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Sessione: 03.06.2000
All'inizio di ogni anno di legislatura i membri del Gran Consiglio devono rispondere alle domande di un questionario che raccoglie, insieme ai dati personali, anche quelli inerenti alla loro professione ed alla loro eventuale attività all'interno di gruppi d'interesse o d'istituzioni diverse.
Le domande poste in questo senso e che si basano sull'articolo 5a2 (26 settembre 1994) dell'oranico del Gran Consiglio, recitano:
- „È attivo/a in comitati dirigenziali e di vigilanza d'importanti corporazioni, istituti e fondzioni di diritto privato e pubblico? Se si, in quali?“
- „Esercita funzioni durature di direzione e consulenza per importanti gruppi d'interesse grigioni e svizzeri? Se si, in quali?“
I dati contenuti nei questionari vengono raccolti in uno schedario accessibile, come vuole l'articolo 5a2, a tutti coloro che ne fanno richiesta e servono da informazione all'ufficio della presidenza del Gran Consiglio.
Esaminando questo schedario ho con meraviglia constatato la magrezza delle risposte date dai deputati e pongo quindi le seguenti domande:
- Quale scopo persegue esattamente la raccolta di queste informazioni?
- Cosa significano esattamente, in questo contesto, gli attributi „attivo“ e „importante“?
- La definizione „gruppi d'interesse“ comprende anche le diverse società anonime (SA)?
- Quale controllo viene esercitato sui questionari in base alla loro veridicità?

Coira, 3 giugno 2000

Namen: Noi

Session: 03.06.2000
Vorstoss: it SchriftlichAnfrage


Risposta del Governo


L'art. 5a del Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC) esige che al momento della loro entrata in Gran Consiglio i membri diano informazioni concernenti determinate attività. Tale disposizione persegue lo scopo di rendere trasparenti eventuali interessi dei membri del Gran Consiglio e di aumentare, mediante questa pubblicazione, la fiducia nel Parlamento. I membri devono tra l'altro indicare le loro attività in seno a comitati di direzione e di vigilanza d'importanti corporazioni, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico (art. 5a cpv. 1 lett. b ROGC). In tal contesto s'intende l'appartenenza ad organi direttivi e di vigilanza d'istituzioni alle quali, dal profilo della politica cantonale, incombe una certa importanza. Rimane pertanto esclusa l'adesione ad istituzioni d'importanza risp. di portata locale. Vanno inoltre indicate le funzioni permanenti di direzione e di consulenza in seno ad importanti gruppi d'interesse grigionesi e svizzeri (art. 5a cpv. 1 lett. c ROGC). Si mira, infatti, a conoscere le rispettive attività in cosiddetti gruppi d'interesse. L'attività all'interno del consiglio d'amministrazione di una società anonima rientra per contro di regola nell'ambito dell'art. 5a cpv. 1 lett. b ROGC, sempre salvo l'ulteriore premessa che nel caso concreto sia data la menzionata importanza cantonale della società. All'inizio di ogni anno di legislatura la Cancelleria di Stato svolge un'inchiesta e redige un registro sulla base delle indicazioni dei membri del Gran Consiglio. Viene quindi applicato il principio dell'autodichiarazione. Un controllo contenutistico non ha luogo. Questo è quanto corrisponde al concetto delle disposizioni in parola (cfr. in merito il rapporto della Commissione riforma parlamentare, del 24 novembre 1993, pag. 17, edito alla fine dei messaggi del Governo 1993/94).

Chur, 5. Juli 2000