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Sessione: 08.12.2021

Durante la legislatura in corso, il Parlamento ha approvato la nuova legge sulla pianificazione del territorio. Ora, i comuni devono adeguare le proprie pianificazioni del territorio alla nuova legislazione o addirittura procedere a una revisione totale.

La base per la revisione delle pianificazioni è da un lato data dalla legislazione, dall'altro è definita dalle previsioni relative all'evoluzione demografica. Il terreno è ormai a disposizione solo in misura limitata e numerosi fattori hanno un influsso sulla sua utilizzabilità. Protezione della natura, bosco, terreno agricolo, superfici per l'avvicendamento delle colture, pericoli, spazio riservato alle acque sono solo alcuni dei fattori d'influenza che devono essere tenuti in considerazione quando si procede alla revisione della pianificazione del territorio.

Purtroppo, i fattori economici non hanno quasi più alcuna rilevanza.

I comuni che non crescono più devono effettuare dei dezonamenti. I comuni che crescono possono procedere all'azzonamento di terreno edificabile. I comuni elaborano la loro pianificazione per mezzo delle previsioni relative all'evoluzione demografica in base alla scheda dei dati comunali, stato marzo 2018 (base di dati 2016). In sede di elaborazione dei piani direttori regionali insediamento, a volte si constata che a tale scopo viene utilizzata una nuova base di dati con stato al 2019 che consente ancora una crescita più piccola. Questa base rende la situazione ancora più complicata, se non addirittura pericolosa, soprattutto per i comuni che devono effettuare dei dezonamenti. Il terreno edificabile diventa più scarso e quindi più costoso.

Già oggi constatiamo che in molti comuni è un grande problema avere un numero sufficiente di abitazioni finanziariamente a prezzi accessibili per la popolazione locale o sufficienti spazi abitativi per gli stagionali. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2021 nelle regioni Albula, Prättigau/Davos, Engiadina Bassa e Maloja la quota di appartamenti vuoti rispetto al totale di abitazioni si attestava tra lo 0,41 e l'1,05 per cento. In presenza di un numero di abitazioni non occupate inferiore al 2 per cento si parla di penuria di alloggi. Senza appartamenti disponibili e a prezzi accessibili, una crescita della popolazione non è possibile. Anche per quanto riguarda la carenza di personale qualificato, la penuria di alloggi costituisce un ulteriore ostacolo per attirare nuovi lavoratori nelle regioni periferiche.

Le nostre imprese commerciali e artigianali, quasi esclusivamente PMI, desiderano svilupparsi e migliorare i loro processi. Spesso ciò è possibile solo costruendo un nuovo edificio oppure ampliando gli edifici esistenti. Se il terreno edificabile per le nostre piccole imprese industriali e artigianali diventa troppo scarso e costoso, ciò diventa un ulteriore ostacolo.

Il Governo ha confermato più volte che auspica un ulteriore sviluppo delle aree periferiche e che desidera impegnarsi a favore di comuni forti e indipendenti.

Buone premesse in materia di pianificazione del territorio possono sostenere un tale sviluppo, mentre condizioni quadro troppo restrittive rallenteranno fortemente lo sviluppo delle nostre regioni periferiche. In tal caso, ancora più giovani lasceranno queste regioni, che con il passare del tempo spariranno, la varietà del Cantone diminuirà e i comuni in crescita si vedranno confrontati con problemi di crescita strutturali.

La frazione PLD incarica il Governo:

  1. Di mostrare dove, nel quadro della legislazione di rango superiore, esiste margine di manovra in relazione alla pianificazione del territorio.
  2. Di verificare se la legislazione cantonale (ordinanze incluse) sfrutta questo margine di manovra e, qualora opportuno, sottoporre proposte di modifica.
  3. Di mostrare, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi e sussistono conflitti d'interesse (ad es. protezione della natura, protezione del bosco, spazio riservato alle acque, zone di pericolo, protezione del paesaggio, ecc.), come tali conflitti tra gli interessi dei comuni possono essere risolti e come si può garantire la priorità agli interessi dei comuni.

Coira, 8 dicembre 2021

Jochum, Natter, Berweger, Censi, Claus, Engler, Flütsch, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hohl, Holzinger-Loretz, Jenny, Kasper, Kienz, Kunz (Coira), Loi, Marti, Michael (Castasegna), Mittner, Niggli (Samedan), Papa, Pfäffli, Rüegg, Schutz, Stiffler, Thomann-Frank, Thür-Suter, Waidacher, Weidmann, Wieland, Fetz

Risposta del Governo

In merito ai punti 1 e 2: il Governo vede con occhio critico la valutazione di eventuali margini di manovra non ancora individuati nel quadro dell'attuazione della prima tappa della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), denominata LPT1. Il motivo va ricercato nel fatto che con la LPT1 i requisiti posti alla pianificazione direttrice e delle utilizzazioni nel settore insediamento sono stati significativamente inaspriti. Ciò ha comportato un notevole ridimensionamento dei margini di manovra esistenti per il Cantone e i comuni. Se finora la pianificazione del territorio nei Grigioni è stata caratterizzata da un elevato grado di autonomia dei comuni, la LPT1 ha comportato un sensibile spostamento delle competenze verso il Cantone e la Confederazione. Sia il fabbisogno di zone residenziali, miste e centrali sia la loro occupazione devono essere determinati secondo le direttive federali. A tale proposito per il calcolo occorre prendere a riferimento l'intervallo che comprende gli scenari sull'evoluzione demografica elaborati dall'Ufficio federale di statistica. La possibilità di scegliere uno di questi scenari nonché la decisione riguardo alla distribuzione della futura evoluzione della popolazione all'interno del Cantone costituiscono i margini di manovra che sostanzialmente rimangono in capo ai Cantoni. Per il settore della tassa sul plusvalore, il margine normativo rimanente è stato spiegato nel messaggio "Revisione parziale della legge cantonale sulla pianificazione territoriale" (quaderno n. 5/2018–2019, p. 397). Il Governo si era adoperato affinché questi margini di manovra rimanenti venissero sfruttati quanto più possibile sia in relazione all'elaborazione del Piano direttore cantonale insediamento (PDC-I) sia in relazione alla revisione parziale della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100). È stato inoltre tenuto conto della notevole crescente importanza dei piani direttori affidando dal 2019 al Gran Consiglio la competenza di stabilire (art. 14 cpv. 1bis) la strategia cantonale per lo sviluppo del territorio (comprende tra l'altro lo scenario dell'evoluzione demografica). Un'analisi come richiesta dall'incarico dovrebbe venire eseguita nel quadro di una perizia esterna. Per ragioni di parzialità, il perito dovrebbe essere domiciliato al di fuori del Cantone. Sullo sfondo delle conseguenze della LPT1 precedentemente descritte, il Governo fa tuttavia osservare che ciò potrebbe tra l'altro comportare un margine di manovra inferiore rispetto a quanto ipotizzato finora. Una tale diminuzione dei margini di manovra sarebbe quindi stabilita da una perizia e in modo accessibile al pubblico. Ad esempio, la perizia giuridica "Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern" del 23 agosto 2020 giunge alla conclusione che, in considerazione degli elevati requisiti della LPT riguardo al dimensionamento delle zone edificabili e della chiara volontà del legislatore riguardo al dezonamento senza eccezioni di zone edificabili sovradimensionate, la strategia di dezonamento del Cantone di Lucerna non sia assolutamente "troppo severa" (come criticato dai detrattori), bensì "molto moderata e pragmatica" (cfr. perizia, p. 5; disponibile all'indirizzo: https://baurecht.lu.ch/rueckzonung). Inoltre si deve ricordare la giurisprudenza già pronunciata prima della LTP1, secondo la quale le zone edificabili troppo grandi sarebbero contrarie alla legge e di conseguenza dovrebbero essere ridimensionate (cfr. DTF 140 II 25 consid. 6 con ulteriori rimandi).

In merito al punto 3: con la ponderazione degli interessi, il punto 3 affronta la metodica probabilmente più importante nella pianificazione del territorio. Nell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) vengono espressamente definiti i passaggi necessari a questo scopo: gli interessi rilevati e valutati nel caso concreto devono essere presi in considerazione nel modo più completo possibile nella rispettiva decisione con incidenza territoriale. Questo modo di procedere esclude una attribuzione di priorità categorica agli interessi comunali. Inoltre, la ponderazione degli interessi si colloca nella competenza dell'istanza pianificatoria competente nel caso in questione. Nel caso delle pianificazioni locali si tratta dei comuni. Per i dettagli si rimanda al rapporto "raumplanerische Interessenabwägung" della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (disponibile su www.bpuk.ch > Dokumentation). Di conseguenza, il punto 3 dell'incarico risulta superfluo.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere tutti e tre i punti dell'incarico in oggetto.

4 marzo 2022