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Sessione: 20.10.2021

Nel luglio 2021 è andato in onda un documentario della SRF dal titolo «Endstation Nothilfe – Abgewiesene Asylsuchende in der Schweiz». Il documentario affronta tra le altre cose il tema del soccorso d'emergenza nel settore dell'asilo grigionese. L'informazione secondo cui nel centro di partenza Flüeli a Valzeina, nel quadro del soccorso d'emergenza, alle persone interessate non vengano versati aiuti finanziari bensì fornite unicamente prestazioni in natura ha sollevato delle domande. Le firmatarie e i firmatari desiderano perciò sapere:

  1. Quanto riportato dal reportage della SRF corrisponde alla realtà? È vero che le persone interessate non beneficiano di un soccorso d'emergenza sotto forma di denaro?
  2. Qual è la relativa prassi negli altri Cantoni?
  3. Il Governo è disposto a riconsiderare questa prassi? 


    Conformemente all'art. 35 cpv. 4 della relativa ordinanza (OLAdLSA), nei centri di partenza vengono ospitate le persone del settore dell'asilo che non adempiono ai loro obblighi di lasciare il Paese e che non possono essere espulse. Tuttavia alcune persone vivono da anni nel centro di partenza. Considerate le forti limitazioni personali questa situazione è problematica. A questo proposito si pongono le seguenti domande:

  4. Quali sono attualmente le durate di permanenza più lunghe?
  5. Esistono alternative rispetto al soccorso d'emergenza a lungo termine per persone con permanenza pluriennale nel centro di partenza?

Coira, 20 ottobre 2021

Müller (Felsberg), Perl, Horrer, Atanes, Baselgia-Brunner, Cahenzli-Philipp, Cantieni, Caviezel (Coira), Degiacomi, Gartmann-Albin, Hofmann, Noi-Togni, Preisig, Rettich, Rutishauser, von Ballmoos, Wilhelm, Pajic, Stieger, Tomaschett (Coira)

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1: secondo l'art. 82 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), la concessione del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Conformemente all'art. 82 cpv. 4 LAsi il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni. Secondo l'art. 2 cpv. 7 della legge cantonale sull'assistenza (CSC 546.250), agli stranieri privi di diritto di soggiorno o che si trovano in Svizzera per un soggiorno che non richiede un permesso va garantito unicamente l'aiuto d'urgenza. Conformemente alla strategia del Governo, le persone prive di mezzi che chiedono aiuto d'emergenza e che non ottemperano al loro obbligo di lasciare volontariamente il Paese vengono di norma collocate nel centro di partenza Flüeli a Valzeina (Comune di Grüsch). Qui viene concesso ancora soltanto un sostegno legato alla partenza sotto forma di aiuto d'emergenza materiale. Quale servizio supplementare, il consultorio per il ritorno dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile è a disposizione delle persone interessate.

In merito alla domanda 2: secondo le raccomandazioni vigenti della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), di norma le prestazioni di cui all'art. 12 Cost. (RS 101) devono essere inferiori a quelle versate ai richiedenti l'asilo nella procedura ordinaria. Il passaggio dall'aiuto sociale all'aiuto d'emergenza deve essere visibile e percepibile. L'aiuto d'emergenza comprende l'aiuto e l'assistenza nonché i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Il tipo e l'entità dell'aiuto d'emergenza devono limitarsi al fabbisogno strettamente necessario e non creare incentivi per un'ulteriore permanenza in Svizzera. Nel 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha rilevato i dati relativi alla prassi dei Cantoni. Finora il risultato dei dati rilevati non è ancora stato pubblicato. Poiché in singoli Cantoni la competenza per il versamento dell'aiuto d'emergenza spetta ai comuni, vengono adottate strategie differenti. Nella maggior parte dei casi, nel campo dell'aiuto d'emergenza degli altri Cantoni vengono versate prestazioni in denaro minime.

In merito alla domanda 3: il Governo ha sottolineato a più riprese che intende rimanere fedele al principio del collocamento dipendente dalla procedura. Con tipi di alloggio collettivo diversi si tiene debitamente conto delle varie esigenze. La pratica adottata finora si è dimostrata efficace in quanto la fornitura di prestazioni in natura può garantire un approvvigionamento sufficiente con derrate alimentari e articoli igienici delle persone colpite. In questo modo è possibile ridurre notevolmente il rischio che ad esempio le persone propense a sviluppare una dipendenza utilizzino i mezzi finanziari versati per l'acquisto di beni diversi da quelli indispensabili. Il Governo è disposto a esaminare in modo critico la prassi vigente non appena saranno disponibili i risultati del rilevamento dei dati menzionato nella risposta alla domanda 2. Un versamento di prestazioni valutabili in denaro comporterebbe però anche un riesame dell'ubicazione del centro di partenza.

In merito alla domanda 4: due persone sole beneficiano di prestazioni dell'aiuto d'emergenza da complessivamente 14 ½ risp. 13 ½ anni. La durata media di percezione di prestazioni di tutte le persone che attualmente (stato 15.11.2021) percepiscono prestazioni dell'aiuto d'emergenza ammonta a 461 giorni.

In merito alla domanda 5: le persone che percepiscono prestazioni dell'aiuto d'emergenza si trovano in Svizzera senza permesso di soggiorno valido. In caso di cooperazione ai preparativi per lasciare la Svizzera, queste persone possono lasciare il Paese in ogni momento. Per diversi motivi, un'esecuzione coatta non è sempre possibile. Una domanda di rilascio di un permesso per casi di rigore conformemente all'art. 14 cpv. 2 LAsi può essere presentata al più presto dopo un soggiorno ininterrotto di cinque anni in Svizzera. Devono essere soddisfatte diverse condizioni, come ad esempio dei documenti di viaggio validi. In merito a una regolamentazione su casi di rigore, nel singolo caso concreto decide definitivamente la SEM in virtù di una proposta motivata del Cantone. Il Governo è tuttavia consapevole del fatto che è difficile convincere le persone che da molti anni percepiscono prestazioni dell'aiuto d'emergenza a lasciare la Svizzera. Esso interviene perciò presso la Confederazione affinché la prassi vigente venga riesaminata.

12 gennaio 2022