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Sessione: 15.02.2023

Già più di dieci anni fa il Gran Consiglio si era occupato del tema del riciclaggio di denaro nel mercato immobiliare grigionese (interpellanza Müller [Davos Platz] concernente il riciclaggio di denaro nel mercato immobiliare grigionese dell'1.9.2011). Il motivo era costituito dal rapporto annuale 2010 dell'Ufficio federale di polizia fedpol il quale aveva individuato un'elevata suscettibilità del settore immobiliare svizzero al riciclaggio di denaro. Come mostra un caso di acquisto di un appartamento a St. Moritz, a oggi questo tema non è meno attuale. Ad esempio, di recente è stato riportato dai media che nel luglio 2019 un ex vice-ministro venezuelano sospettato di grave corruzione era riuscito ad acquistare all'asta organizzata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Maloja un appartamento a St. Moritz per un importo pari a 6 milioni di franchi. Il fatto che sia possibile riciclare denaro in modo relativamente semplice tramite autorità cantonali non è nell'interesse dei cittadini, né dei comuni né del Cantone.

Conformemente al diritto vigente (art. 26 cpv. 2 LACPP), i membri di autorità cantonali e i collaboratori cantonali sono auto­rizzati a denunciare reati punibili da perseguire d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza durante la loro attività ufficiale solo se l'autorità di vigilanza competente li ha liberati preventivamente dal segreto d'ufficio. Un obbligo di denuncia vige solamente se regolamentazioni specifiche del settore lo prevedono e soltanto per reati commessi nel rispettivo ambito.

Dalle regolamentazioni consegue che in caso di sospetto di riciclaggio di denaro un membro di un'autorità, nel caso succitato l'ufficiale esecutore, non è autorizzato senz'altro a fare relativa denuncia. Questa è una situazione insoddisfacente non solo per i membri dell'autorità interessata, ma anche per il Cantone dei Grigioni. Deve essere nell'interesse del Cantone essere poco attrattivo per il riciclaggio di denaro. Un diritto di denuncia semplificato per i membri di autorità in casi sospetti potrebbe rappresentare uno strumento utile.

Le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a:

  1. illustrare i margini di manovra del Cantone nella lotta contro il riciclaggio di denaro;
  2. individuare le lacune legislative in relazione al riciclaggio di denaro e illustrare possibili proposte di revisione;
  3. individuare le lacune legislative in merito a diritti e obblighi di denuncia per i membri di autorità che vadano oltre i reati commessi nel rispettivo ambito e illustrare possibili proposte di revisione.

Coira, 15 febbraio 2023

Rusch Nigg, Oesch, Preisig, Atanes, Bachmann, Bardill, Baselgia, Bavier, Biert, Bischof, Bisculm Jörg, Bleuler-Jenny, Cahenzli-Philipp (Untervaz), Danuser (Coira), Degiacomi, Dietrich, Furger, Gansner, Gartmann-Albin, Gredig, Hoch, Hof­mann, Kappeler, Kreiliger, Mazzetta, Müller, Nicolay, Pajic, Perl, Rageth, Rettich, Righetti, Rutishauser, Spagnolatti, von Ball­moos, Zaugg-Ettlin

Risposta del Governo

In primo luogo la competenza legislativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro spetta alla Confederazione. A livello federale sono in corso diverse procedure che mirano a trovare strumenti più efficaci per impedire il riciclaggio di denaro. L'interpellanza Dandrès (Consiglio nazionale 22.3693 Ricorso a false esecuzioni per riciclare denaro) del 16 giugno 2022 chiede di integrare l'obbligo assoluto dell'ufficio d'esecuzione di accettare i pagamenti previsto dall'art. 12 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) con il divieto di accettare pagamenti in contanti superiori a 100 000 franchi. Inoltre, secondo le informazioni attuali riportate dai media, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sta lavorando a un progetto per estendere l'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) ai notai e agli avvocati che in futuro saranno considerati intermediari finanziari e quindi dovranno essere assoggettati agli stessi obblighi di verifica previsti dalla LRD per i collaboratori di istituti finanziari e commercianti. Con questi provvedimenti verrebbero colmate lacune esistenti nella LRD e altri importanti attori del mercato immobiliare verrebbero assoggettati alla legge. In linea di principio questi sforzi a livello federale devono essere accolti con favore e sostenuti.

In merito al punto 1: in generale esiste un margine di manovra esiguo o nullo per lottare contro il riciclaggio di denaro a livello cantonale tramite una regolamentazione legislativa cantonale. Gli strumenti esistenti del diritto federale per il controllo del traffico dei pagamenti, come la LEPA, la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41) o la disposizione relativa alla lotta al riciclaggio di denaro dell'art. 305bis CP vengono attuati in modo sistematico dai servizi cantonali competenti. Esiste un margine di manovra in relazione alla sensibilizzazione dei collaboratori degli uffici cantonali di tutti i livelli nei confronti della problematica del riciclaggio di denaro.Altri campi d'azione nel Cantone ritenuti sensati dagli inquirenti richiederebbero interventi in casi puramente sospetti in settori che, non senza ragione, sono generalmente ben tutelati dalla protezione dei dati, in concreto dal segreto fiscale, bancario e d'ufficio.

In merito al punto 2: non sono evidenti lacune legislative nel diritto cantonale in relazione alla problematica del riciclaggio di denaro. Eventualmente sono sensati determinati adeguamenti delle regolamentazioni esistenti (cfr. punto 3). Considerati gli strumenti previsti dal diritto federale la creazione di regolamentazioni particolari cantonali deve prima essere esaminata in dettaglio per quanto riguarda l'ammissibilità, l'utilità e la proporzionalità.

In merito al punto 3: in sede di introduzione a livello cantonale dell'art. 26 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP: CSC 350.100) si è volutamente rinunciato a un obbligo generale di denuncia per i dipendenti, poiché in questo contesto da un lato si pongono questioni delicate riguardo al segreto d'ufficio e/o professionale e d'altro lato l'Amministrazione sarebbe esposta a un difficile equilibro tra un numero eccessivo di denunce penali sporte e il costante rimprovero di favoreggiamento penale (cfr. il messaggio relativo all'attuazione a livello di legge dei Codici di procedura penale e civile svizzeri del 23 marzo 2010, quaderno n. 13/2009-2010, p. 795 segg., p. 860). Nel quadro del dibattito relativo al messaggio il Gran Consiglio ha condiviso senza discussioni l'opinione del Governo di rinunciare a introdurre un obbligo di denuncia e di emanare invece un diritto generale di denuncia. Nel diritto cantonale questo diritto generale di denuncia è talvolta integrato da obblighi di denuncia specifici per il settore. Gli obblighi di denuncia sono efficaci solo se i servizi e i loro collaboratori sono specializzati in questi settori specifici. Altrimenti mancano le conoscenze specialistiche necessarie per individuare o valutare azioni punibili. I servizi interessati nel Cantone non sono specializzati riguardo al riciclaggio di denaro, motivo per cui occorre rinunciare all'introduzione di un obbligo di denuncia. Esiste già un diritto di denuncia. Vale la pena verificare se la liberazione dal segreto d'ufficio prevista oggi è ancora appropriata. Tanto più che si può presumere che in caso di reati perseguibili d'ufficio la richiesta di liberazione dal segreto d'ufficio venga accolta comunque.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.

3 maggio 2023