolastico che prevede cinque lezioni per mezza giornata comporta una durata di tempo complessiva, pause incluse, pari a circa 260 minuti. Per raggiungere una tale durata, le lezioni dovrebbero iniziare al più tardi alle ore 07:30 e terminerebbero soltanto alle ore 12:00. Se in aggiunta si tiene conto anche della lunghezza del percorso casa-scuola in caso di domicilio discosto, si può trarre la conclusione che gli allievi dovrebbero uscire di casa già alle ore 07:00 o addirittura prima e potrebbero farvi ritorno soltanto intorno alle ore 12:30. Per gli allievi la mattinata diventerebbe molto lunga, ciò che potrebbe condurre a un sovraccarico. Il tempo per pranzare insieme in famiglia verrebbe limitato.

Per via del numero di lezioni obbligatorie nelle singole classi del grado elementare, di pomeriggio risulterebbero blocchi composti da solo una o da due lezioni, che richiederebbero in seguito ore supplementari di assistenza e sorveglianza con relativi costi. Inoltre nella prima classe elementare i pomeriggi sarebbero sempre liberi.

Le griglie orarie cantonali sono state emanate dal Governo. Esse costituiscono la base per l'organizzazione degli orari scolastici degli allievi e degli insegnanti a livello di enti scolastici. Non è possibile procedere al trasferimento della competenza per le griglie orarie dal Cantone ai singoli enti scolastici, come richiesto nell'incarico, poiché per raggiungere le competenze previste dal Piano di studio 21 GR devono essere presupposte le medesime dotazioni nelle singole materie. Solo in questo modo è possibile assicurare una qualità paragonabile della scuola in tutti i comuni del Cantone al fine di garantire pari opportunità a tutti gli allievi.

La legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) e l'ordinanza scolastica formulano prescrizioni generiche. Esse offrono però agli enti scolastici la possibilità di presentare all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport richieste di autorizzazioni di deroga in situazioni particolari. La competenza per l'autorizzazione di tali eccezioni deve assolutamente rimanere del Cantone. In passato questa prassi dimostratasi valida ha fatto sì che solo poche scuole, in particolare di piccole dimensioni, abbiano chiesto un'autorizzazione di deroga. In collaborazione con l'Ispettorato scolastico e l'ente scolastico di solito è stato possibile rilasciare un'autorizzazione adeguata al luogo e alla situazione.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

23 aprile 2020