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Sessione: 30.05.2000
Fattispecie:
1. I notai ai sensi dell'ordinanza grigione sul notariato sono i notai con patente, i notai di circolo e gli ufficiali del registro fondiario.
L'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sul notariato recita che questi notai sono competenti per documentazioni (atti pubblici) e legalizzazioni ai sensi dell'articolo 17 LICC.
L'articolo 17 LICC disciplina però soltanto atti pubblici veri e propri e non le legalizzazioni. Ciò genera incertezze e situazioni impraticabili. La Commissione di notariato è per esempio dell'avviso che il notaio di circolo possa autenticare soltanto la firma di una persona residente nel circolo.
2. Affinché anche nelle valli possa essere garantito un Service Public funzionante, l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sul notariato va modificato rispettivamente occorre mettere in chiaro che tutti i notai - vale a dire anche i notai di circolo e gli ufficiali del registro fondiario - siano competenti, in maniera territorialmente illimitata, per le autenticazioni. Deve pur essere possibile che il pubblico ufficiale, che è legittimato a rogare un'ipoteca superiore al milione di franchi, sia anche autorizzato ad autenticare una semplice firma. Questa richiesta gode dell'approvazione generale.
Sulla base di quanto esposto i firmatari della mozione chiedono pertanto che l'articolo 2 dell'ordinanza sul notariato sia modificato nel seguente modo:
Cpv. 1 invariato
Cpv. 2 (nuovo) Essi sono competenti per atti pubblici e autenticazioni. Essi sono competenti per atti pubblici nel campo del diritto civile nei limiti dell'articolo 17 LICC.

Coira, 30 maggio 2000

Namen: Zarro, Keller, Lemm, Ambühl, Augustin, Bachmann, Bär, Barandun, Battaglia, Brüesch, Casanova, Catrina, Claus, Giacometti, Giovannini, Gross, Hartmann, Heinz, Juon, Kehl, Lardi, Luzi, Meyer, Nick, Noi, Parolini, Peretti, Plozza, Quinter, Righetti, Rizzi, Roffler, Schmid (Sedrun), Schmid (Splügen), Suter, Telli, Thomann, Tramèr, Trepp, Tuor (Trun), Walther

Session: 30.05.2000
Vorstoss: it Motion

Risposta del Governo

La dottrina in vigore e la giurisprudenza del Tribunale federale partono dal presupposto che il concetto di atto pubblico appartenga al diritto federale. In virtù dell'articolo 55 tit. fin. CC fa stato il principio per cui il diritto federale disciplina cosa sia da intendersi per atto pubblico (questione di diritto materiale). Il diritto cantonale illustra per contro come nasce un atto pubblico (questione di diritto procedurale).
Il contenuto di un atto pubblico è costituito da dichiarazioni di volontà nonché di conoscenza come pure da fattispecie ed eventi. L'oggetto di un atto pubblico relativo ad una fattispecie rispettivamente a fatti sussistenti è dato dalle constatazioni formulate dal pubblico ufficiale sulla base di percezioni proprie. Vi rientrano fattispecie quali l'autenticazione ufficiale di firma, la copia di un documento, la constatazione degli attivi e passivi nell'ambito di un inventario ufficiale o la certificazione di quali persone o enti il testatore ha lasciato come eredi. Il concetto di atto pubblico proprio del diritto federale comprende esplicitamente, quale nozione più generale, anche la fattispecie dell'autenticazione.
L'articolo 17 LICC contempla la regolamentazione giuridica delle competenze materiali e territoriali nel quadro di atti pubblici. Giusta il messaggio del Governo datato 2 novembre 1992 l'attuale sistema con il notaio provvisto di patente, il notaio di circolo e l'ufficiale del registro fondiario dovrebbe essere ancorato già a livello di legge. Contrariamente alla competenza generale dei notai con patente, i quali sono legittimati ad esercitare nell'intero Cantone, il campo di attività dei notai di circolo dovrebbe essere limitato. Una richiesta di sopprimere la relazione che intercorre fra notai di circolo e circolo è stata bocciata in Gran Consiglio con 87 voti contro 11 a favore della proposta presentata dal Governo e dalla Commissione di maggioranza. L'articolo 17 LICC è stato pertanto varato nella sua forma attualmente vigente con la chiara intenzione di limitare la competenza territoriale dei notai di circolo.
Non è possibile dar seguito alla mozione, apportando una modifica all'ordinanza sul notariato, in quanto la regolamentazione in materia di competenze ancorata all'articolo 17 LICC è esaustiva e chiara e una variazione della competenza territoriale a livello di ordinanza sul notariato contraddirebbe la disposizione giuridica di ordine superiore.
Dai materiali relativi alla LICC si evince l'esistenza della palese intenzione di vincolare i notai di circolo da un lato al circolo, dall'altro alla sede (domicilio) delle parti rispettiva-mente al luogo in cui sono ubicati i fondi. Una limitazione analoga vale per gli ufficiali del registro fondiario. Per contro i notai con patente possono esercitare sull'intero suolo cantonale. In questo modo è possibile garantire in misura sufficiente il Service Public. Va in particolar modo tenuto conto del fatto che oggigiorno esiste un numero sufficientemente cospicuo di notai provvisti di patente, che giusta l'articolo 23 dell'ordinanza sul notariato sono tenuti ad effettuare anche autenticazioni. Nel quadro di suddetta revisione dell'ordi-nanza sul notariato è stata pure abrogata la funzione di notaio ausiliario e accordata ai circoli la possibilità di eleggere, a titolo innovativo, due notai di circolo. Qualora tutti i notai di circolo fossero legittimati ad eseguire autenticazioni senza un vincolo territoriale, verrebbe meno il principio della competenza territoriale. In tal caso non sarebbe nemmeno più giustificabile che un notaio di circolo non possa effettuare anche atti pubblici in senso stretto senza che questi abbiano un nesso con il suo circolo. La mozione dev'essere pertanto respinta sia per ragioni formali sia per ragioni materiali.

Coira, 29 agosto 2000