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Sessione: 19.10.2022

I progetti di costruzione (trasformazioni, costruzioni annesse) che si trovano nella zona di pericolo 1 (ZP 1) sono spesso soggetti a restrizioni secondo l'art. 38 cpv. 2 LPTC (altre zone, zona di pericolo 1). Purtroppo questo articolo non fa distinzione tra utilizzazione annuale e utilizzazione stagionale (utilizzazione temporanea durante l'anno).

A Maienfeld la licenza dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni per una costruzione annessa adeguata e ben protetta (Enderlinhütte - CAS) non è stata rilasciata, nonostante l'Assicurazione fabbricati abbia rilasciato l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 38 cpv. 5 LPTC. Altre prescrizioni legislative cantonali, ad es. rinnovi prescritti dalla legislazione sulle derrate alimentari ma anche ampliamenti sensati dal punto di vista energetico (impianti fotovoltaici, spazio per le batterie) rendono necessarie trasformazioni e modifiche dell'utilizzazione per mantenere l'attività. Questo porta purtroppo a un risultato insoddisfacente, poiché singoli ambiti giuridici richiedono interventi che alla fine non possono essere approvati.

Con la modifica proposta della LPTC non si intende permettere nuove costruzioni nella ZP 1, bensì garantire che trasformazioni o ampliamenti necessari possano essere autorizzati. Questo interessa solo edifici e impianti che possono dimostrare un'attività estiva temporanea durante l'anno. Nell'esempio menzionato l'attribuzione alla ZP 1 è avvenuta solo a seguito del pericolo di valanghe. Questo pericolo non dovrebbe rappresentare un problema per l'attività estiva comprovata.

Pertanto il Governo viene incaricato di creare i presupposti nel diritto cantonale, affinché nella zona di pericolo 1 siano possibili ampliamenti o modifiche dell'utilizzazione necessari e sensati, se è garantito che l'utilizzazione è limitata a un'attività stagionale temporanea durante l'anno.

Coira, 19 ottobre 2022

Dürler, Crameri, Natter, Adank, Altmann, Bachmann, Bavier, Beeli, Berweger, Bettinaglio, Binkert, Brandenburger, Brunold, Butzerin, Candrian, Casutt, Censi, Collenberg, Cortesi, Della Cà, Derungs, Epp, Favre Accola, Föhn, Gansner, Gort, Grass, Hartmann, Hefti, Hohl, Hug, Kasper, Kienz, Koch, Kocher, Krättli, Kuoni, Lamprecht, Lehner, Loepfe, Loi, Luzio, Mani, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Metzger, Michael (Donat), Morf, Orlik, Rauch, Roffler, Salis, Schutz, Sgier, Spagnolatti, Stocker, Tomaschett, Weber, Wieland, Zanetti (Sent)

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 38 cpv. 2 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) nella zona di pericolo 1 (ZP 1) non possono essere costruiti nuovi edifici ed impianti, destinati ad ospitare persone e animali. Edifici ed impianti esistenti destinati ad ospitare persone e animali possono solo essere rinnovati. La disposizione mira così a evitare che persone o animali subiscano danni a seguito della permanenza in edifici situati in zone di pericolo elevato. Questo scopo di protezione costituisce un interesse rilevante della pianificazione del territorio ai sensi dell'art. 24 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), dal quale risulta in linea di principio il divieto di costruzione nella ZP 1. Ampliamenti di edifici che comportano un'intensificazione dell'utilizzazione non sono dunque compatibili con lo scopo di protezione della ZP 1 e sono vietati. Gli edifici e gli impianti esistenti destinati a ospitare persone e animali godono tuttavia della garanzia dei diritti acquisiti, poiché possono essere rinnovati. Quale rinnovo valgono segnatamente la manutenzione, il risanamento e la modernizzazione. La modernizzazione comprende misure edilizie attraverso le quali l'opera può continuare a essere utilizzata nella misura esistente senza intensificazione e può anche essere adeguata alle esigenze del tempo. Di conseguenza l'entità della modernizzazione consentita si orienta in particolare alle esigenze edilizie più recenti, in particolare per quanto riguarda l'igiene (cucina, magazzino, impianti sanitari ecc.). Tale entità è aumentata dalla revisione della LPTC nel 2004 nel quadro della quale è stato emanato l'art. 38 LPTC.

Il Cantone cerca di tenere conto nel caso specifico di queste condizioni quadro legislative mutate e di metterle in relazione allo scopo di protezione della ZP 1. Se è possibile dimostrare che gli ampliamenti nella volumetria dell'edificio esistente (ampliamenti verso l'interno) vengono effettuati in particolare a seguito di nuove prescrizioni d'igiene e senza intensificazione dell'utilizzazione, questi ampliamenti possono essere autorizzati come modernizzazione, soprattutto se non comportano ulteriori pericoli per persone e animali. Gli ampliamenti verso l'esterno invece sono in linea di principio vietati. Tuttavia negli edifici situati nella ZP 1 utilizzati solamente in estate con un esclusivo pericolo di valanghe, un ampliamento verso l'esterno a scopo di modernizzazione è possibile in via eccezionale e a condizioni rigorose. A questo proposito, nel singolo caso occorre procedere a una ponderazione tra l'interesse di protezione e quello di modernizzazione. Ad esempio occorre comprovare che non sono possibili alternative, come ad es. ubicazioni più adatte (vale a dire che vi è un vincolo all'ubicazione) o in particolare un ampliamento verso l'interno, e che la situazione di protezione sarà complessivamente migliorata. Inoltre in ogni caso è necessaria ottenere l'autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati (art. 38 cpv. 5 LPTC) e attuare eventuali ulteriori misure richieste per la protezione dell'edificio (ad es. muri rinforzati). Inoltre per la durata di utilizzazione temporanea dell'edificio occorre garantire che l'utilizzazione autorizzata dell'edificio da parte di persone e animali avvenga effettivamente solo durante la "stagione senza pericolo di valanghe". A questo scopo il comune di ubicazione deve attuare misure nel quadro di una strategia di polizia edilizia. Alle condizioni menzionate il Governo ritiene che le richieste dell'incarico possano essere prese in considerazione in maniera adeguata nella coerente continuazione della prassi del diritto vigente e del diritto sovraordinato. Per la continuazione e il chiarimento di questa prassi il Governo procederà agli adeguamenti necessari nelle linee guida e nell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110). In questo modo l'incarico può essere attuato in modo rapido e flessibile; il lungo percorso attraverso una revisione della LPTC non appare indicato.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue l'incarico in oggetto: Il Governo viene incaricato di creare i presupposti nel diritto cantonale, affinché nella zona di pericolo 1 siano possibili i rinnovi necessari e i relativi ampliamenti, se non vi è un'intensificazione dell'utilizzazione, se non sono possibili alternative e se viene garantito che l'utilizzazione è limitata a un'attività stagionale temporanea durante l'anno.

11 gennaio 2023